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          L'ANGOLO DEL TIFOSO
Articolo di Antonio Di Ovidio del 14/04/2010 01:59:10
Conoscete l'articolo 1?
Il Signor Facchetti presidente dell'Inter in quei giorni, telefonava regolarmente a designatori ed Arbitri, come Moggi, La Juventus è stata condannata (leggetevi la sentenza) per ripetute violazioni dell'art1 del CGS..non si fa riferimento al numero preciso di violazioni, ma si parla di ripetute violazioni dell'art.1, in seguito a queste ripetute violazioni fu costruito il cosiddetto illecito strutturale, visto che un effettivo illecito non era stato acclarato, questa ripetuta violazione dell'art.1 portò quindi per sommatoria alla violazione dell'art.7 che spedì la Juve in serie B, ciò non accadde al Milan, perché Meani non rientrava nel quadro dirigenziale, e alla Fiorentina e alla Lazio, perché non ci furono telefonate per aggiustare griglie. Ora vi chiedo: conoscete questo art.1? potete leggerlo qui di seguito:

Art. 1
Doveri e obblighi generali
1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di
carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale,... Mostra tutto
sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della giustizia sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva,con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell'Associazione italiana arbitri(AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse,
nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

Adesso leggendo tutte le telefonate di Facchetti, ritenete che ci siano state ripetute violazioni di questo articolo o no? il succo del discorso sta tutto qui, non interessano i contenuti, non esiste una comparazione in diritto, esiste solo la violazione o no di un codice, la Juventus è stata condannata per questo... ora se voi pensate che queste telefonate erano solo telefonate di saluti (comunque anch'esse vietate) allora possiamo discutere se riaprire il processo sportivo, oppure fate semplicemente quello che abbiamo fatto noi per 4 anni finchè non è emerso tutto ciò, vi prego fatelo: TACETE

Ma una cosa più importante volevo dire, per far si che questo si verifichi, bisogna appellarsi all’art.39, infatti si sta facendo una disinformazione vergognosa sia sull’insignificanza di tali intercettazioni, quando invece abbiamo visto che il solo fatto di telefonare da parte di un dirigente ad un qualunque associato AIA viola il comma 4 dell’art.1, ma soprattutto parlando di avvenuta prescrizione, infatti l’art.39 del CGS recita:

Art. 39
Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:...
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall'organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate,
dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in
giudizio.
3. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza.
4. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
5. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione
B
ene, adesso è l'ora che questa pseudo società la smetta di fare comunicati bizzarri, e se vuole scrollarsi di dosso il dubbio che dietro questo maledetto passato ci siano loro, si diano una mossa ed impugnino il verdetto secondo l'art.39 entro questi benedetti 30 giorni, perché farsi fregare una volta..alla fine l'abbiamo accettato, ma una seconda volta...sarebbe troppo…
Per favore in nome della giustizia datevi da fare voi che potete, e soprattutto iniziate a dare un’informazione seria su questi avvenimenti.

Antonio Di Ovidio
 
 
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