No, purtroppo non mi riferisco all'ormai prossimo giudizio di Cassazione che da domani inizierà a Roma e che (forse) sarà decisivo (in un senso o nell'altro) nella questione Calciopoli, ma “solo” alla definizione dell'assurda richiesta di risarcimento del Chelsea per il famoso caso Mutu. Il Tas di Losanna, infatti, ha finalmente accolto il ricorso di Livorno e Juventus, annullando la loro condanna al pagamento di circa 22 milioni di euro (interessi compresi). La sentenza dell'ottobre 2013 da parte della Dispute Resolution Chamber (la Camera di risoluzione delle vertenze) della FIFA, in effetti, aveva lasciato perplessi in molti.
E' pacifico che Mutu sia stato di fatto “licenziato” dal Chelsea dopo il risultato positivo del controllo antidoping cui era stato sottoposto e che la Juventus lo abbia messo sotto contratto solo alcuni mesi dopo questo fatto, cioè in regime di svincolo (tramite il Livorno, dal quale è stato effettivamente tesserato, per la limitazione al numero di giocatori extracomunitari).
Le motivazioni alla condanna addotte non sembravano reggere, né quella prospettata dall'agente del giocatori Becali (da cui in futuro bisognerà guardarsi bene), né l'interpretazione data alle norme vigenti.
Quanto alla prima, cioè la presunta presenza nel contratto di Mutu di clausola a salvaguardia del Chelsea (“
Nel contratto firmato con il Chelsea ci sono alcune clausole. Dicono che, in caso il giocatore firmi con un'altra squadra è obbligato a fornire un risarcimento e se il giocatore non vuole o non ha questa possibilità, allora coloro che lo aiutano sono responsabili”) questa non può certo valere per chi di quel contratto non è stato parte (anche senza addentrarci in questioni di diritto privato, basti dire che è principio giuridico elementare – e prima ancora di buon senso - che i contratti vincolano solo chi li ha sottoscritti).
Quanto all'applicabilità di norme che prevedono la responsabilità solidale della nuova società in caso di rottura del contratto senza giusta causa da parte di un giocatore, è evidente che il caso è ben diverso. La norma in questione mira ad evitare che una società, evidentemente d'accordo con un giocatore già tesserato per un'altra, possa spingerlo a rompere unilateralmente il contratto con la squadra di appartenenza, approfittando così della situazione per fargliene sottoscrivere uno nuovo.
Qui, invece, non c'è stata alcuna rottura unilaterale da parte di Mutu del contratto, perché è stato il Chelsea a scioglierlo, e la Juventus ed il Livorno non sono state in alcun modo parte di questa vicenda, essendo intervenute solo in un secondo momento. Da qui l'assoluta estraneità delle società ad ogni richiesta risarcitoria da parte del Chelsea, che dovrebbe rivolgersi esclusivamente al giocatore, unico responsabile del danno causato agli inglesi.
Godiamoci questa vittoria processuale (non ci capita spesso) e il bel risparmio che ne deriva, aspettando, ovviamente, di gioire davvero al termine dell'altro processo che “ci” attende, ben più importante.
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