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          GLI ARTICOLI DI GLMDJ
Attualità di E. LOFFREDO del 15/07/2016 08:29:28
Il TAR ogni tanto accoglie...

 

Si approssima il 18 luglio, giorno in cui sarà finalmente discusso il ricorso della Juventus per la mancata parità di trattamento adottata con le sentenze sportive per lo scandalo calciopoli. Ricorso, ricordiamolo, per il quale Giù le Mani dalla Juve si è costituita ad adiuvandum alla società bianconera.

C'è un precedente molto recente e riguarda un ricorso proposto da un'atleta di beach volley, Greta Cicolari, che ha trascinato davanti ai giudici amministrativi la FIPAV e il CONI. La ricorrente -che aveva lamentato tra l'altro la violazione degli articoli 97, 24 e 111 della Costituzione- si è vista dare ragione e ha ottenuto un risarcimento di 208.500 euro (ne aveva richiesti circa 449.000). La Federvolley è stata condannata anche alle spese legali.

La sentenza, n. 3055 del 9 marzo 2016 (Link), è interessante per più di un aspetto che può essere incoraggiante proprio in vista dell'udienza del 18 che vedrà contrapposta la Juventus alla FIGC (e alla controinteressata Inter). I giudici amministrativi si sono mostrati molto poco permeabili alle argomentazioni della FIPAV e del CONI. Andiamo a leggere alcuni passaggi delle dodici pagine della sentenza.

Illegittimità dei provvedimenti della giustizia sportiva - A pagina 3 il Giudice amministrativo respingendo le eccezioni dei resistenti (CONI e FIPAV) afferma che laddove la domanda ha ad oggetto il risarcimento di un danno, vi è «competenza del giudice amministrativo, il quale può incidentalmente pronunciarsi sui provvedimenti della giustizia sportiva a tali fini, senza annullarli, ma dichiarandone la illeggittimità incidenter tantum». Su questo stesso punto si sofferma ampiamente la Juventus nelle 113 pagine del suo ricorso.
Nota: la Juventus non ha chiesto l'annullamento delle sentenze sportive del 2006, ma un risarcimento per iniquità di quelle sentenze sportive e della "celebre" dichiarazione di incompetenza con la quale la Federcalcio nel 2010 respingeva l'istanza di revoca dello scudetto di cartone all'Inter, manifestando così la mancata parità di trattamento.

Diritto di difesa - L'eccezione «della resistente è del tutto non condivisibile se sol si ponga mente che i provvedimenti impugnati hanno determinato la lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) che non appartiene, per precetto costituzionale, alla categoria dei diritti disponibili». Il che vuol dire non solo che nessuno può negarlo ad altri, ma che nessuno può accettare di rinunciarvi in modo pattizio.
Nota: dal 2006 è stata immediata la doglianza della compressione in sede di giustizia sportiva di questo fondamentale diritto costituzionale.

Onere della prova - Nel caso in oggetto le corti federali avevano sanzionato la Cicolari per presunte frasi ingiuriose rivolte in pubblico a un tecnico federale. Al diverbio avrebbe assistito un'altra pallavolista. I giudici federali di fronte alle due versioni contrastanti hanno preferito dare credito a quella del tecnico sostenendo che la circostanza che l'atleta sanzionata non aveva chiamato a testimoniare la collega era da considerare elemento di sfavore per la pallavolista deferita. Il giudice amministrativo afferma che «il Procuratore Federale, dinnanzi ad affermazioni contrastanti ben avrebbe potuto chiamare a testimone l'unico soggetto presente ai fatti ed accertare così in maniera equanime ed equilibrata le posizioni delle parti». Specifica poi: «Il principio di autonomia dell'azione disciplinare sportiva non pare subisca un vulnus dall'ammissione della prova testimoniale . [...] Più che un'inversione dell'onere della prova, costituisce un vero e proprio uso illegittimo dell'argumentum a contrario la circostanza che la Corte di Appello Federale affermi di ricavare l'attestazione della piena colpevolezza dell'atleta, nel momento in cui questa non chiama a testimoniare a propria discolpa l'atleta S.C.». Attingendo a una precedente pronuncia i giudici classificano «tale modus operandi come "metodo scorretto di acquisizione delle prove"».
Nota: torniamo al principio costituzionale che chi ti incolpa deve (deve!) dimostrare in modo chiaro ed inequivoco le tue colpe. Nei processi sportivi ciò è stato fatto?

Giustizia frettolosa - A pagina 8 i giudici amministrativi danno una bella spallata a un altro totem della giustizia sportiva: «La celerità con la quale l'intero procedimento si è svolto..., se da un lato può apparire rispettosa delle norme sul procedimento disciplinare [...], non ha giovato ad una compiuta valutazione dei fatti e alla fondamentale acquisizione delle prove».
Nota: altra critica alle decisioni della FIGC del 2006 è sempre stata rivolta a quella celerità cieca per il rispetto delle basilari garanzie degli incolpati.

Sproporzione sanzionatoria - Il TAR facendo riferimento a questi ultimi elementi ribadisce che una corretta valutazione avrebbe «consentito l'irrogazione di una sanzione più proporzionata rispetto ai fatti avvenuti».
Nota: nel ricorso depositato dalla Juventus una dei principali motivi di lamentela è dovuto alla sproporzione delle sanzioni sportive che hanno causato un danno emergente non solo per la mancata parità rispetto ad altre squadre (su cui il procuratore federale Stefano Palazzi non si è voluto pronunciare se non quando erano maturati i termini di prescrizione), ma anche tenuto conto delle mancate chances che hanno determinato un evidente ed innegabile lucro cessante. La Juventus, giustamente, ricorda come solo la privazione di una mera chance (e non anche l'ipotetico guadagno successivo) rappresenti di per sé un danno che le sanzioni in oggetto hanno determinato.

La sentenza Cicolari può far sperare. Noi non speriamo né chiediamo giudici coraggiosi, ci auguriamo solo che siano coerenti e ispirati da null'altro che il Diritto. Che non prevalga alcuna altra esigenza, nessuna pressione politica o necessità di economia federale.

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