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          GLI ARTICOLI DI GLMDJ
Udienze Processi di M. BARBATO del 17/06/2011 10:59:02
Calciopoli, parola alle difese

 

Calciopoli, processo di Napoli, udienza del 14/06/2011. Avvocato Picca, FIORENTINA

Come il Tribunale sa io prendo in questo momento la parola come difensore della Fiorentina, citata come responsabile civile in questo processo.
Come il Tribunale sa, lo avevo già comunicato, conterrò nel minimo necessario questo mio intervento perché ritengo più opportuno, anche per assicurare speditezza e sostanza all’udienza, rinviare poi il cuore della nostra difesa al momento in cui saremo chiamati alla discussione in favore degli imputati.
Però ritengo altrettanto opportuno in questo momento non limitarmi a rassegnare delle conclusioni a verbale, ma a svolgere, seppur sinteticamente, degli argomenti atteso che ho la necessità in questo momento processuale di segnalare e di dare conto di una perfetta simmetria, anzi sintonia, fra la società Fiorentina e gli allora vertici di questa società.
Anticipo le conclusioni dicendo al tribunale che nella qualità di difensore della parte civile chiedo di respingere tutte le richieste di risarcimento del danno che sono state avanzate nei confronti degli imputati che io assisto e di riflesso, a titolo di responsabilità civile, nei confronti della società, perché a mio avviso difettano nella prospettazione delle Parti Civili sia la sussistenza del presupposto sia anche la sussistenza delle ragioni proprio sul piano giuridico formale del lamentato danno.
Sottolineavo in apertura la necessità di un mio intervento in questo momento e sottolineo che questa necessità mi porta, quasi come se fosse una ineludibile argomentazione, ad affrontare un argomento, che è un argomento che il Tribunale ha recepito fin dall’inizio di questo processo, sin dall’inizio della istruttoria dibattimentale, che è il tema della cosiddetta operazione salvataggio della Fiorentina.
Tema che, così come è stato prospettato dall’accusa, partendo proprio dagli aspetti sottolineati dall’accusa, segna non soltanto la smentita quanto ai presunti illeciti addebitati ai Della Valle e Mencucci, ma finisce anche per avere un riflesso sulla smentita dell’accusa di associazione, che dico subito non è mossa verso i Della Valle e Mencucci, ma che proprio svolgendo il ragionamento del PM trova, e lo dirò da qui in un attimo, come risultato, certamente involontario ma inevitabile, la smentita anche della tesi della sussistenza del fatto associativo.
Brevissimamente, perché l’istruttoria dibattimentale ha..come dire..raccontato i passaggi.
Qual è la tesi sostenuta dalla Procura? E quale è l’opzione che la Procura ha scelto e ne ha fatto oggetto di verifica nella domanda al Tribunale?
La procura ha a suo modo ricostruito i presunti illeciti contestati ai singoli imputati, quindi le singole frodi, contestandole come momento di un ragionamento più ampio, cioè di una attività sistemica che aveva premessa, svolgimento e conclusione.
Sul piano descrittivo l’accusa ha introdotto i passaggi di questa operazione, li ha descritti ed ha inevitabilmente introdotto un collegamento indissolubile fra questi passaggi: passaggio genetico, passaggio intermedio, passaggio conclusivo.
Non sto proponendo la mia lettura difensiva, sto a mio modesto parere passando in rassegna la prospettazione dell’accusa,dato sistemico che viene ricostruito dall’accusa come primo fondamentale momento genetico.
Si assume, da parte dell’accusa, che l’operazione salvataggio trova un suo antecedente, dal punto di vista storico, fattuale e comportamentale, nella vicenda della rielezione Carraro/Galliani al vertice della Lega e della Federazione.
Qual è la tesi dell'accusa? Si dice.... in quel frangente elettorale si contrapposero due gruppi di società, l'una tendente alla riconferma di Carraro e Galliani, l'altra capeggiata dai Della Valle da definirsi gruppo antagonista, cioè gruppo di società capeggiato da Della Valle che, in contrasto all'altro gruppo di società che tendeva alla rielezione, si mosse in chiave di antagonista.
La procura sviluppa il ragionamento e conclude: in quella tornata vi fu un esito, rielezione Carraro e Galliani, che vide soccombente il raggruppamento di società capeggiate dai Della Valle.

Primo..come dire.. tassello argomentativo della tesi, sviluppa la Procura e afferma :conseguenza di questa contrapposizione in sede elettorale fu che il gruppo, diciamo vincente, operò nei confronti della società un'attività ritorsiva al fine..come dire..di stigmatizzare la posizione antagonista determinando, si assume da parte della Procura, una serie di risultati..una serie di esiti assolutamente sfavorevoli in danno della Fiorentina.
Secondo tassello, diciamo ricostruttivo, della Procura: è per effetto di questi risultati, si assume dalla Procura, ad arte veicolati e gestiti in chiave di danno nei confronti della Fiorentina che la Fiorentina si trova a vivere in un momento ben definito della stagione calcistica 2004/2005 una condizione diciamo di soggezione. E’ il momento ritorsivo rispetto alla condizione antagonista espressa in sede di rielezione.
Terzo tassello argomentativo della Procura: la conseguenza di questa posizione di soggezione della Fiorentina fu quella che a vario titolo è stata definita come una modifica dell'atteggiamento della Fiorentina, dico Fiorentina ma intendo ovviamente i suoi vertici Della Valle e Mencucci.
Fu la modifica di questo atteggiamento finalizzato a recuperare rapporto con il gruppo vincente dominante accettando il compromesso; sostanzialmente stringendo un accordo che vedeva..come dire..le due parti legate da un rapporto sinalgmatico, che il Tribunale vi insegna è dato da prestazioni e controprestazione: per parte Della Valle modifica dell'atteggiamento antagonistico. Si è detto, quasi figurativamente, con un’attività di pressione che li porta a soccombere quindi a scegliere..come dire...il male minore che è il rapporto con il gruppo dominante. Per parte gruppo dominante la prestazione, garantire attraverso l'operazione di salvataggio un intervento finalizzato in maniera specifica alla salvezza della Fiorentina in quella stagione.
Non credo, chiedo conferma al rappresentante dell'accusa, di aver omesso diciamo la descrizione di questi segmenti, diciamo comportamentali fattuali, che descrivono il complesso dell'operazione.
Perché il tribunale non dovrà..come dire..cadere nell'equivoco di valutare la situazione partendo e risolvendo la valutazione rispetto al dato finale, cioè quella che viene definito operazione di salvataggio, tradirebbe già in partenza l'impostazione della Procura che, come dicevo, collega una serie di antecedenti necessari all'ultima fase.
Sicché non credo di dire cosa errata sul piano logico che se per avventura anche uno di questi tasselli ricostruttivi descrittivi proposti dalla procura viene meno sul piano della prova viene inevitabilmente meno l'ipotesi formulata dall'accusa, che vive - lo dicevo in apertura - nell'inevitabile cointeressenza e nella inevitabile coesistenza di tutti i singoli passaggi.
