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          GLI ARTICOLI DI GLMDJ
Udienze Processi di M. BARBATO del 30/06/2011 07:35:05
Calciopoli, difesa Juventus

 

Processo calciopoli. Udienza del 21/06/11, Avv. Vitiello, difesa Juventus. Prima parte

La storia ed il blasone della Juventus …” indipendentemente ed indifferentemente dall'attribuzione di eventuali fatti illeciti a persone che abbiano gravitato nell'orbita della società “

E' grande onere, prima ancora che un grande onore, difendere la più amata, la storicamente più scudettata, la storicamente più forte squadra del campionato di calcio Italiano.
Una Stella doppia che brilla anche nel firmamento internazionale da sempre, con valori che sono soprattutto e fondamentalmente valori sportivi, valori di correttezza, valori di tradizione prima ancora che valori calcistici, per la quantità e la qualità dei giocatori che nella sua storia la Juventus ha messo in campo, prima ancora che valori economici che sono determinati soprattutto da quell'immenso ed enorme patrimonio che è il tifo che assiste e sostiene in ogni occasione la Juventus Football Club.
E se esistono dei momenti di passione e se la passione è talmente forte, e ne vedremo le conseguenze nel corso della discussione, da determinare persone normali ad atteggiamenti esasperati ad atteggiamenti esorbitanti il normale modo di essere, per cui insospettabili padri di famiglia, nel momento nel quale sostengono le ragioni della propria squadra del cuore, sono capaci di affrontare qual si voglia attività…situazione o qualsivoglia discussione sostenendo a spada tratta le proprie ragioni, non sfugge a questo Collegio la complessità e la difficoltà, specialmente per chi come me non sia assolutamente vessato in cose sportive calcistiche, di esporre e di sostenere non tanto le ragioni della Juventus, perché non c'è bisogno di sostenere ed esporle in quanto già dagli atti processuali emerge con assoluta chiarezza la distanza anni luce della società da tutte queste vicende che occupano, e ciò indipendentemente ed indifferentemente dall'attribuzione di eventuali fatti illeciti a persone che abbiano gravitato nell'orbita della società, godendo della forza del nome e dell'aura che la società ha sempre diffuso nell'ambito del mondo sportivo.
La Juventus non ha bisogno di difesa, perché la Juventus con la sua tradizione parla da sola.
La Juventus come società di calcio, anche nei suoi rappresentanti e nei suoi giocatori, ha sempre dato dimostrazione di sportività totale; ha sempre dato dimostrazione di stile e buon gusto; ha sempre portato sui campi di calcio una forza che, oltre dal nome, derivava dalla coscienza e dalla consapevolezza di dover difendere sul campo anche quest'enorme patrimonio che sono i suoi tifosi.
Ed allora, se questa è la condizione se questa è la situazione, questo cappello non vuole assolutamente essere una forma encomiastica ed elogiativa di una società, ma vuole essere soltanto la premessa per poter dimostrare al Tribunale come talvolta determinate situazioni possono essere diversamente valutate, qualificate ed osservate attraverso il filtro, ed attraverso lo specchio, di chi assiste e, sostanzialmente in un modo o nell'altro condiziona lo svolgimento di una partita di calcio.
Perché è inevitabile, e vedremo quali sono le conseguenze, che la pressione mediatica e la pressione dei tifosi molto possono in uno stadio per sospingere e determinare una squadra, per deprimere e condizionarne un'altra.
Ma siccome la Juventus in questo processo non soffre di nessun condizionamento, talmente è lontana da qualsiasi partecipazione alle vicende, noi articoleremo la nostra discussione, così come anche le conclusioni che vi consegneremo per iscritto al termine di questo intervento, trattando prima aspetti giuridici e poi entrando nel fatto.
Proprio perché, lo ribadiamo, nel fatto la Juventus processualmente è completamente assente e non esiste né prova né collegamento che la società in quanto tale abbia in qualche modo potuto contribuire a fatti anche eventualmente - riteniamo che ciò non siano e ve lo dimostreremo singolarmente, partita per partita contestata come frode sportiva - considerati illeciti di carattere sportivo.


Difetto di giurisdizione, clausola compromissoria, mancanza di pretesa, scorretta prospettazione

