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          L'ANGOLO DEL TIFOSO
Articolo di Gianluca Calabria del 07/03/2012 15:35:31
Autotutela o tutela "Inter nos"?
Il potere di autotutela è garantito a ogni Ente Pubblico o ad ogni altro organo stabilito dalla legge e identifica la possibilità di risolvere i conflitti, attuali o potenziali, con altri soggetti, in relazione ai suoi provvedimenti o alle sue pretese, senza necessità di ricorrere al giudice per il processo di esecuzione o di cognizione. L'autotutela può essere definita anche come "la capacità riconosciuta dall'ordinamento all'amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività, in vista dell'esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico, ed eventualmente correggerla mediante l'annullamento o la revoca di atti ritenuti illegittimi".

Tralasciando ulteriori dettagli, mi occuperò oggi del recente ricorso al Tar della Juventus FC, con particolare riferimento alla sopra citata autotutela. In particolare, ma non solo, nel documento vengono citate la mancata adozione, da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C., di un espresso provvedimento di revoca in autotutela dell’atto del Commissario Straordinario di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al Football Club Internazionale Milano s.p.a. per il Campionato 2005/2006 e la delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., in data 18 luglio 2011, di reiezione di un esposto-istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juventus in data 10 maggio 2010, dell’atto del Commissario Straordinario della F.I.G.C. di assegnazione del titolo di “Campione d’Italia” al Football Club Internazionale Milano s.p.a. per il Campionato 2005/2006. La reiezione del'esposto è stata motivata, tra l'altro, con:

- la non esercitabilità a causa della mancanza e della conseguente vigenza giuridica di un provvedimento amministrativo formale di specifica assegnazione del titolo di Campione d’Italia, effetto ipso iure dello “scorrimento” della graduatoria del campionato, modificata a seguito delle sanzioni inflitte in sede disciplinare;
- il difetto di legittimazione da parte della Juventus Football Club a richiedere l’esercizio del potere di autotutela della F.I.G.C., poiché priva di una posizione individuale qualificata rispetto al potere di cui si invoca l’esercizio;

Come evidenziato nell'esposto, oltre ai danni precedenti, l’omissione nell’apertura di un formale procedimento integra gli estremi di un comportamento “dolosamente” e “intenzionalmente” illecito, perché l’Organo sportivo era pienamente consapevole degli effetti e dei risultati negativi che si sarebbero ulteriormente prodotti in capo alla Società ricorrente, dal suo rifiuto di procedere e di provvedere in merito alla richiesta di autotutela. Ad integrazione ricordiamo che, quanto ai provvedimenti impugnati in data 26 luglio 2006 e 18 luglio 2011, è assolutamente evidente che essi costituiscono, nella prospettiva dei fatti giuridici, l’elemento materiale del fatto illecito di cui rappresenta la fase iniziale (nel 2006) e quella termine nel 2011, assumendo in tutto e per tutto gli elementi del c.d. illecito permanente.
La F.I.G.C., in presenza del ricorso al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport del C.O.N.I., prontamente interposto contro la decisione del 18 luglio 2011, avrebbe avuto e ha tuttora un ulteriore incisivo potere di autotutela, considerato che la definitività del provvedimento impugnato in sede sportiva rileva solo ai fini processuali e non agli effetti del potere sostanziale di autotutela, esercitatile, secondo l’insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia perfino di fronte alla formazione di un giudicato interno sul provvedimento e/o sul comportamento.
A livello formale e sostanziale, alcuna omissione può essere addebitata alla Juventus, la quale si è avvalsa di tutti gli strumenti di tutela previsti sia dall’Ordinamento sportivo che da quello generale come dimostra la stessa tempestiva richiesta di attivare un procedimento e di adottare un provvedimento di autotutela decisoria appena i gravissimi fatti emersi in sede di disciplina sportiva e di ordinamento processuale penale lo hanno consentito. Infatti è proprio la Juventus ad essere titolare di quella posizione individuale qualificata che il Consiglio Federale ha ritenuto mancante nel caso di specie, perchè sul piano fattuale è proprio la Juventus Football Club s.p.a. che ha subito la revoca del titolo di campione d’Italia 2005-2006 ed i conseguenti ingenti danni economici e di immagine derivanti dal provvedimento di revoca. Inoltre, la stessa Juventus, quale squadra partecipante al Campionato 2005-2006, collocata prima in classifica, vincitrice del titolo di Campione d’Italia, ha un interesse di diritto sostanziale, concreto ed attuale, giuridicamente rilevante, a vedere modificata, in via di autotutela amministrativa, la decisione di assegnazione del titolo di Campione d’Italia relativo alla medesima stagione sportiva.