L’assenza di uno solo di questi passaggi determina come conseguenza, stiamo parlando di calcio..mi esprimo così, la sconfitta della tesi, mi esprimo meglio...un profilo invincibile di criticità interna della stessa tesi accusatoria. E mi permetto di dire che lo schema dell'accusa non è..come dire...affetto da criticità soltanto su uno di questi segmenti, è affetto da profili insanabili di criticità a partire dal primo di questi segmenti, cioè il momento genetico che porta, nella ricostruzione accusatoria, nella parte finale alla conversione dei Della Valle al gruppo dominante e quindi alla accettazione della controprestazione data in relazione al mutamento dell'atteggiamento.
Perché affinché questa proposizione sia valida è necessario che ricorrano una serie di elementi, è necessario che la Procura abbia fornito elementi idonei, ed aventi efficacia dimostrativa, in ordine al fatto che vi fu battaglia elettorale e che in quella competizione elettorale vi fu un vincente ed un soccombente.
Premessa: ho sentito più volte oggi e anche nelle udienze scorse, ma per la verità l'ha svolto anche l'ufficio di Procura l'argomento, un richiamo sistematico alla sentenza emessa dal Dott. Di Gregorio. Non lo devo dire certamente io a questo Tribunale ma mi è sembrato onestamente non soltanto un richiamo atecnico, un richiamo inutile sul piano processuale, perché quella sentenza vale come documento che c'è stata una sentenza, giammai il Tribunale potrà recuperare elementi valutativi o argomenti rispetto a quella sentenza. Chiusa parentesi.
Io vengo, e vado e discuto, di quella che è la....di quella che è la vostra funzione, non la sentenza di Di Gregorio che aveva un perimetro di elemento probatorio che era quello dell'indagine. Io devo necessariamente consultarmi con il perimetro probatorio emerso nell'ambito di struttura dibattimentale.
Primo sintetico elemento: l'istruttoria dibattimentale, a più e insistenti voci, vi ha raccontato che in quella competizione elettorale, rielezione Carraro/Galliani, non vi fu contrapposizione ma vi fu compromesso, non vi fu un gruppo prevalente e né vi fu un gruppo soccombente.
Vi fu una dinamica totalmente inconciliabile con la tesi che vi propone la Procura.
Quella fase elettorale ebbe una conclusione che, vado a memoria...lo stesso Abete vi ha descritto, vide la composizione della diversità di posizione tra le società, chiamiamole per esemplificazione, contrapposte alla Fiorentina. Vi fu una soluzione di compromesso.
E sul piano logico il compromesso esclude la presenza di un gruppo dominante e di un gruppo soccombente, un compromesso.
E quale fu il compromesso raggiunto in quella tornata elettorale? Fu un compromesso che vedeva la rielezione di Galliani e la rielezione di Carraro, la previsione di una staffetta - così è stata definita - cioè di un mandato a termine che avesse visto poi alla scadenza del termine la acquisizione della carica da parte di Abete, cioè vale a dire del candidato che era sostenuto dalla cordata capeggiata dai Della Valle.
C'è di più: il compromesso, quello che Abete vi ha detto di essere stato un compromesso, non si tradusse soltanto nell'ipotesi della staffetta ma si tradusse, sul piano ancor più pregnante, nell'acquisizione da parte delle società che facevano parte del gruppo Della Valle di ruoli di assoluto prestigio e di assoluta rilevanza.
Voi avete sentito Zamparini, che fu parte di quella cordata cosiddetta antagonista, che fu in quella tornata elettorale nominato Vice Presidente, cioè fu..come dire...ritenuto di sintetizzare il compromesso, come sempre accade quando su tornate elettorali si raggiunge il compromesso, attraverso un meccanismo di bilanciamento di posizioni sia dal punto di vista immediato, un presidente con dei vice presidenti espressione dell'altra fazione, ma con un meccanismo compensativo e di contrappesi che dava al candidato dell'altro gruppo, e badi bene il Tribunale...non un ruolo secondario ma di Presidente alla scadenza del biennio.
Allora sul piano dialettico io posso chiedere al Tribunale di valutare, di stabilire, se in quella tornata elettorale vi fu un esito che prevedeva un gruppo prevalente ed un gruppo soccombente. La conclusione che il Tribunale ha raggiunto attraverso l'istruttoria dibattimentale è che vi fu compromesso, non vi fu prevalenza né vi fu soccombenza. Prima smentita della tesi accusatoria.
Che è una smentita che porta dietro una serie di conseguenze che sono..come dire..lo sono state sul piano storico, ma lo sono ancor di più sul piano logico, inevitabili.
Secondo tassello. Recupero la tesi dell'accusa: per effetto dell'antagonismo vi furono risultati impostati a sfavorire la Fiorentina, risultati impostati e diretti a svantaggio, che ebbero fine nel momento in cui nello schema dell'accusa la Fiorentina, e per esso i dirigenti, vanno come ho sentito dire in questa sede a Canossa piuttosto che a Coverciano. Seconda smentita.
Non soltanto non c'è stata l'andata a Coverciano o a Canossa che dir si voglia, ma quello che è l'elemento, diciamo individuato, di questa presunta mutamento dell'atteggiamento, di questa conversione, di questa sottoposizione, viene individuato dall'Ufficio di Procura nel fatto che prima c'erano gli errori, noi riteniamo tali..seguo lo schema dell'accusa, che prima vi erano stati dei risultati condizionati a sfavore, nella fase successiva intervengono dei risultati non condizionati a sfavore ma condizionati in chiave di favori, attraverso l'interazione rispetto al segmento arbitrale.
In questo momento non mi interessa discutere tra Bergamo e arbitri, ma mi interessa diciamo schematicamente individuare il ragionamento dell'accusa e cioè il momento di censura, il momento di diaframma è: svantaggi prima, per essere chiari e per non dire cose che..voglio dire..non son chiare, svantaggi prima e interventi e condizionamenti a favore nella fase successiva.
Anche su questo terreno la prospettazione dell'accusa, la tesi dell'accusa, frana in maniera evidente. E non c'è commento.
Seguiamo l'accusa: c'è conversione, c'è sottoposizione e comincia la fase operativa dinamica dell'assistenza a vantaggio della Fiorentina, ai fini della salvezza e allo scopo di condizionare alterare i risultati al fine di garantire il risultato favorevole. Risultato favorevole che deve essere garantito per il raggiungimento di un fine 2, di un fine ultimo, che è quello della salvezza.
Elemento sintomatico di questo intervento a condizionamento a favore, come controprestazione della soggezione, è secondo lo schema dell'accusa la gestione di incontri, l'andamento di incontri, che, dalla fase della designazione fino alla fase dell'andamento dell’incontro, registrano condizionamento a vantaggio.

