La presenza dei due PM in qualità di testimoni a carico della d.ssa Casoria nel procedimento disciplinare
non dovrebbe incidere sull'istanza di ricusazione (così come motivata dagli stessi PM, e cioè per avere maturato il giudice un interesse "morale" all'esito del processo che è chiamato a giudicare, ipotesi prevista dall'art. 36, lett. a cpp).
Il punto è questo (ed è pure emerso in sede di dichiarazioni spontanee della d.ssa Casoria n.d.r.): un simile interesse, tale da giustificare la ricusazione, sussisterebbe se la d.ssa Casoria fosse stata chiamata davanti al CSM per giustificarsi di un provvedimento adottato dal tribunale in seno al processo di Napoli (ma così non è; tanto è vero che per la questione del provvedimento abnorme di esclusione delle parti civili l'istanza di procedimento disciplinare, che le stesse parti civili avevano avanzato, non ha sortito alcun esito).
Dunque,
i fatti che sono stati contestati in sede disciplinare sono del tutto estranei rispetto al processo di Napoli. Semmai, a tutto concedere, potrebbe porsi una questione di opportunità di astenersi art. 36 lett h cpp (cosa che, però, la d.ssa Casoria ha del tutto escluso, spiegandone ampiamente i motivi innanzi al CSM).
E proprio qui casca l'asino: infatti,
l'ipotesi di astensione prevista per "gravi ragioni di convenienza" (cioè gravi motivi di opportunità) (art. 36 lett. h cpp) è l'unica ipotesi per la quale non è data facoltà alle parti di chiedere la ricusazione (leggete con attenzione l'art. 37 cpp). Siccome i PM conoscono le disposizioni del codice, e sanno benissimo che non potevano chiedere la ricusazione sotto il profilo delle "gravi ragioni di convenienza" (e con ciò peraltro si spiegano i tentativi di far "convincere" la d.ssa Casoria ad astenersi), hanno sperimentato quest'altra via che era l'unica che gli rimaneva (e spero si rilevi fallimentare).
di Francejuve Commenta l'articolo sul nostro forum!