Ma è evidente che prima di ogni altra cosa a noi preme affrontare il problema se correttamente la Juventus sia stata chiamata in questo processo e lo vedremo, non soltanto sotto il profilo del difetto di giurisdizione e profilo della clausola compromissoria di cui qui ad un attimo parlerò, ma anche in relazione alla mancanza di pretesa, alla scorretta prospettazione delle tesi di coloro i quali hanno chiamato la Juventus in questo procedimento, ed ancor più sulle modalità proceduralmente illegittime, e comunque irrituali e comunque nulle, con le quali la Juventus è stata costretta a presentarsi, sia pure solamente per eccepire come testualmente scritto nell'atto di costituzione a suo tempo depositato in questo processo.
E che vi sia difetto di giurisdizione, specialmente nei confronti della società Brescia calcio, non pare che vi sia motivo alcuno di dubitarne, perché l'art. 30 dello statuto della FIGC, che le nostre note è integralmente riportato e che io qui citerò per sintesi, stabilisce che le società accettano la piena e definitiva efficacia dei provvedimenti della Federazione Italiana Gioco Calcio e, al numero 3 dello stesso art.30, che le controversie sono devolute esclusivamente alla cognizione arbitrale della Camera di Conciliazione e all'Arbitrato dello sport presso il CONI.
È evidente quindi che tutte le società che partecipano hanno accettato e devono sottostare a questa attività della Federazione Gioco Calcio che per l'art. 30, che pure riprende..lo vedremo dopo il vecchio art.24, esclude assolutamente che le controversie tra le società calcistiche affiliate possono essere affidate all'autorità giudiziaria ordinaria. Perché esistono gli organi di giustizia sportiva interna della federazione che da prima, e poi con la giurisdizione arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato, risolvono tutte le controversie, come detta l'art.30, fra esse società.
E anche la presunta irregolarità sportiva o l'alterazione del risultato, che dovrebbero essere alla base delle retrocessioni da cui i danni pretesi dalle parti civili, non permetterebbero, se non in violazione dell'art.2043 come recita la Corte di Cassazione, l'accertamento dell'antigiuridicità del fatto costitutivo dei diritti e conseguentemente la graduatoria dell'omologazione dei risultati. Cassazione 27 marzo 2003 n.4538.
Cosa si vuol dire? Che sostanzialmente la graduatoria in sede civile o penale del risultato sportivo omologato è preclusa al Giudice Ordinario, che le riserva ex art.30 invece agli organi della FIGC e sono questi provvedimenti della Federazione Italiana Calcio assolutamente inimpugnabili.
Perché questa premessa, Presidente e signori del Tribunale? Perché il Brescia calcio, con lodo del 1 giugno 2007, non solo si è vista rigettare la domanda che aveva proposto negli stessi termini e nelle stesse condizioni nei confronti della Juventus ma di fatto ha reso improponibile in questa sede la sua domanda.
Ma se anche per assurdo, e lo valutiamo per tale, fosse possibile rivedere i risultati già omologati, e ripetiamo si tratterebbe per un assurdo di fatto prima ancora che giuridico, se anche si volesse considerare che oggetto dell'azione fosse solo un azione di carattere economica è evidente, proprio per lo statuto accettato dalla società, che anche questo tipo di controversia, fosse pure ribadisco meramente economica, dovesse passare per la FIGC e per la Commissione Vertenze Economiche per poi essere impugnata eventualmente innanzi la Corte di Giustizia Federale, come recita l'art.50 comma IX del CGS.
Di tutti questi atti, signori del Tribunale, troverete ampio riferimento e richiamo, sia dottrinario che giurisprudenziale, nelle conclusioni che al termine di questo intervento depositerò.
Così anche si esprime la giustizia sportiva con la formulazione legislativa.
Come già ho anticipato precedentemente , l'art.30 ripropone perfettamente ed esattamente il previgente art.24 dello Statuto, che creava appunto la clausola compromissoria arbitrale per l’arbitrato irrituale, col divieto di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziale statale.
Ma l'art.30 fatto di più, perché io vi ho detto che l'art. 30 ha assorbito non solo l'art.24 ma anche l'art.27, e dal combinato disposto di questi due articoli così come oggi configurati nell'art.30 emerge che è stata aggiunta alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale anche la clausola compromissoria per l'arbitrato rituale.
Di guisa che non vi è alcuna possibilità per alcuna società, tanto meno per il Brescia Calcio, di riproporre qui la controversia sottraendolo alla Giurisdizione Sportiva e imponendo una Giurisdizione Statuale che non può sussistere a fronte dell'esclusività.
Né valga, sotto alcun profilo, il passaggio relativo alla circostanza che qui siamo in sede penale. Perché è evidente ed è pacifico, e non sto qui a richiamare le norme....quelle della FIGC mi sono permesso perché ovviamente non altrettanto note rispetto a quello del C.P.P. e quello del penale, perché è evidente che in questo processo noi siamo comunque a discutere di una controversia civile portata accessoriamente nel processo penale.
E si fosse tratto soltanto di uno spostamento di carattere occasionale e giurisdizionale potremmo aver già chiuso il discorso, ma il problema fondamentale è la assoluta inammissibilità e infondatezza delle domande proposte dalle parti per carenza di legittimazione attiva.
Tratteremo poi in un successivo momento, il Collegio me lo consentirà, le problematiche strettamente procedurali penali relative agli atti.
Questa sezione del mio intervento è dedicata espressamente alle problematiche di diritto Civile e Diritto Societario connesse alle pretese, ribadisco, malamente portate nelle motivazioni e nelle richieste talmente confuse da essere contraddittorie, basta rileggere il contenuto degli atti, da parte dei chiamanti in causa.
E manca la legittimazione a proporre la istanza da parte della “Fallimento della Vittoria 2000”, perché il curatore fallimentare non è legittimato a proporre in alcun modo, Giurisprudenza Pacifica delle sezioni unite sentenza 28 marzo 2006 n.7029 e n.7030 che qui da un attimo leggeremo e ripartiremo, non è legittimato il curatore fondamentale a proporre l'azione risarcitoria, in quanto la nuova Legge Fallimentare ha ribadito lo sganciamento dell’Istituto dalle forme di tutela nei confronti dell'illecito, e dunque viene ulteriormente sottolineata la differenza con l'azione ordinaria e conseguentemente si può concludere che ogni pretesa, che pur riguardando il patrimonio del fallito allega a fondamento un illecito da esso subito, sfugge alla logica dell'universalità e della concorsualità tipiche delle azioni di massa.
Invero la Corte di Cassazione, pag. 8 e 9 della nostra nota conclusiva, osserva: “L'azione di massa è caratterizzata dal carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del suo esito positivo. Essa nell'immediato perviene all'effetto di aumentare la massa attiva, quali che possono essere i limiti quantitativi entro i quali i creditori se ne avvantaggeranno, e tende direttamente alla reintegrazione del patrimonio del debitore inteso come sua garanzia generica e comunque esso sarà suddiviso attraverso il riparto. Non appartiene – dice la Corte di Cassazione - a tale novero di azioni ogni pretesa che richiede l'accertamento della sussistenza di un diritto soggettivo in capo ad uno o più creditori. Né vi appartiene ogni azione che, per quanto diffusa, possa essere una specifica pretesa e necessita pur sempre dell'esame di specifici rapporti e del loro svolgimento, non essendo sufficiente ad assicurarne all'eventuale beneficio la mera appartenenza ad un ceto. Va dunque rilevato che l'azione risarcitoria di cui si tratta nella sua ontologia costituisce strumento di reintegrazione del patrimonio del singolo creditore, analogamente alle azioni che traggono origine dagli atti dell'amministratore della Società fallita”. Salto per brevità l’ulteriore contenuto. “Inoltre la posizione dei singoli creditori si differenzia a seconda che i crediti siano antecedenti oppure successivi alla stessa. La circostanza temporale infatti può escludere, oppure costituire il presupposto del pregiudizio, negando il carattere indifferenziato che struttura l’azione di massa”.
Sul punto ricordiamo che l'illecito, di cui la richiesta di danno, si colloca nel dicembre del 2004.
E a conclusione la Corte dice “Le finalità recuperatorie dell'azione revocatoria risultano ribadite, mentre viene ulteriormente rafforzato l'opinione ormai risalente che sostiene lo sganciamento dell'Istituto dalle forme di tutela nei confronti dell'illecito e dunque viene ulteriormente sottolineata la differenza con l'azione ordinaria. Cosicché pare di dover concludere - cito testualmente la Corte - che ogni pretesa, che pur riguardando il patrimonio del fallito, allega a fondamento un illecito da esso subito sfugge alla logica dell'universalità e della concorsualità tipiche delle azioni esecutive di massa”.