Anche qui credo di non sbagliare nella esemplificazione, ovviamente lo faccio in malo modo, nell'esemplificazione della tesi dell'accusa.
L'accusa si fa carico anche di descrivervi, diciamo dal punto di vista temporale-cronologico, l'inizio di questa operazione.. .l'inizio di questa fase di soggezione controbilanciata dall'alterazione dei risultati condizionati a favore.
E’ un’accusa diligente che vi segnala che il momento iniziale di questa operazione vi semplifica nel post partita di Fiorentina-Messina.
Qui le date, seguendo lo schema dell'accusa, hanno un ruolo determinante.
Fiorentina-Messina è partita che viene disputata il 20 aprile del 2005, c'è l'episodio dei minuti di recupero...c'è quello che è, io però sto seguendo lo schema dell'accusa. In questo schema questa partita è per certi versi irrilevante, e infatti non c'è censura dal punto di vista della frode sportiva, ma segna l'inizio, cioè segna l'inizio nel momento nel quale si concretizza la fase di soggezione controbilanciata dal condizionamento a favore.
Ebbene, se fosse vera la tesi dell'accusa, voi dovevate riscontrare sul piano che è emerso in questo perimetro probatorio, cioè il dibattimento, la prova specifica e diretta che da questa data in avanti e fino all'ultima giornata di campionato gli incontri, che hanno visto protagonista la Fiorentina, avessero necessariamente registrato degli interventi, delle gestioni, dei condizionamenti a favore, e quindi degli esiti conseguenzialmente a favore.
La prima partita che interviene dopo l'inizio di questa operazione sistemica di salvataggio, che trova l'antecedente nella soggezione controcambiata dal condizionamento a favore, è la partita Bologna-Fiorentina, 24 aprile 2005.
La partita si conclude 0-0 ed è, a me sembra di cogliere, che è un intervento sul quale non si incentra l'accusa o meglio è una partita rispetto alla quale l'accusa, nello schema del salvataggio, non segnala al Tribunale.. non evidenzia al Tribunale nessuna ipotesi di illecito sportivo, nessuna condotta sussumibile nell'ambito della frode.
Sicché devo concludere, se..come dire..non sto sbagliando nel ragionare, che questo incontro che è immediatamente successivo all'inizio dell'operazione di salvataggio è un incontro rispetto al quale, per detto della procura..per impostazione della Procura, non si registra alcuna ipotesi di alterazione, non si registra nessuna ipotesi di frode finalizzata rispetto all'operazione salvataggio, cioè rispetto all'operazione di condizionamento del risultato a vantaggio.
Se poi su quest’incontro si incentra altra ipotesi fatta dall'accusa, è cioè che la partita è rilevante per altri discorsi, ma questo non può che rafforzare quello che sto dicendo, perché se il momento dell'operazione di salvataggio deve necessariamente tradursi attraverso degli interventi di frode o di alterazione a vantaggio a me sembra pacifico che in quest' incontro non c'è censura da parte della pubblica accusa.
30 aprile 2005. Siamo..come dire..nello sviluppo dinamico dell'operazione sistemica, non perché lo dico io ma perché è la struttura dell'accusa che si muove su questi binari.
30 aprile 2005, è una partita Fiorentina-Milan che si conclude con il risultato di 1-2,arbitrata dall'arbitro De Santis, partita rispetto alla quale, e l'istruttoria l'ha dimostrato, si verifica una serie di situazioni che sono incompatibili con la tesi dell'accusa. Vale a dire un accordo sistemico finalizzato al salvataggio, e dunque che si traduceva sui fatti nei fatti attraverso delle partite condizionate a favore, perché di questo che stiamo discutendo. La partita Fiorentina Milan, 30 aprile 2005, si conclude come si conclude ma si conclude attraverso una gestione del segmento arbitrale che vede la consumazione di un episodio clamoroso dato dal fatto che il difensore del Milan, devo necessariamente fare questi riferimenti diciamo all'andamento per quello che poi dirò in conclusione, vede il fallo del difensore del Milan ultimo uomo non sanzionato nè con l'espulsione nè con il rigore.
E che si badi bene, come ha efficacemente detto stamattina da Massimo De Santis, questo incontro vede..come dire.. o vedrebbe, nello schema dell'accusa, la sussistenza di tutte le condizioni favorevoli. Perché vede l’impegno come segmento arbitrale di un arbitro che è ritenuto organico, e che quindi nello sviluppo della sua organicità avrebbe dovuto tradurre lo scopo, la finalità associativa, e avrebbe dovuto materializzare il condizionamento del suo operato in chiave di imparzialità, e dico meglio in chiave di condizionamento, a favore; a favore di quei soggetti che si erano..come dire..sottomessi ed avevano accettato la controprestazione.
8 maggio 2005, partita Chievo Fiorentina. Partita sulla quale si è molto soffermato il difensore del Brescia Catalanotti nel sottolineare la sussistenza in questa partita di due, lui dice, episodi a tal punto clamorosi da dover segnalare sul piano sintomatico la sussistenza dell'intervento e del condizionamento a vantaggio.
Qui però, apro una parentesi, perché non si può..come dire..sviluppare l'argomento in un senso e negarselo quando poi evidentemente l'argomento non conviene.
Io sottoscrivo, e non appesantisco il Tribunale della mia discussione, io sottoscrivo...apro una parentesi per dire che sottoscrivo a pieno il ragionamento che è stato svolto dal collega Milella sulla descrizione degli elementi di fattispecie di cui oggi rispondiamo.
E allora direi, per rispondere all'avvocato Catalanotti che non è qui, che se è vero quello che lui ha sostenuto sugli elementi di fattispecie lui a tutto deve guardare fuorché a questa partita, perché altrimenti tradirebbe la premessa, e andrebbe sostanzialmente a desumere l'intervento di condizionamento a vantaggio guardando la partita.
Quello che dovrebbe..come dire..essere individuato sul piano dimostrativo della tesi, e cioè l'intervento a condizionamento a vantaggio, doveva essere, ma ciò non è stato, una serie di attività di comportamenti aventi un'efficacie ed un idoneità tale da alterare rispetto a questa partita 3 passaggi fondamentali: formazione delle griglie, designazione arbitrale e poi, da ultimo, svolgimento del compito dell'arbitro.
Perché seguendo lo schema soltanto agendo su questi fattori si poteva evidentemente ottenere il risultato del condizionamento a vantaggio.
Chiudo la parentesi dicendo che rispetto a questa partita che è, diciamo, nel pieno dell'operazione di salvataggio la pubblica accusa non ha fornito nessun elemento a dimostrazione di un intervento condizionante a vantaggio né nella fase della formazione della griglia né nella fase della designazione dell'arbitro e poi, se proprio la vogliamo dir tutta, nemmeno sulla fase dello svolgimento della gara, perché bene ha fatto Catalanotti a sottolineare che quella partita, quel dischetto, ve lo abbiamo fornito noi affinché si valuti l'andamento nel complessivo ambito di quella partita, e non isolando l'episodio che, mi dicono gli esperti del calcio...io tale non sono, è tale..è un episodio e non può da questo derivarne un giudizio sulla gestione complessiva della partita.
