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Attualità di F. TAFARELLA del 08/06/2012 09:57:27
Irresponsabilità da trascinamento

 

Non fai in tempo a goderti uno scudetto che subito ti arriva la responsabilità oggettiva per trascinamento (istituto giuridico inesistente anche per il novellato codice di giustizia sportiva).
Secondo qualche luminare della carta stampata, il cui pensiero pare supportato dal deferimento di alcune società per fatti addebitati a soggetti che non erano loro tesserati al momento dei fatti contestati, sembrerebbe che la Juve rischi qualcosa a livello disciplinare (per alcuni addirittura la mancata partecipazione alla Champions) nel caso in cui Conte sia accusato dell’ipotesi prevista dall’art. 9 del CDS (associazione finalizzata alla commissione di illeciti) con riferimento al tempo in cui era allenatore del Siena.
Una simile ipotesi non sta né in cielo né in terra (a prescindere da ciò che succederà nei prossimi giorni agli indagati).

Il famigerato articolo 4 del CDS , che disciplina la responsabilità delle società, non contempla nulla di tutto ciò [il fatto che il procuratore Palazzi abbia deferito alcune società per fatti analoghi di per sé non dice nulla: sia perché bisogna valutare il fatto specifico (è possibile che il tesserato abbia continuato nell’illecito anche dopo aver cambiato società), sia perché bisogna attendere l’esito innanzi al giudice sportivo (che potrà ritenere del tutto infondata una simile prospettazione accusatoria nei confronti delle compagini estranee alle attività illecite commesse dai propri tesserati in tempi precedenti)].
Del resto, se è vero che la responsabilità oggettiva comporta che una società risponda in sede disciplinare del fatto commesso dal suo tesserato perché si presume che lo stesso operi nel suo interesse, prescindendo dunque dal fatto che la società stessa sia consapevole dell’illecito commesso, vale pur sempre il principio che deve sussistere un legame tra la società e il soggetto che agisce nel momento in cui il fatto illecito è commesso.
Diversamente, si arriverebbe all’assurdo di sanzionare una società per comportamenti posti in essere da soggetti a lei del tutto estranei.
Che i principi siano questi lo si ricava implicitamente proprio dall’art. 4 del CDS, che al punto 5 prevede un’ipotesi tutta particolare: “5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato”.

Dunque, l’unico caso in cui la società può rispondere per responsabilità oggettiva per fatto del terzo (cioè di uno che non è suo tesserato al momento in cui commette l'illecito) si ha quando il terzo operi a vantaggio della società medesima (e nel caso della Juve tutto ciò manca già in ipotesi), e sempreché non risulti che la società sia stata all’oscuro dell’operato del terzo (in questo caso, infatti, la società non ne risponde comunque).

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