Quindi il Curatore non è assolutamente legittimato.
Ma vi è di più, Presidente e signori del Tribunale illustrissimo, la pretesa della “Vittoria 2000” è certamente inammissibile ed infondata in quanto unico legittimato, eventualmente, è il Bologna Football Club che nei nostri confronti non ha presentato alcun tipo di conclusione. Si sostiene infatti, da parte della “Vittoria 2000” che l'eventuale illecito del terzo, soggetto qui imputato, in danno della controllata Bologna Football Club, perchè appunto la “Vittoria 2000” era, si asserisce, controllante per intero il Bologna Footbal Club, avrebbe svalutato il valore delle quote possedute dalla società nel Bologna Football Club....da qui il danno.
Però, Presidente, e non sta a me dirlo a un così illustre Collegio, nelle società di capitali il singolo socio, nel caso di specie la “Vittoria 2000”, non può assolutamente agire direttamente né tanto meno nei confronti di terzi che abbiano, con un eventuale loro illecito, cagionato un danno alla società. In quanto l'unica titolata, per costante Giurisprudenza oltre che Legislazione, è la società stessa, quindi il Bologna Football Club.
E se la personalità giuridica delle società per azioni, come prevista, impedisce l'aggressione del creditore al patrimonio del singolo azionista, altrettanto evidente è di converso che un eventuale illecito che ha cagionato un danno alla società permette soltanto la titolazione della società stessa non stesso del singolo. Perché se non risponde del proprio patrimonio non può pretendere di agire patrimonialmente in proprio, ma solo attraverso la società.
E quindi su questo punto è chiaro che eventualmente il pregiudizio della “Vittoria 2000” è un pregiudizio comunque indiretto e di mero fatto. E se il pregiudizio è indiretto e di mero fatto è irrisarcibile ai sensi dell'art.1233.
Perché? Perché viene considerato e valutato come fattore di rischio alla partecipazione azionaria.
Di questa tesi, proprio perché ci rendiamo conto della necessità di approfondire ma io non voglio assolutamente tediare il Tribunale con la lettura di tutte le sentenze che abbiamo recuperato e indotto - sezione VIII 8 settembre 2005 n.17938, 8 settembre 2005 17938, 4 dicembre 2002 n. 17187 - che sostengono e giustificano, e danno contezza tecnica molto meglio di noi delle nostre ragioni circa questa inammissibilità e infondatezza della pretesa della “Vittoria 2000” così come è articolata attraverso la curatela e così come è presentata.
E uguale discorso, per quanto riguarda l'inammissibilità per difetto di il legittimazione, è sicuramente quella della Salernitana SpA, dove non agisce un curatore fallimentare bensì agisce un liquidatore.
Qual è la conseguenza giuridica? Qual è la tesi che noi sosteniamo in relazione a questo aspetto?
Il liquidatore, per la sua stessa funzione, può compiere atti utili alla liquidazione della società, ex 2488 del Codice Civile, ma tali atti possono essere solo atti di conservazione ovvero di dismisssione dell'attività patrimoniale per poi ripartire fra i soci, previo soddisfacimento dei creditori sociali, il residuo. Ma assolutamente, ed è pacifico in giurisprudenza e dottrina, il curatore fallimentare non può attivarsi e non ha legittimazione ad accrescere e recuperare per accrescimento all'attivo patrimoniale.
Anche per un'altra considerazione, Presidente e signori del Tribunale, perché ciò compiendo il liquidatore compierebbe quello che è un atto di straordinaria amministrazione, perché atto di straordinaria amministrazione? Perché implicherebbe la proposizione di nuovi e complessi giudizi che potrebbero anche esporre debitoriamente la liquidazione e potrebbero portare mutamenti in quello che la condizione economica, o addirittura la conservazione dell'attivo, cui è essenzialmente finalizzata e deputata ad attività di colui il quale sia liquidatore, che pertanto non rientrerebbe nei compiti che allo stesso liquidatore vengono attribuiti dalla legge.


“La società non può rispondere né per responsabilità organica diretta né per responsabilità indiretta”