Vado velocemente proseguendo e vi sottolineo un ulteriore passaggio. Sempre partendo dal dato dell'operazione di salvataggio, e quindi di un intervento sistemico finalizzato ai condizionamenti a vantaggio, la pubblica accusa sottolinea che tappa intermedia di questa operazione, e quindi dei comportamenti finalizzati, è l'incontro che è avvenuto a Villa la Massa tra i Della Valle e Bergamo.
Primo passaggio, richiamando il dato cronologico temporale - Ma io mi auguro che al Tribunale susciterà perplessità, sul piano valutativo e sul piano della comprensibilità logica della ricostruzione, la singolare circostanza, secondo quanto prospettato dall'accusa, che un gruppo organizzato specifico che si mobilita a pieno delle sue componenti per materializzare un intervento a favore, che si traduce nei condizionamenti a vantaggio delle partite, che inizia nel periodo e nel giorno successivo al 20 aprile, attenda ben 25 giorni, perché è di questo che parliamo, per far sì che vi sia un incontro tra il designatore e Della Valle.
A me sembra francamente aspetto singolare, perché sostanzialmente se è vera la premessa deve essere anche vera la conseguenza sul piano dei comportamenti e sul piano della valenza dimostrativa di quei comportamenti. Cioè voi registrate un dato: che comincia l'operazione, che si attiva l'organizzazione allo scopo, e quello che la stessa accusa vi dice essere momento topico di questa operazione avviene a distanza biblica.
Non perché sia importante..come dire..la valutazione dei giorni. Avviene a distanza biblica sul piano concettuale! Perché se è vera la tesi dell'accusa questi si son messi d’accordo per effettuare i condizionamenti a vantaggio ad uno scopo specifico, che è quello di arrivare alla salvezza della Fiorentina! E a me sembra che questo scopo non è che si raggiunga nel mese di gennaio del 2006, questo scopo si raggiunge in un mese del 2005, e cioè tra il 20 aprile e la fine di maggio.
Sicché scusi io lo trovo francamente..come dire..originale, per certi versi eccentrico, questo elemento posto dall'accusa. Se è vera la premessa devono essere vere e fondate anche le conseguenze intermedie, non si può verosimilmente, logicamente, sostenere che l'operazione parte e l'incontro topico avvenga nel momento in cui, diciamolo, i giochi possono essere già fatti. E’una costruzione illogica, perché in realtà è una costruzione che contrasta con la realtà degli accadimenti.
Veniamo un attimo ma velocemente sulla descrizione dell'incontro topico.
Seconda considerazione - Al netto dei contatti telefonici, sui quali dico subito non intervengo perché è il tema che mi rimando per quanto riguarda per quando sarà la discussione degli imputati, al netto dei colloqui telefonici l'incontro, che rappresenta nello schema dell'accusa momento topico, anche se tale non è per la distanza e per l'inefficacia dell'incontro allo scopo, è un incontro che la pubblica accusa vi ha rappresentato nei seguenti termini: “In data 14 maggio 2005 presso Villa La Masssa si è tenuto un incontro”. Punto.

Penso che il compito, il ruolo valutativo del Tribunale, sia quello di andare a verificare innanzitutto che vi sia stato un incontro ma qual è o quale è stato il contenuto, gli esiti di quell'incontro. Perché il tribunale non potrà sostenere che l'incontro in se esprime fatto illecito, perché da questo punto di vista l'incontro in se è neutro.
Recupero la parentesi del collega Milella. Il fatto diciamo illecito di cui rispondiamo, o di cui secondo l'accusa dovremmo rispondere, è senza dubbio costruito nelle forme del tentativo, è senza dubbio nelle forme di una fattispecie a potenzialità lesiva anticipata……lo direi male
quello che altri hanno detto meglio di me.
Ma la sostanza è: tale fattispecie, aldilà dei suoi connotati, sanziona comportamenti? Sanziona condotte? O sanziona l'idea o le parole?
Se fosse la prima ipotesi ci troveremmo di fronte ad un'aberrazione. La norma di cui discutiamo, e di cui secondo l'accusa saremmo responsabili di violazione, sanziona comportamenti…sanziona degli atteggiamenti che si manifestano sul piano della materialità che non devono necessariamente raggiungere il momento consumativo, ma devono avere in se da un lato la idoneità di quel comportamento dall'altro lato la finalità del comportamento.
Ma aldilà dell'idoneità e aldilà della finalità il precetto sanziona condotte, sanziona comportamenti.
Allora la domanda è sul piano tecnico. L'incontro in se che è un materializzarsi di comportamenti, cioè 4 persone si incontrano costituisce fatto illecito o costituisce dal punto di vista del precetto fatto neutro irrilevante?
Io ritengo che costituisce fatto irrilevante dal punto di vista della sanzione penale, perché l'incontro in se non ha nessun efficacia dimostrativa. Quell'incontro supererebbe la soglia dell’'irrilevanza se la pubblica accusa ci avesse gentilmente riferito di che cosa si discusse dell'incontro e quali furono i concetti, anzi dico i comportamenti, che furono assunti a conseguenza dell'incontro.
Qui però l'accusa..come dire…introduce non un isolato elemento di amnesia investigativa.
Voi ricorderete, ma tra l'altro l'ha rappresentato il pubblico ministero in fase di produzione documentale, che l'incontro viene connotato da profili indiziari a partire dalla descrizione. Si è assunto che l'incontro avesse i connotati dell'incontro segreto e..per come dire..tradurre sul piano probatorio questo concetto vi sono state prodotte delle fotografie risultanti da una operazione di osservazione, che sintetizzano la seguente scena: ripresa da dietro la siepe di 4-5 persone che arrivano in auto e si allontanano.
Beh a guardare quelle foto si potrebbe concludere che l'incontro fu effettivamente segreto e clandestino, che fu evidentemente incontro costruito già, diciamo nella sua attività preparatoria, un incontro che dal punto di vista indiziario lasciava come dire intendere che l'incontro avesse poi avuto, attese le modalità di organizzazione e le modalità di come dire di tenuta dell'incontro, dei contenuti come dire indiziari…dei contenuti significativi.
La verità è ben diversa e il dibattimento ve lo ha raccontato. Questo per dire la differenza che esiste tra il materiale di indagine e il racconto del dibattimento.
Il processo vi ha raccontato che l'incontro fu affatto diverso da quello che le fotografie vi volevano raccontare, fu un incontro avvenuto tra 4-5 persone che sì arrivano nel locale ma poi si trattengono nel locale pubblico e aperto al pubblico.
