Amici bianconeri ricordiamoci di alcune informazioni fondamentali che un esperto legale ha fornito ieri su juventus.it, al fine di comprendere bene il punto della situazione per informare correttamente in ogni consesso coloro che discuteranno sull’argomento.
PUNTO 1) L’arbitrato del CONI non è l’ultimo atto della vicenda perché, secondo il TAR del Lazio ed il Consiglio di Stato questi non rappresenta un vero e proprio arbitrato, ma un obbligo per le società ed i tesserati e quindi non può parlarsi di vera scelta compiuta dalle parti in lite, che è essenziale perché possa darsi un arbitrato autentico.
Quindi la decisione dell’Arbitrato CONI va considerata non come LODO, ma come ATTO AMMINISTRATIVO CERTAMENTE IMPUGNABILE DAVANTI AL TAR DEL LAZIO.
PUNTO 2) Ricordiamo che il Consiglio di Stato ha recentemente rinviato a data da destinarsi l’udienza inerente al ricorso presentato da Luciano Moggi contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di sospensiva in merito alla squalifica a lui inflitta dalla Corte Federale.
PUNTO 3) Ricordiamo che il Tar Lazio aveva in quella circostanza affermato che la faccenda rientrava comunque nell’ambito della propria giurisdizione 8 il TAR cioè ha ritenuto di avere il potere di decidere nel merito la causa proposta ).
PUNTO 4) Ricordiamo che se successivamente all’arbitrato CONI una società facesse ricorso al TAR non ci sarebbe alcun rischio di sanzioni ulteriori, dato che sarebbe rispettata la lettera della legge n. 280 del 2003 che regola ma materia:
PUNTO 5) Sebbene la dirigenza della Juventus abbia detto che non ricorrerà più in alcuna altra sede e per questo i giudici amministrativi non accetterebbero alcun ricorso presentato da tifosi associati, non è detto che le altre società implicate decidano altrettanto. Al momento, in attesa di verificare l’entità degli sconti, sembra che Lazio e Fiorentina non abbiano per nulla rinunciato all’idea di adire al TAR.
PUNTO 6) Inoltre, qualora il TAR a suo tempo accogliesse nel merito i ricorsi di Moggi e Girando e quindi ci fosse una sentenza di un giudice ordinario- amministrativo a supporto, vi sarebbero fondate possibilità che la Corte Europea di Giustizia accetti quantomeno di giudicare un ricorso presentato da un’associazione di tifosi juventini che chiedesse l’annullamento del processo sportivo e la conseguente rassegnazione dei due scudetti revocati alla società JUVENTUS, e ciò malgrado l’eventuale inerzia di quest’ultima a riguardo.
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