Tutto questo, Signori del Tribunale, non deve farci dimenticare un aspetto fondamentale: come e perché la Juventus comunque non risponde di qualsivoglia azione lecita, o eventualmente ritenuta illecita, in questo processo.
Vede, Presidente, la società non può rispondere, Signori Giudici, per un'eventuale fatto di un proprio collaboratore fosse anche dipendente, nel caso di specie il signor Moggi, e non ne può rispondere né per responsabilità organica diretta né per responsabilità indiretta.
Invero Moggi, pur essendo Direttore Generale e facente parte del Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club, non era provvisto dei poteri di rappresentanza della società
, vi abbiamo citato anche la delibera assembleare della Juve registrata nel registro delle imprese.
Se quindi non era provvisto dei poteri di rappresentanza, in alcun modo egli poteva agire quale rappresentante della Juve.
E allora eventuali danni, ribadiamo totalmente eventuali come gli illeciti, derivanti ex legge Aquilia non possono in alcun modo essere imputati a Juventus proprio per la carenza di questo rapporto organico.
Ma ancor più se noi andiamo ad esaminare sotto il profilo della responsabilità indiretta ci rendiamo immediatamente conto che in alcun modo questi fatti che si assumono illeciti, ripeto li danniamo come tali, sono stati commessi nell'esercizio delle incombenze e delle funzioni che spettavano al Direttore Generale della Juventus.
Perché è pacifico che le funzione del Direttore Generale erano specificamente: coordinare i dipendenti, trasmettere direttive agli organi subordinati e curare che l'esecuzione di queste direttive avvenisse nell'interesse della società e nel modo migliore. E siccome la responsabilità per fatto altrui, così come è regolata dall'articolo 2049 del Codice Civile, è una norma eccezionale, è evidente che ne deriva la stretta interpretazione della norma che non permette in alcun modo l'integrazione di alcun tipo estensivo o analogico di diverso contenuto. Le signorie vostre troveranno a pagina 14 della nostra relazione e seguenti la citazione della dottrina e la citazione della giurisprudenza Cassazione Sezioni Unite, per esempio 24 novembre 2008 numero 27863, Cassazione Sezioni Unite 8 ottobre 2008 numero 24772, Cassazione 18 gennaio 2008 numero 14, il sostegno della nostra tesi. Parliamo di Cassazione costante a Sezioni Unite.
E mi sia concesso una piccola battuta: le nostre sentenze, a differenza di quelle del Brescia Calcio che non siamo stati capaci di trovare nelle riviste di giurisprudenza per nostra evidente incapacità, sono tutte quante documentate, documentabili e ricavabili.
Probabilmente il Brescia ha dato qualche numero inesatto nel rappresentare le sentenze.
E allora, se questa è la situazione, se non è possibile in alcun modo secondo la Giurisprudenza ritenere che possa sussistere una responsabilità della Juventus nella commissione il fatto illecito e effettuato, eventualmente illecito, effettuato nell'esercizio effettivo delle proprie incombenze, come si può attribuire alla società, di cui si badi bene lo rivedremo più avanti, alcun tipo di collegamento contatto per i fatti per cui è causa è stato provato...sostenuto....dimostrato....richiamato....collegato??
Perché la Juventus, anche negli organi rappresentativi, non ha mai visto il presidente Abete, non ha mai visto nessun tipo di attività che afferisse direttamente alla propria forza societaria, alla propria forza di squadra.
La Juventus ha sempre vinto sul campo, come anche ha qualche volta perso, per meriti proprie per forze proprie e non aveva necessità né utilità né volontà di dover ricorrere a sistemi.
Lo riprenderemo, ma fin d'ora ricorderete quelle mie domande, che su qualche simpatico tifoso molto più vessato di me del calcio o addirittura qualche redattore, che si intende soltanto di calcio o di calce, non si è reso conto del perché delle mie domande a Del Piero, quando evidenziò nell'udienza in cui fu interrogato il patrimonio calciatori della Juventus che, nel momento dei fatti contestati, costituiva l'ossatura della nazionale italiana e l'ossatura della nazionale francese che si contesero, fortunatamente per l'Italia con la nostra vittoria, la finale di coppa del mondo.
Ma di cosa aveva bisogno una squadra di quella forza da dare vita alle due nazionali Campione e vicecampione del mondo??

Ma comunque il problema in questa sede in questo momento è anche diverso, non è solo un problema di logiche e di utilità, è un problema di mancanza assoluta di nesso di causalità e dell'essere comunque al di fuori dell'ipotesi legislativa, di cui all'articolo 2049 del Codice Civile, per mancanza di pertinenze e funzionalità del fatto illecito allo scopo contenuto in compense nonché specifica riferibilità dell'attività generatrice del danno alle mansioni che la società aveva affidato a colui che ha compiuto i fatti.
Certamente, e senza ombra di dubbio, un eventuale attività dolosa, fosse anche istigazione all'alterazione del sorteggio di un arbitro, e vedremo che questo non costituisce in alcun modo illecito sportivo e vi dimostreremo anche che non c'è stato, esorbita dalle incombenze e dai limiti funzionali del Direttore Generale.
E se qualcosa fosse avvenuto, questo qualcosa certamente è avvenuto in autonomia dalla società
che, ribadisco, in alcun modo, nemmeno probatoriamente, appare coinvolta in questa vicenda.