E anche dal punto di vista concettuale momento dell'incontro che confligge con la tesi della clandestinità: se io intendo..come dire..assumere comportamento illecito, perché so già dalla mia che devo discutere con Bergamo di vicende delicate, voglio dire si è fatto cenno alla personalità dei Della Valle… penso che come dire si sarebbe sicuramente scelto contesto diverso.
Attenzione….la pubblica accusa vi ha inteso dimostrare che l'incontro ebbe caratterizzazioni clandestine perché l'accusa non vi ha raccontato il contenuto dell'incontro, e quindi aveva la necessità di dare conto di un fatto noto, clandestinità dell'incontro, per fare poi a voi derivare da questo fatto noto un fatto che non è noto, e cioè il contenuto dell'incontro.
Beh però io voglio stare come dire alla tesi del l'accusa, voglio concludere con l'allora dott. Beatrice e dott. Narducci, ad oggi col dott. Capuano, che l'incontro fu significativo, che l'incontro fu programmatico, che l'incontro ebbe un contenuto pregnante rispetto lo sviluppo dell'operazione salvataggio che è “condizionare i risultati a vantaggio”.
Per dirla in una parola banale fino ad oggi ci siamo sbagliati, fino ad oggi l'associazione non ha come dire messo in campo il meglio della sua operatività…il meglio del suo strumentario operativo..c'è stato l'incontro, c'è stata diciamo una definizione dell'accordo sinalagmatico “da oggi si fa sul serio”. Quindi mi aspetterei, nello sviluppo logico e anche nella ricostruzione probatoria offerta dal pubblico ministero, che il 14 maggio del 2005 segna come dire un ulteriore momento di suggello, un ulteriore momento di concretizzazione, di quella operazione che secondo l'accusa è cominciato un mese prima. Qui già l'accusa evidentemente mostra dei cedimenti sul piano della tenuta interna ed introduce elementi di criticità interna: o è avvenuta prima o si determina in luogo intermedio.
Ma stiamo ai fatti. Il 14 è momento di concretizzazione dell'essenza dell'operazione…mi aspetto la dimostrazione dei risultati a vantaggio condizionati a vantaggio.
La partita successiva all'incontro del 14 maggio avviene il giorno dopo, 15 maggio 2005 Fiorentina-Atalanta.
Questo è il secondo momento come dire di amnesia investigativa dell'ufficio di Procura, perché il Tribunale certamente ricorderà, ma io sottopongo al tribunale il ricordo, che a mia specifica domanda il colonnello Auricchio mi disse che tale partita non venne investigata, atteso che si ritenne la irrilevanza sul piano investigativo di questa partita; cioè vale a dire, ragiono come ragiona lo schema dell'accusa, l'operazione è iniziata, diciamo non in maniera perfetta, ci diamo una registrata perché comunque determiniamo l'incontro che è elemento sintomatico al massimo della concretizzazione del sinallagme dell'accordo…..io non porto al tribunale né il contenuto dell'incontro e nemmeno l'accertamento investigativo rispetto alla partita immediatamente successiva, che di fatto avrebbe dovuto tradurre quegli atti idonei e diretti e finalizzati che si erano detti nell'incontro.
Sempre sul ragionamento che il precetto colpisce i comportamenti, non colpisce né l'incontro e né le chiacchiere.
Fiorentina-Atalanta non viene investigata, sicché l'accusa si presenta a voi nel sostenere la tesi dell'operazione di salvataggio e vi dice che una partita determinante ai fini della dimostrazione della tesi non l'ha nemmeno investigata…..”mettiamola da parte” .
Qui la finalità entra nel vivo perché se io utilizzo, se mi rivolgo all'originario gruppo prevalente, dando come controprestazione un mutamento di comportamento per ottenere la prestazione del condizionamento a vantaggio, qui voglio dire si arriva in una fase della quale - mi perdonerà l'espressione assolutamente poco riverente - le chiacchiere stanno a zero!
Qui c'è da portare a compimento un operazione, qui c'è da determinare fatti e comportamenti idonei a condizionare a vantaggio i risultati.
Fiorentina-Atalanta l'abbiamo detta, si arriva al 22 maggio 2005 giorno in cui si disputa l'incontro Lazio-Fiorentina.
Qui voglio dire la prospettazione accusatoria rimbalza all'indietro, qui non ha un profilo di criticità interna l'impostazione dell'accusa. Qui l'impostazione dell'accusa ha..come dire..un elemento a smentita che per certi versi è talmente clamoroso ed evidente che mi giustifica, lo dico..come dire..sul piano della correttezza e del rispetto per il lavoro fatto dalla Procura, e qui comincio a giustificarmi una serie di amnesie investigative: non mi dici (la Procura) quello che all'incontro si son detti - apro parentesi avevano ben possibilità di darvi questo contributo se l'attività investigativa fosse stata svolta allo scopo non di dimostrare l'incontro ma i contenuti dell'incontro - non dai attività investigativa su Fiorentina-Atalanta, nel caso di Lazio-Fiorentina si ha un andamento dell'incontro che definire paradossale è poco.
Io non devo guardare la partita. Quindi ancorché l'istruttoria vi abbia raccontato del famoso errore dell'arbitro che vede o non vede un fallo di mano di un difensore della Lazio che avrebbe comportato l'espulsione e il rigore ma dà un calcio d’angolo chissà chè.... non la sto guardando la partita ma, io nello schema dell'accusa, devo andare ad individuare una serie di comportamenti idonei a determinare il “condizionamento a vantaggio” e finalizzati ad acquisire il condizionamento a vantaggio, questo è il precetto.
Lo fotografo questo comportamento...eh però nella fotografia non mi posso diciamo dimenticare che il terminale necessitato di questo “condizionamento a vantaggio” assume un comportamento - precetto che colpisce il comportamento e non le chiacchiere - assume un comportamento che è inconciliabile con la condotta che io assumo essere stata..come dire..posta in essere dai dirigenti Fiorentina e dai designatori. Perché delle due una, scusi Presidente: o come noi sosteniamo la condotta idonea condizionata al vantaggio non c'è stata ovvero, atteso quello che è, la condotta era..come dire..in se inidonea; cioè non aveva quel quantum di materialità, sia dal punto di vista dell'idoneità sia dal punto di vista dell'intento finalistico, sufficiente e necessario perché altrimenti voglio dire stiamo veramente al paradosso. Cioè questa partita dimostra che o la condotta, come noi sosteniamo, non si è mai verificata o che viceversa, guardando diciamo la questione da una prospettiva diversa, l'atto si è pur compiuto...voglio per ipotesi aderire all'impostazione dell'accusa...era già in se inidonea. Perché non si può realisticamente, logicamente, sostenere che attività idonea alterare a vantaggio e finalizzate a questo produca poi quello che c'è stato.
E badi il Tribunale qui stiamo alla penultima puntata dell'operazione, cioè stiamo in una fase nella quale o si concretizza o l'operazione non esiste....come realtà non esiste perché si arriva all'ultima giornata di campionato, nella quale la Fiorentina è impegnata con il Brescia..c'è Lecce-Parma e non mi dilungo perché appesantirei.
