Carissimi, molti editorialisti, giornalisti, opinionisti, parlando di altri ambiti,hanno dimostrato competenza e professionalità. Quando si parla di calciopoli, i suddetti signori, peccano di scarsa memoria, scarsa professionalità e scarsa competenza. Improvvisamente non ci si ricorda più, o ci si ricorda male, le chiamate di Moggi; si interpreta malamente la legge; non si da peso al processo di Napoli; non ci si ricorda gli esiti dei processi a carico di Moggi relativi a Calciopoli e tanto altro. A nessuno viene di riferire che un giudice ha ritenuto valide, interessanti, le nuove intercettazioni. Vorrei altresì ricordare, che Moggi e la Juve sono stati condannati non per aver frodato, non per aver fatto illeciti, ma per aver intrattenuto rapporti confidenziali con i designatori. Rido quando sento dire che nelle nuove intercettazioni non ci sono illeciti, perchè in quelle di Moggi ce ne sono? Vi riporto un articolo del Codice di Giustizia Sportiva trovato nel sito della FIGC:
Art. 39 ( codice di giustizia sportiva ) Revocazione e revisione 1. Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa. 2. La Corte di giustizia federale può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio. 3. Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultima istanza. 4. L'organo investito della revocazione si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione. 5. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
Leggete attentamente tutto l'articolo, e soffermatevi sul comma e; ditemi ora, alla luce di quanto è emerso e quanto verrà fuori, perchè pare che la difesa di Moggi abbia trovato telefonate tra dirigenti ed arbitri, se si può continuare a parlare di prescrizione. Sig. Travaglio, si occupi solo di politica, perchè su calciopoli, ha le idee annebbiate. |