Infatti i presupposti dell’interesse al ricorso giurisdizionale alla presentazione di un’istanza di autotutela, sono:
- la lesione, effettiva e concreta, derivante dagli atti giuridici, alla sfera patrimoniale o semplicemente morale del soggetto;
- il vantaggio giuridico, attuale o potenziale, derivante dall'annullamento del provvedimento impugnato, con particolare riferimento alla mancata adozione di un provvedimento di revoca in autotutela.

Nella fattispecie in esame l’interesse della Juventus Football Club s.p.a. alla presentazione dell’istanza di revoca, respinta dal Consiglio Federale della F.I.G.C., non è esclusivamente di natura giuridica sostanziale, ma è parallelamente di natura morale, rappresentato dalla legittimazione all’istanza in autotutela in funzione declaratoria dell’illegittimità dell’assegnazione ex ufficio del titolo di Campione d’Italia per gli anni 2005-2006 e conseguente non assegnazione del titolo.
In base a ciò, il provvedimento del Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 18 luglio 2011, in relazione alla dichiarazione di un difetto di legittimazione della Società istante, è gravemente illegittimo.
Sul piano giuridico, la Juventus Football Club s.p.a. era giuridicamente titolare di un interesse giuridico rilevante, concreto ed attuale, alla presentazione dell’istanza di revoca in autotutela.
La legittimazione della Juventus Football Club s.p.a. alla presentazione dell’istanza di revoca in autotutela deriva dalla grave lesività del provvedimento del Commissario Straordinario della della F.I.G.C. in data 26 luglio 2006 ed è una legittimazione che deriva direttamente dal diritto comunitario e, in specie, dai principi della c.d. etica del mercato e della libera concorrenza secondo le vigenti norme del Trattato di Lisbona.

In concreto, a fronte di condotte identiche tenute da numerosi Presidenti di società sportive allora partecipanti al campionato di serie A – tra i quali, si ribadisce, vi è altresì l’allora Presidente della società sportiva risultata Campione d’Italia in seguito all’atto del Commissario Straordinario, Avv. Guido Rossi, in data 26 luglio 2006 – solamente la Juventus F.C. S.p.A. ha subito la revoca del titolo conquistato sul campo, patendo un ingente danno economico e di immagine. La decisione adottata dal Consiglio Federale viola gravemente il “principio di correttezza” , essenziale nell’Ordinamento sportivo, che, discendendo dal principio di imparzialità, informa lo Statuto della Federazione e che deve guidare l’operato non solo del Consiglio Federale, ma anche della Federazione nel suo complesso.
Per effetto di tali fondamentali principi giuridici l’azione della F.I.G.C. deve rispondere ad un canone di razionalità operativa, in modo da evitare delle decisioni arbitrarie ed irrazionali e l’operato della F.I.G.C. nel suo complesso deve essere immune da censure sul piano della logica, aderente ai dati di fatto ed agli interessi emersi nel corso dell’istruttoria e coerente con le premesse ed i criteri fissati dalla stessa Federazione.

CONCLUSIONE: appare inutile soffermarmi sull'esistenza dei pressupposti giuridici, sia per la Juventus a presentare l'istanza che per la F.I.G.C. a procedere, e mi ricollego alla definizione di "autotutela", in particolare al brano: "è la capacità riconosciuta dall'ordinamento all'amministrazione di riesaminare criticamente la propria attività". Come a dire, nonostante i disastri provocati, la F.I.G.C. avrebbe comunque uno strumento giuridico per ovviare al danno, ma pur potendo agire non agisce.
Nell'interesse di chi?
 
 
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