Abbiamo articolato sul “tema prova” e ci sono una serie di partite rilevanti ai fini del raggiungimento dell'obiettivo finale, cioè la salvezza della Fiorentina.
Allora..come dire.. l'eccentricità, l'originalità, la singolarità dell'impostazione dell'accusa vi consegna che nella parte finale di questa operazione, che secondo l'accusa è curata e gestita da organizzazione.....come dire....ho sentito dire che l'organizzazione di cui altri imputati rispondono era talmente strutturata da non lasciare nulla al caso, era dotata di strumenti efficaci e di uno strumentario operativo infallibile, voi verificate che alla fine di questa operazione, o presunta tale, l'unico elemento sul quale doveva verificarsi il “condizionamento a vantaggio”, perché aldilà delle sottolineature poco eleganti che ha fatto oggi Catalanotti noi abbiamo dato al Tribunale un contributo probatorio, mi permetto di dire, di serietà e affidabilità scientifica che, mi permetto di dire, nulla hanno a che vedere con le rassegne stampa collezionate da Auricchio; perché è venuto un consulente che vi ha spiegato, mi passerete il termine, che dal punto di vista della materialità degli accadimenti, aldilà e al netto delle telefonate, in questa ultima giornata “condizione sine qua” è guarda caso che la Fiorentina vincesse con il Brescia; poi viene il resto...poi viene il resto.
E in questa operazione sistemica ad arbitrare Fiorentina-Bologna ci va un arbitro che non è attinto da nessun sospetto e da nessuna ipotesi di compartecipazione a frode.

Sicché io devo registrare nell'eccentrico schema dell'accusa che quando si è alla frutta, e cioè quando la operazione, che coinvolge dei temi così importanti e cioè parte soccombente..parte prevalente..compromesso...mutamento....”do ut des”...controprestazioni, che la parte poi voglio dire sostanziale di questo ragionamento vede il protagonista, e cioè il soggetto che incarna e che materializza il segmento arbitrale, vede una persona che è totalmente estranea a tutto; che non viene individuato né indicato dall’accusa come partecipe di quei sodali che, secondo l'accusa, si erano mobilitati i “condizionamenti a vantaggio”.
Mi si potrebbe dire che questo non vuol dir niente perché il “condizionamento a vantaggio” era stato di fatto preordinato rispetto a partita diversa, cioè rispetto alla partita Lecce-Parma. Però qui non dobbiamo seguire gli elementi acquisiti nella fase delle indagini dove, in perfetta buona fede, avete registrato più e diversi momenti di amnesia investigativa..avete registrato la mancanza di tasselli fondamentali rispetto allo schema dell'accusa: l'incontro..la mancanza di contenuti...il discorso della mancata investigazione delle partite.
Cioè ma chi lo dice che la partita determinante ai fini della salvezza era Lecce-Parma?? Con tutto il rispetto lo dice il Colonnello Auricchio. E lo dice un resoconto, devo dire male letto dal Colonnello Auricchio, che non tiene conto della contemporaneità di altre partite i cui risultati condizionavano in maniera inevitabile l’esito finale.
Perché la mia è una prospettazione provocatoria ma lo dico anche per confutare, e mi avvio ad affrontare l'altro tema..anche il ragionamento di Catalanotti, ma scusatemi rispetto alla posizione del Brescia condizione necessaria per la salvezza del Brescia era o non era che il Brescia vinceva la partita con la Fiorentina? Perché scusi, dovendo svolgere un ragionamento che tecnicamente doverosamente deve essere “ex ante” non “ex post”, se la Fiorentina avesse perso con il Brescia il discorso era totalmente diverso. Perché il Brescia doveva vincere con la Fiorentina e la Fiorentina doveva perdere con il Brescia affinché vi fosse la concretizzazione di determinati riflessi sulla classifica, perché poi la stessa pubblica accusa, nel fotografare le condotte..la materialità delle condotte, non vi dice che la salvezza della Fiorentina è avvenuta per effetto di questo risultato, vi fa un inciso eloquente: “esito della partita Lecce-Parma, quindi partita diversa, che condizionerebbe a vantaggio il risultato finale della Fiorentina che..virgola...per effetto della classifica avulsa si salva”.
Quindi a me sembra che sul piano dell'incidenza causale quello che di fatto ha determinato il risultato finale non sia stata Lecce-Parma ma la classifica avulsa. Non sono tecnico ma la classifica avulsa è dato che si è concretizzato e materializzato nel corso di tutto l'intero campionato, e cioè attraverso l'indicazione di partite e gare totalmente diverse sia da Fiorentina-Brescia sia da Lecce-Parma.
Però se la pubblica accusa avesse ritenuto, esposto e provato, che tutte le partite che concorrevano a questa classifica avulsa erano state conseguenza di “condizionamenti a vantaggio” allora il discorso sarebbe stato diverso. Ma l'accusa vi dice che il “condizionamento a vantaggio” è avvenuto a partire da una certa data, e si è concretizzato nel finale della partita con la Fiorentina che incontra il Brescia e con il Lecce che incontra il Parma.
Qual è la conclusione di questo mio ragionamento? Il segmento iniziale della cosiddetta operazione salvataggio della Fiorentina è smentito.
Non ci fu prevalenza e non ci fu soccombenza, lo ha descritto il dibattimento che è distonico rispetto a quello che era il materiale dell'indagine.
Il tassello intermedio, e cioè vale a dire vi è posizione di aggiustamento..i Della Valle ritornano sulla posizione in cambio di un “condizionamento a vantaggio”, trova più e diverse smentite verificando l'andamento che fu di quella parte della stagione, verificando l'assoluta inidoneità di atti che pure secondo l'accusa si assume sono stati compiuti.
Ma ci manca un passaggio finale e cioè: l'accusa regge nel momento in cui dimostra senza dubbio che ci fu il momento genetico, che ci fu il momento intermedio, ma l'accusa vi propone un terzo elemento e cioè che, dal punto di vista dei Della Valle, il “condizionamento a vantaggio” che abbiamo visto, o per lo meno io ritengo che i fatti vi abbiano dimostrato che non si è affatto verificato, avesse come controprestazione dai parte dei Della Valle quello che l'accusa definisce come la “dismissione di atteggiamenti di antagonismo”, cioè banalmente se tu mi garantisci risultati condizionati al vantaggio io mi metto tranquillo...non esercito più quella funzione di critica, di contrapposizione, descrivetela come volete.
Non l'ho visto francamente, in quelle diverse amnesie investigative, il dato di prova che l'accusa vi ha portato su questo tema; e cioè ti dimostro che c'è stata conversione di posizione perché, nell'ambito dei ragionamenti che si facevano a livello di federazione o di lega, la Fiorentina prima aveva assunto un determinato comportamento dopo ha assunto un comportamento diverso....e te lo descrivo.