Fatto illecito, danno ingiusto, nesso causale

E allora andiamo a verificare, sgombrato il campo dalle problematiche maggiori di carattere di diritto, un altro aspetto di diritto forse più aderente al fatto, forse più semplice da valutare.
Fatto illecito, danno ingiusto, nesso causale.
Non siamo riusciti, Signori del Tribunale, a trovare la presenza di questi tre elementi fondamentali e necessari in alcuna delle pretese e in alcuna attività della Salernitana.
La Salernitana non ha preso parte ai processi sportivi e in essi non sono mai stati trattati fatti che la riguardassero.
Il capo A7, che trattiamo per scrupolo difensivo perché alle Signorie vostre non sarà sfuggito che la Salernitana nelle sue conclusioni non ha avanzato alcuna richiesta rispetto al capo A7 ma si è limitato al capo A, dove pure non viene fatto nessun riferimento, si tratta del rapporto Arezzo-Salernitana, a partite che riguardino la Juventus a soggetti Mazzei e Titomaglio che in alcun modo si collegano, nemmeno nell'ambito di questo processo, alla Juventus o a suoi dipendenti e tantomeno, come fatto genetico di danno ingiusto, a carico della Salernitana.
Di che si duole la Salernitana? Dov'è il danno ingiusto?
Bisogna dire effettivamente che la Salernitana nelle sue conclusioni è stata la più attenta e corretta, rofessionalmente, dal punto di vista della prospettazione della pretesa limitandola al massimo, ma è altrettanto evidente che nell'anno 2004/2005 la Salernitana concluse il suo campionato, di serie B e badate lo ritroveremo il capo d'imputazione di cui al capo A riguarda solo la serie A, in una posizione mediana. Che poi la Salernitana sia stata esclusa, il 15 luglio e il 15 agosto 2005 con provvedimenti della FIGC, dal campionato per la propria situazione finanziaria che non le consentì di soddisfare i requisiti necessari per l'iscrizione e per la permanenza nel campionato, requisiti espressamente richiesti dalla FIGC, com'è possibile addebitarli alla Juventus o ad un'eventuale illecito?
Le signorie vostre, sul punto l'ho richiamato e lo richiamerò ancora, del resto hanno avuto modo di notare nell'ambito dello svolgimento del processo e con grande serenità e con grande tranquillità, perché non proviene da prove di difesa...non proviene da testimonianze degli imputati ma proviene dalle testimonianze introdotte dalle accuse pubblica e privata che tutte le società, Salernitana..Vittoria 2000, che hanno chiamato in causa la Juventus sono società che si trovavano in condizioni economiche patrimoniali pessimi, con patrimoni soggetti a procedure concorsuali fallimentari di azione tributarie per fatti ed irregolarità gestionali finanziarie ed economiche di gran lunga precedenti i fatti per cui è processo.
Di guisa che sotto nessuno aspetto, moralmente, la Juventus può accettare che venga ad essa richiesto un danno che è provocato da coloro i quali non hanno saputo degnamente curare gli interessi della propria società.
Ed allora il Brescia, sempre sull'infondatezza nel merito delle domande risarcitorie, nel processo il Brescia viene richiamato sostanzialmente per due partite, purtroppo per il Brescia, conclusesi entrambe con la vittoria dello stesso Brescia.
“Il Brescia passa di autorità, Reggina sterile e confusa”, “Colpo del Brescia a Udine, ma al Friuli finisce in rissa”.
La società Brescia per questi due episodi calcistici, ribadisco entrambi vinti.
E per quanto riguarda Reggina-Brescia non vi è addirittura nessuna imputazione al Direttore Generale Moggi. Per Udinese Brescia nemmeno. Perché entrambe le partite si concludono con la vittoria di questa società.
Si badi Presidente, si badi Signori del Tribunale...mi permetto di anticipare qui un argomento che molto più utilmente sarebbe stato trattato innanzi, ma la tentazione e il sollecito è troppo grande: sapete come vince il Brescia ad Udine e perché ho citato il titolo “Ma al Friuli finisce in rissa” della Repubblica, che voleva essere introdotto come mezzo di prova? Noi non ci siamo permessi di allegarli come mezzo di prova, ma essendo un fatto conosciuto è chiaro che possiamo citarli.
Perché il Brescia, Presidente e Signori del Tribunale, segna al 32 esimo della ripresa con Mannini che va in rete col portiere dell'Udinese De Sanctis a terra dopo uno scontro duro in uscita con Sculli.
Presidente e Signori del Tribunale, se invece del Brescia ci fosse stata la Juventus avreste avuto qualche dubbio di illecito? Avreste avuto qualche dubbio sul fatto del perché le espulsioni avvengono soltanto dopo le proteste e le scorrettezze e perché viene espulso Janculovski dell'Udinese?
E perché a quel punto il Brescia al 32esimo della ripresa non rischia molto più della squadra avversaria addirittura con uno in meno - viene espulso uno della squadra che ha subito il gol e che sta perdendo, badate bene - non ha più questa Udinese la possibilità di rimontare.
Se volessimo seguire, ma lo riprenderemo il tema, una logica perversa cha ha voluto attribuire a fatti, che ribadisco noi non riteniamo illeciti, una natura di illecito penale..beh..forse ci sarebbe stato da mettere sotto inchiesta anche il Brescia calcio. Ma forse è una mia cattiva interpretazione, forse qualche volta più che difendere il responsabile civile per un attimo mi sembra di essere avvocato di parte civile.
E allora se questo è, se nessuna di questa partite ha portato al Brescia danno ma solo vittoria sportiva, qual è il danno ingiusto? Qual è l'incidenza di questo fatto, Reggina-Brescia, contestato sul capo d'imputazione sulla responsabilità del terzo?
Vedremo poi gli effetti dello scarso rendimento del Brescia, della scarsa ed oculata operatività del Brescia, vedremo le pretese tecnicamente infondate e contraddittorie, e prospettate attraverso consulenti sui quali anche diremo qualche parola. Ma in questo momento a me quello che preme sottolineare è l'inesistenza della prova del fatto illecito e del danno ingiusto e del nesso causale.
E la stessa condizione si pone per Victoria 2000.

Qualunque danno, anche se loro lo hanno configurato nella svalutazione della partecipazione che in Bologna Football Club aveva Vittoria 2000 - anche se poi si è cercato con le conclusioni dell'ultimo difensore di correggere il tiro ma la domanda è questa - qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale è indubbiamente un danno indiretto e un danno fattuale derivante però dall'eventuale danno di Bologna Football Club. E per costante giurisprudenza, oltre che norma, è un danno irrisarcibile.
E né tanto meno si può sostenere, e anche questo lo riaffronteremo meglio in un altro passaggio del nostro discorso, che l'eventuale alterazione del sorteggio dell'arbitro Fiorentina-Bologna del 5 dicembre 2009 possa aver causato l'intero stato passivo, peraltro con danno determinato da quest'eventuale illecito di Moggi e quindi ancor più non riferibile a Juventus Footbool Club.
Perché vede, Presidente e signori del Tribunale, l'accusa sostanzialmente, pur nella sua genericità altro aspetto che toccheremo, è specifica su questo punto: l'alterazione della regolarità e dell'andamento e non del risultato degli incontri di calcio.
E a determinare la classifica, signor Pubblico Ministero, è certamente il risultato. E la prova è, e lo rivedremo e documenteremo perché la vostra stessa accusa è stata fallace in questo punto e contraddittoria, che anche un'eventuale alterazione della griglia e del sorteggio non avrebbe mai potuto determinare con efficienza diretta e causale l'alterazione del risultato e quindi del campionato.
E allora se la contestazione è sulla regolarità e l'andamento della gara assolutamente nessun danno ne deriva, tanto meno risarcibile da parte di terzi chiamati in causa per un illecito che un illecito penale non è, tutt'al più illecito di carattere sportivo se anche sussistesse.
E lo stesso discorso, presidente e signori del tribunale, sulla contestazione sull'alterazione sulle conseguenze dei danni voi lo troverete per l'episodio di Bologna-Juventus, di cui al capo I.
È chiaro che questo discorso non può filare. Questa difesa vi ha dato, nella sua pagina 28, non soltanto delle sentenze a sostegno della tesi sostenuta ma vi ha richiamato un esempio classico di scuola: la persona che acquista un animale malato porta l'animale malato nel proprio campo, e non può quest'animale malato e contagioso prendere a sostegno per il risarcimento del danno di non aver potuto arare il campo perché l'animale contagioso avrebbe contagiato gli altri animali che si sarebbero ammalati e non essendo potuti essere utilizzati avrebbero provocato la mancata raccolta del campo stesso, pagina 23 della nostra nota conclusiva.
Dovrei leggervi pagina 22 pagina 23 ma ve ne faccio grazia perché so che già è una tortura ascoltare questo insufficiente difensore sia nell'esposizione, sia nella logica, sia negli argomenti, sia nei riferimenti ma all'atto scritto grazie anche alla collaborazione degli avvocati, tra cui l'avvocato Russo e Fabrocini del mio studio, sempre presenti a fianco a me in mia sostituzione quando io non ci sono stato, mi ha consentito di potere porgere al Tribunale un argomento anche col supporto dell'avvocato Briamonte, civilista insigne ed eccelso dello studio Grande Stevens, argomenti tecniche e soprattutto le sentenze collegate fra di loro in maniera mirabile, come potrete legger in questa nota cui ripeto ho avuto questo notevole sostegno.