Perché questo è tassello inevitabile rispetto alla tesi dell'accusa. A me sembra che tutto questo non è stato fornito anzi è stato fornito un ragionamento contrario.
Contro esame di Abete. Si è detto che uno delle posizioni che caratterizzavano l'antagonismo dei Della Valle in sede di lega era un atteggiamento critico nei confronti del meccanismo del doppio designatore, cioè la posizione di contrasto..la posizione di contrapposizione si manifestava tra gli altri attraverso una tesi...attraverso una scelta...attraverso un'idea: dobbiamo sostituire il doppio designatore con l'unico designatore. Lo ha detto Abete al dibattimento, ma Abete vi ha anche detto che nella stagione successiva...quindi questa era una idea...era un punto programmatico di quel gruppo che secondo l'accusa faceva parte ai Della Valle, gruppo che attraverso il mutamento di atteggiamento il Della Valle aveva messo in cantina perché aveva lui assunto una posizione di soggiacenza e di soggezione rispetto al gruppo che, secondo l’accusa, aveva vinto.
Abete vi ha detto che, nella stagione successiva al 2004/2005, il meccanismo del doppio designatore fu sostituito dal designatore unico. Cioè vi fu la concretizzazione di un punto programmatico della posizione Della Valle. Questo, lo chiedo sempre col massimo rispetto nei confronti dell'accusa, è elemento che dimostra mutamento di atteggiamento da parte dei Della Valle o viceversa, come io ritengo, dimostra che mutamento di atteggiamento non ci fu tant'è che quelle che erano le idee che avevano caratterizzato la posizione in lega dei Della Valle poi trovò concretizzazione, trovò suggello.
Altro esempio, che forniamo noi perché l'accusa non vi ha portato questo elemento: è fatto noto, lo hanno anche riferito i testi che sono venuti al dibattimento, che uno dei temi che aveva caratterizzato l'elemento di contrapposizione della Fiorentina rispetto alle società che l'accusa colloca nel gruppo dominante, e cioè Juve e Milan, era il tema dei diritti televisivi. Ebbene sul punto, vale a dire la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita alle Tv delle partite, questo fu tema sul quale si registrò ininterrottamente contrasto tra i Della Valle e gli altri rappresentanti delle società che, secondo lo schema dell'accusa, appartenevano al ritenuto presunto gruppo vincente.
Sicché anche qui la domanda viene spontanea: ma se la concretizzazione di questo accordo doveva essere un mutamento di atteggiamenti nell'ambito della federazione o della lega, e cioè non assumo più atteggiamento di contrasto ma mi allineo alle tue posizioni, atteso che posizioni poi non vi furono di contrapposizione come il dibattimento ha dimostrato, voi troverete viceversa degli elementi, aventi efficacia dimostrativa, che smentiscono la tesi dell'accusa. Perché vi fu coerentemente un unica posizione della società dall'inizio fino alla fine, perché non vi era alcun collegamento tra comportamenti assunti e risultati più o meno efficaci.
Perché sul piano dei risultati e mi avvio, perché altrimenti tradirei la premessa, il dibattimento vi ha viceversa raccontato spaccati e scenari che sono totalmente difformi da quello che vi ha prospettato l'accusa.
In conclusione sul piano del presupposto, seguendo la tesi dell'accusa, non vi fu operazione sistemica di salvataggio perché di questa trovate ampia e piena smentita nel testimoniale...nella andamento e nelle circostanze che sono emerse a smentita dei tre passaggi fondanti della tesi dell'accusa.
Mi avvio rapidamente alla conclusione per non tradire la premessa. Sto parlando in questo momento come rappresentate e difensore del responsabile civile, cioè di soggetto che viene chiamato dai presunti danneggiati a rispondere di un danno.
Io mi devo soltanto limitare a recuperare il ragionamento che ha fatto l'avvocato Catalanotti difensore del Brescia, il quale ha in sostanza rappresentato la seguente descrizione del nesso di casualità che ha la condotta illecita contestata e il danno derivato, perché in sostanza assume che, attesa la sussistenza in fatto di frode, quindi attesa la sussistenza in fatto di illecito, questo avrebbe un collegamento diretto ed immediato rispetto alla retrocessione del Brescia..del Bologna e di quant’altri e quindi da questo deriverebbe il profilo del danno.
Vi fa un ragionamento che, mi permetterà il Tribunale, è come dire ricalcato sul piano della colpa o del profilo di colpa nei reati colposi, cioè vi fa un ragionamento di nesso di casualità, cioè vi dice, atteso un evento, per stabilire che questo evento sia conseguenza e effetto di una causa, io vi descrivo che, atteso l’illecito-causa, l'effetto è retrocessione e la conseguenza sul piano civilistico giuridico formale è il danno patito dalle società.
Però dico, se questo è lo schema sul quale si muove Catalanotti, vi dovrebbe anche dire e vi dovrebbe anche rappresentare che se si segue il suo ragionamento - lo dico per svolgere il ragionamento - e se si volesse dare per accolta la tesi della sussistenza dell'illecito, tesi che ovviamente respingiamo ma che qui produco e formulo per dare senso al mio ragionamento, lui dovrebbe anche sottoporre alla vostra attenzione la sussistenza di profili causali che sono assolutamente indipendenti dall'illecito e da soli sufficienti a determinare l'evento retrocessione e dunque il profilo del danno.
Un esempio: voi avete registrato la costituzione di parte civile del Bologna da un lato e della società Vittoria dall'altro.
Primo rilievo è che, a mio avviso, sembra questa quasi una duplicazione del profilo del danno, perché si tratta di soggetti uno che controlla l'altro e che vi lamentano contemporaneamente il medesimo danno. Ma vi hanno raccontato i difensori del Bologna, al di là dei riferimenti agli esiti dei procedimenti e quant’altro, che quegli anni a partire dal 2002 in avanti sono stati caratterizzati, per quanto riguarda il Bologna, da condotte distruttive..da condotte appropriative...da falsi in bilancio, cioè da fatti e circostanze che non avrebbero comportato nemmanco la legittimazione all'iscrizione ai campionati. Cioè vale a dire vi raccontano dei profili di causalità, collegandoli esclusivamente all'ipotetico illecito, tacendovi la sussistenza di fattori causali che da soli avrebbero comportato la retrocessione e che quindi da soli sono condizione sufficiente per la retrocessione....altro che incidenza causale dell'illecito.
L'esempio tipico è quello del Bologna, l’esempio tipico è quello del Brescia. Cioè se Brescia avesse vinto nell'ultima partita di campionato questo avrebbe determinato la salvezza, e quindi questo avrebbe determinato la insussistenza di quell’elemento retrocessione che giustifica il danno.
La domanda è: la partita Fiorentina-Brescia è attinta da profili di censura? E’ ritenuta partita in cui si è materializzata la frode? La risposta è no.
Sicché la conclusione è che sul piano della condizione necessaria affinché non si determinasse la retrocessione, e dunque il profilo di danno, la condizione necessaria era lo svolgimento regolare di quella partita, di quella specifica partita. Perché non sono bravo nei numeri ma, se confrontate la classifica dell'ultima giornata, se il Brescia avesse vinto non sarebbe retrocesso.
Sicché qual è il collegamento diretto ed immediato seppur volessi ritenere in ipotesi sussistente il profilo dell'illecito? Quel profilo dell'illecito, sempre ragionando in ipotesi, sarebbe stato una causa sopravvenuta o antecedente, ma comunque una causa a cui risponde un profilo concausale ulteriore che è l'evento sportivo che il Brescia ha perso.
Circostanza che voi ritroverete nel medesimo schema per quanto riguarda la vicenda del Bologna: se il Bologna avesse vinto il suo incontro con la Sampdoria si sarebbe salvato.
E a me sembra che questo accadimento è condizione ed è fattore causale sufficiente da solo a determinare il profilo della retrocessione, e dunque del danno.
Questo per dire che, anche nella costruzione che vi da la parte civile, vi sono più e diversi profili che, proprio seguendo lo sviluppo di ragionamento fatto dalla parte civile, mettono in crisi la conclusione.
Però c'è un dato assorbente: che è insussistente il presupposto. Cioè il ragionamento che io faccio sul danno è un ragionamento di retroguardia. Il mio ragionamento è l’insussistenza del presupposto.
Non vi fu illecito, non vi fu la materializzazione di quella condizione che, secondo le parti civili, ha determinato effetto retrocessione, e dunque il danno.
Chiusura e non tedio più il Tribunale.
Un altro elemento..come dire...quasi plastico di smentita della tesi dell'accusa lo si ritrova in questa prospettazione non secondo schema semplificato ma secondo uno schema strutturato. L'accusa vi propone la tesi che a muovere le fila di un'operazione salvataggio, che a gestire questo “condizionamento a vantaggio”, fosse non un singolo ma una struttura. E si è fatta carico anche di descrivere le modalità comportamentali tipiche della struttura, cioè quali erano e quali sono stati, secondo l'accusa, i profili comportamentali, in una: il modus operandi.
Vi ha fatto un elenco. Il primo elemento sul quale l'accusa ha incentrato l'attenzione è l'utilizzo tra sodali di schede riservate, cioè l'attivazione di uno strumento che garantiva all'associazione la concretizzazione dello scopo e la certezza di non essere scoperta nell’esecuzione del programma.
Domando sempre sul piano dialettico al Tribunale: ma non sembra un profilo originale la circostanza che, secondo lo schema dell'accusa, l'associazione si muove ai fini del condizionamento a vantaggio, e quindi mette in campo lo strumentario operativo, e registrate in maniera quasi singolare che nell'operazione salvataggio non vi è nessuna operatività di questo strumento dell'associazione?
Non c’è nessun utilizzo di scheda riservata che viene attivato rispetto a quello che l'accusa vi dice essere un obiettivo che l'associazione si dà in un momento dinamico della sua esistenza. Ha degli scopi ne aggiunge uno intermedio che sintetizza i vantaggi reciproci.
E qui torniamo al tema dell'incontro, e qui torniamo al tema dell'amnesia, e qui torniamo al tema dei conti che non tornano.
Le uniche esclusive intercettazioni che riguardano la presunta operazione sono dei contatti telefonici che avvengono in chiaro, che avvengono su utenze controllate e, onestamente, su utenze controllabili che il Colonnello Auricchio vi ha detto non sono state controllate “perché si era - cito testualmente - alla fine dell'indagine” .

Ricorderà il Tribunale che io al Colonnello Auricchio posi un tema e chiesi conto del perché non avesse investigato sull'incontro e chiesi conto del perché non avesse attivato lo strumento tipico di questa indagine sulle utenze telefoniche facenti capo ai fratelli Della Valle e a Mencucci.
Ritengo che questo avrebbe garantito al Colonnello Auricchio una migliore sintesi delle sue conclusioni investigative.
Evidentemente l'amnesia o la lacuna, che il Colonnello Auricchio vi ha esposto, o è frutto di disattenzione o è frutto di un calcolo e cioè quello di non attivare captazione telefonica perché evidentemente questa captazione avrebbe smentito la tesi. Di fatto non c'è stata. Come non c'è stato l'intervento captativo sul contenuto dell'incontro e su quello che in questo incontro si preferisce propinarvi come presunzione, avendo rifiutato di fornivi la prova.
Ultima chiosa: ho sentito che ripetutamente veniva sottolineato il comportamento omertoso degli imputati di questo processo, sottolineando che gli imputati di questo processo si erano sottratti all'interrogatorio e si erano sottratti al contraddittorio. Anzi peraltro oggi Catalanotti si è spinto anche a teorizzare una finalità illecita del provvedimento di cattura sostenendo che il provvedimento di cattura doveva essere attivato perché in questo modo si sarebbe garantita la eliminazione dell'omertà dato che, mi correggerà il Tribunale, mi sembra vietato dalla norma.
Ma qual è il dato? Si cerca di fornire al Tribunale degli elementi di suggestione in mancanza di elementi di prova, dato sintomatico “l'omertà degli imputati” , gli imputati non chiariscono..gli imputati non forniscono.
Avete acquisito l'interrogatorio, a me sembra, reso da Diego Della Valle all'ufficio di Procura in una fase nella quale l'ufficio di Procura contestava le telefonate. Ed avete agli atti un interrogatorio di Diego Della Valle che rispondeva all'ufficio di Procura sulle telefonate. A me sembra che questo atteggiamento, assunto nell'immediatezza dell'indagine, non equivalga ad una irricevibile etichetta di omertoso ma equivalga ad un atteggiamento di trasparenza, rispetto ai dati dell'accusa, scegliendo una strada che è quella di rispondere all'accusa in una fase nella quale non vi era, per ovvie ragioni, il dibattimento e gli elementi di prova che poi il dibattimento avrebbe acquisito.
Sicché anche questo è un elemento di suggestione che è smentito da quello che poi formalmente si è materializzato davanti a voi, e cioè l'interrogatorio reso alla Procura dove, e mi auguro che avrete la pazienza di andarlo poi a verificare, su singola telefonata vi è contestazione e domanda e vi è risposta, che non piacerà...ma è risposta.
Sicché non si può concludere se che la risposta non piace l'imputato è omertoso. Si deve concludere che l'imputato ha risposto e ha fornito la sua prospettazione. E quindi anche su questo la parte civile, o le parti civili, vi hanno fornito un ulteriore elemento di suggestione.
Concludo riassegnando a verbale la posizione della Fiorentina quale responsabile civile, chiedendo che il tribunale voglia respingere le richieste risarcitorie per mancanza del presupposto, attesa l'insussistenza degli illeciti contestati ai rappresentanti dell'epoca della Fiorentina, e di conseguenza la insussistenza del presupposto e del fondamento dei danni lamentati.

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