Questioni procedurali penali

E andiamo quindi alle questioni procedurali penali, perché se fin'ora noi abbiamo esaminato le problematiche, soprattutto e giustamente, alla luce del diritto civile non possiamo in alcun modo svilire quella che è già la cenerentola del diritto, per taluni insigni civilisti sono fughe al Civile, magistrati se non sono al civile non si sentono contenti, gli avvocati civilisti ritengono che il Diritto sia loro attribuzione...noi penalisti siamo di serie B, visto che siamo in campionato di calcio, però stiamo giocando nel nostro campionato e allora pare illogico non affrontare dei temi fondamentali relativamente alle modalità, alle procedure, con le quali queste pretese azioni sono state portate alla vostra attenzione e alle conseguenze di caducazione, che vedremo hanno importanti riflessi e che riprendono anche le problematiche sia sollevate da questo Collegio sia affrontate dalla Corte di Cassazione.
Per il Brescia calcio la costituzione avviene ad opera dell'avvocato Catalanotti.
Signor Presidente e signori del Tribunale, già nell'incipit dell'atto di costituzione dell'avvocato Catalanotti voi vi renderete conto di un argomento assolutamente valido che esclude, a nostro sommesso avviso, di per se la possibilità di ritenere il Brescia calcio parte legittimata processuale.
Infatti il Brescia non si costituisce come parte offesa ma si costituisce come parte danneggiata, espressamente
. Ed il rilievo della costituzione come parte danneggiata non sfugge assolutamente a Giuristi della vostra qualità e del vostro peso, soprattutto in relazione alla natura della necessità del danno diretto, del danno immediato.$
E quindi sotto questo aspetto già voi potete valutare inammissibile la costituzione del Brescia. Ma ancora di più, nella procura speciale, che dovrebbe essere la fonte in base al quale l'avv. Catalanotti si costituisce in nome e per conto del Brescia calcio spa, non sono indicate né le generalità né il titolo né la qualità di colui il quale conferisce la procura speciale. E l'assenza delle generalità di colui il quale conferisce la procura speciale, l'assenza della qualità societaria e del titolo societario non permette, ai sensi dei del Codice di Diritto Penale, di ritenere per valido l'atto di costituzione come sviluppato dall'avvocato Catalanotti.
Ancora di più, Presidente e signori del Tribunale, voi verificherete sia nella procura, ma anche questo tratteremo dopo, sia nell'atto che il dottor Corioni non viene indicato con riferimento alla qualifica societaria, non viene indicato col necessario obbligatorio riferimento e richiamo all'atto da cui gli derivano questi poteri. E la Giurisprudenza è stata conforme: è sufficiente anche la sola indicazione, e ove mai controparte eccepisca la carenza di legittimazione, solo allora è necessario produrre l'atto. Qua non è stato indicato nemmeno l'atto, da cui la fonte di poteri del dottor Corioni.
Ergo noi non abbiamo potuto neanche sviluppare il contraddittorio. Sotto questo aspetto: ulteriore violazione, ulteriore nullità, ulteriore elemento che caduca, in maniera estremamente forte, questo atto di costituzione. Ma ci sarà di più, e lo vedremo.
Non siate già saggi di queste problematiche, perché è evidente che anche l’atto di chiamata in causa, per il 20 gennaio la prima udienza, risente di questa inesistenza, inefficacia, della procura speciale e quindi della inammissibilità della costituzione così come formalizzata.
Presidente e signori del Tribunale, richiamo la vostra attenzione su un'ulteriore dato: indipendentemente e indifferentemente da tutto, in quell'udienza del 20 gennaio noi comunque ridepositammo un secondo atto di costituzione con eccezione, dove veniva indicato non solo il difensore ma anche il Legale rappresentante.
Bene, per le nostre norme di disposizione e attuazione del Codice di Procedura Penale, il domicilio presso il quale da quel momento in poi occorreva effettuare la modifica degli atti era quello del difensore nominato in atto. Nessuna notifica, né del Brescia né della Salernitana né di Vittoria 2000 successivamente, è stato mai fatto presso il difensore e tantomeno mai è stato effettuato a mani del legale rappresentante di Juventus ma solo attraverso atti di spedizione raccomandata, firmata da terzi..portieri così qualificati...da successiva raccomandata e peraltro, come vedremo e vi darò i riferimenti, senza il rispetto, già per il 20 gennaio, del termine di comparizione.
Basterà alle Signorie Vostre notificare che l’atto del Brescia si configura in data 17 gennaio 2010, ma lo vedremo dopo.
Ancora, costituzione della Vittoria 2000. Signor presidente e signori del Tribunale, voi leggerete che la costituzione della Vittoria 2000 avviene da parte di Enea Cocchi. Enea Cocchi che cos'è? Enea Cocchi è il curatore della curatera fallimentare.
C'è solo un problema, Presidente: Enea Cocchi non è stato autorizzato a quest'atto, ma ancora di più l'atto che porta, e sottoscritto Ragionere Enea Cocchi nella sua qualità etc etc.....si costituisce parte civile, sapete da chi è firmato? Non dal Ragionier Enea Cocchi ma dall'avvocato Sgubbi, che non autentica una firma di Cocchi, che è l'unico che potrebbe vantare il diritto in quanto ha richiesto egli per se la facoltà di costituirsi al Giudice Delegato, ma dall'avvocato Sgubbi, semplicemente come avvocato difensore senza nessuna qualifica e soprattutto senza nessun provvedimento del giudice che autorizzasse Sgubbi a costituirsi. E allora se l'atto è di Enea Cocchi e la firma è di Sgubbi, che è solo difensore, è evidente che l'atto non esiste nel nostro firmamento giuridico e sopratutto nel nostro fallimento, nel nostro procedimento.
“Il ragionier Enea Cocchi nato il 12 aprile 56 a Bologna - questo almeno le generalità le dice - con studio a Bologna quale curatore del fallimento Vittoria 2000, rappresentato e difeso dal procuratore difensore avvocato Filippo Sgubbi” . Chi firma? L'avvocato Sgubbi!
Agli atti non è allegato assolutamente nessun atto per cui il professore Sgubbi sia stato nominato curatore procuratore speciale per la costituzione di parte civile. La istanza, datata 11 dicembre 2007 con visto si autorizza Bologna 12/12/2007 redatta al giudice delegato dottoressa Anna De Cristofaro assolutamente non prevede quello che in realtà viene fatto.
E allora è evidente che sotto questo profilo non poteva in alcun modo la Curatela legittimamente costituirsi, assolutamente aver valore l'atto che è compiuto.
Ma noi abbiamo sostenuto, Presidente e signori del Tribunale, che in ogni caso non poteva surrogarsi Vittoria 2000 a Bologna Football Club, di cui era azionista. Ma non lo dice l'avvocato Vitiello, lo dice la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con sentenza 24 dicembre 2009 numero 27346, dice “qualora una società di capitali subisca, per effetto dell'illecito commesso da un terzo, un danno, ancorché tale danno possa incidere negativamente sui diritti attribuiti al socio della partecipazione sociale, nonché sulla consistenza di questa, il diritto al risarcimento compete solo alla società e non già anche a ciascuno dei soci. In quanto l'illecito colpisce direttamente la società e il suo patrimonio ed obbliga il responsabile a risarcire il danno costituendo l'incidenza negativa sui diritti del socio, nascente dalla partecipazione sociale un effetto indiretto di detto pregiudizio e non conseguenza immediata e diretta dell'illecito”.
La Cassazione a Sezione Unite ha ribadito quello che noi vi abbiamo detto: Vittoria, che è socio del Bologna, non può costituirsi parte civile. E ho citato la Cassazione perché sicuramente il dictum del magistrato è estremamente sintetico e sicuramente più chiaro e più preciso in termine di diritto di quanto non saprebbe essere questo difensore.
Ma ancora di più, Presidente e signori del Tribunale, dove voi avete la prova che i danni che si assumono subiti non siano i danni del fallimento? E’ indubitabile, poi vi citerò anche la pagina e la data dell'udienza in cui questo fatto viene chiarito a domanda della difesa degli imputati, che Gazzoni Frascara aveva commesso una serie di illeciti tributari, bancari, societari, fallimentari per il quale è sotto processo, e per il quale ancora al 30 del mese scorso Vittoria 2000 non si era nemmeno costituita parte civile, però si costituisce parte civile contro la Juventus.....che strano!!! Il diretto autore dei danni alla società Vittoria 2000 non viene aggredito.
Avesse niente a che fare col fatto che Gazzoni Frascara è il Patron del Bologna, di una squadra molto sostenuta a Napoli nelle alte sfere??

Questo Gazzoni Frascara, bancarottiere non lo dico io...l'ha detto il rappresentante della sua società, sottoposto a procedimento penale ha accumulato questi debiti un po’ prima, e ne vedremo le conseguenze anche sulle presenti consulenze e sull'accreditamento dei valori.....non me lo dimentico, Presidente.
E allora anche su Vittoria 2000 c'è molto da dubitare.
Come c’è da dubitare della chiamata in causa del responsabile civile, anche qui notificata fuori termine, Salernitana.
Che dire? Sembra quasi lo sgranare di un rosario durante le poste della via crucis.
Ma certamente per la Juve questo processo, e per la posizione che ha dovuto assumere conformemente alla sua tradizione di serietà, neutralità e correttezza, è stata una via crucis. Anche per la difesa. (Vitiello urla)
Perché purtroppo dover assistere in un processo, senza dover affrontare come si vorrebbe tutti i temi, per una società gloriosa e per una sua modestissima...forse non capace, così come indicato su un blog, difesa da parte di un incompetente del calcio e del Diritto come si è sostenuto parlando dell'attuale persona che ha il piacere di parlarvi...... però la Salernitana: si costituisce l'avvocato Castaldo, che non ha nomina a procuratore speciale, tant'è vero che voi leggerete che un graffio del giudice fa riferimento “si nomini un legale” . Non credo che la nomina di un legale possa avere equipollenza al “si nomini un procuratore speciale, che in nome e per conto del curatore della Salernitana si costituisca parte civile”.
Vi è quindi totale carenza di legittimazione anche per un'altra considerazione....che non vi è nessuna richiesta o autorizzazione neanche a nome del Curatore dottor Nigro. Evidentemente non vi è quindi nessun tipo di legittimazione, come vedremo manca anche la legittimazione rispetto anche alla chiamata successiva in causa.
Tenga presente il Collegio anche un'altra circostanza: che per quanto riguarda la chiamata in causa del responsabile civile questa avviene, come anche le conclusioni, solo per il capo A. E abbiamo già detto che attiene esclusivamente alle partite di serie A. La Salernitana per i fatti di cui si duole era nel campionato di serie B, e certamente non può dolersi della sua mancata iscrizione nel successivo anno calcistico 2005/2006 per motivi che attengono, come documentato, a fatti estremamente chiari,quali fatti fallimentari.
Che centra la Juve con la serie B, col fallimento della Salernitana, con la mancata e ritardata iscrizione? Nulla.
E allora l'interrogativo, già ve l'ho anticipato: se la maggior parte di queste situazioni fa riferimento a fatti pregressi, se è addirittura anche le stesse procedure fallimentari e le procedure concorsuali non hanno potuto, o non hanno avuto modo, di fare chiarezza sulle cause dei passivi, perché le scritture non erano regolari e vi sono specifici capi d'imputazione in relazione a questi fatti, come si può minimamente ritenere che tutto il passivo fallimentare possa essere travasato, per il presunto illecito sportivo del Moggi, e da questi alla Juventus Football Club??
Beh allora io potrei anche chiedere il risarcimento del danno perché non è stata fatta entrare in Tribunale una persona che aveva piacere di ascoltare la discussione dell'avvocato difensore del Brescia calcio in tutta la sua forza grandezza, e quindi mi fa causa in quanto essendo io responsabile civile e parlando dopo, e lui non essendo potuto entrare in tribunale, mi chiede il danno. O me lo chiede perché io ho discusso contro la tesi del Brescia, cosiddetta parte civile.
Ci pare effettivamente che vi siano degli arzigogolii, non documentati..non provati frutto soltanto di frasi e dati forniti male, che poi serviranno a noi e lo vedremo, su questo punto.
E per il momento, relativamente al problema delle costituzioni, tacciamo.

Però, Presidente, la violazione del diritto di difesa della Juventus si è riproposto in maniera ancora più forte, in maniera ancora più grave, nel momento nel quale, avendo il Tribunale escluso la parte civile e avendo di conseguenza dichiarate assorbite le questioni che coinvolgono le parti civili e i responsabili civili, provvedimento inoppugnabile, questo stesso provvedimento del Tribunale è stato impugnato dagli avvocati delle cosiddette, ne parlo sotto il profilo giuridico..come detto non le ritengo parti civile legittimamente costituite..processualmente costituite a scanso di equivoci, di queste cosiddette parti civili le quali hanno espressamente impugnato, limitatamente alla statuizione con la quale venivano escluse le parti civili. Valga per tutti, e senza nessun tipo di problemi, quella che è stata la dichiarazione di Sgubbi, che è la più completa dal punto di vista tecnico ma che espressamente si riferisce solo all'esclusione della parte civile. Così come pure vedremo anche la Cassazione, ma lo tratteremo dopo presidente e signori del tribunale, perché voi a pagina 38 della nostra memoria difensiva della nostra nota conclusionale, troverete testualmente citata la Corte di Cassazione: “L'accoglimento del motivo di gravame impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente all'esclusione dal processo delle parti civili, con invio al Tribunale di Napoli”.
Nulla è stato impugnato, nulla è stato detto della consequenziale estromissione dei responsabili civili.
L'atto inoppugnabile e definitivo è passato ingiudicato e noi non potevamo essere qua, ma poi l'affronteremo perché nessun provvedimento del Tribunale è stato notificato.
E allora, se esistono anche le ordinanze implicite, Presidente, perché il problema non è solo l'interpretazione, e per noi è chiaro il vostro detto ed è chiaro il provvedimento testuale della Cassazione, ma sappiamo anche che esistono le ordinanze implicite. Il fatto che la Cassazione non si sia pronunciata sulle responsabili civili e sulle conseguenza del reintegro delle parti civili demandando al Tribunale di Napoli che si atterrà ai principi sopraenunciati limitatamente alle esclusioni delle sole parti civili, è evidente che dicendo anche “ne consegue inefficace la regolarità della costituzione delle parti civili ma anche degli atti consequenziali” non si può ritenere riammesso in gioco il responsabile civile, e vedremo poi l'atto..l'affronteremo dopo l'atto di citazione del responsabile civile.
Perché, Presidente? Perché è evidente che nel momento nel quale la chiamata del responsabile civile deve avvenire questa chiamata debba avere i crismi e le regolarità.
Presidente, dell'impugnazione delle parti civili i responsabili civili non hanno ricevuto avviso e non hanno potuto produrre i loro appelli incidentali.
Presidente e Signori della Corte, della fissazione dell'udienza di Cassazione le parti civili non hanno avuto avviso e non si sono potute difendere in Cassazione.
La parte civile ha fatto sì il suo ricorso, ma non l'ha notificata al responsabile civile. La Cassazione ha sì fissato l'udienza ma non l'ha notificata al responsabile civile. Siamo stati posti in condizione di esercitare i diritti di difesa del responsabile civile?
Essendo stati chiamati in causa abbiamo potuto svolgere le nostre difese? No. Quid Iuris.
Se noi non abbiamo potuto prendere parte ad un processo che ha violato il nostro diritto di difesa, e di questa nullità vi abbiamo dato contezza con l'atto dell'ottobre dove siamo comparsi per eccepire e dove lo abbiamo riferito e ribadito, con l'altra nota scritta depositata il giorno in cui il Collegio ha chiuso la fase dell'istruttoria dibattimentale, è valido tutto ciò che è successo? O non era necessario, accettando per assurdo la tesi che non vi fosse nulla pronunciato sul responsabile civile, accettando per assurdo la tesi che sia stato tutto legittimo, ma non occorreva, come dottrina e giurisprudenza con assoluta chiarezza determinano, che per nuovamente riavere nel processo, una volta riammesse le parti civili, il responsabile civile venisse al responsabile civile nel luogo dove elettivamente era domiciliato, cioè presso il difensore e ciò non è stato, rinotificato un atto di chiamata in causa sottoscritto dal Presidente, autorizzato dal presidente, per una data diversa, per una situazione diversa, dove già era stato svolto - e anche qua lo danniamo come nullità processuale per violazione del diritto di difesa e inutilizzabilità degli atti - tutta l'attività svolta in assenza del responsabile civile dalla fase in cui, estromesse le parti civili, si è ricominciato ad ottobre a svolgere attività? Sì, la Giurisprudenza citata, la Dottrina citata....c'è il libro del mai abbastanza compianto magistrato Alfonso Ghiliberti del tribunale di Napoli, che ricordo con stima con rispetto e consentitemelo con affetto, un magistrato capace di elevarsi, nato pubblico ministero, “con le attenuanti generiche il minimo della pena è l'ergastolo”, diventato magistrato dopo essere passato per il settore civile, di equilibrio di serietà e di qualità professionale tale da essere rimpianto da tutti colleghi che avevano fatto parte del Collegio per la signorilità, per correttezza e per capacità tecnica....scusatemi questo ricordo di questa persona cara all'Avvocatura, e credo soprattutto forse a me cara. Abbiamo citato quel suo libro, Presidente e signori del Tribunale, e lo troverete nelle nostre note, perché costituisce un caposaldo nella dottrina e nella giurisprudenza, come esame di questa, delle problematiche relative alla parte civile e al responsabile civile. E a quel libro noi abbiamo attinto spesso e volentieri nelle attività professionali, è stato pubblicato postumo alla morte di Alfonso, curato da un altro eccellente giurista della Corte di Cassazione che ha completato le ultime pagine correggendone le bozze, ed egli vi dice, con la Giurisprudenza e col supporto della Giurisprudenza, non solo della definitività di quell'ordinanza implicita, non solo dell'inoppugnabilità di quell'ordinanza e del provvedimento del Presidente, ma vi dice anche che qualsiasi nuovo atto di chiamata in causa per essere valido doveva essere nuovo e autorizzato dal Giudice.
Vogliamo fare finta anche niente su questo? Benissimo.
Presidente, il codice di rito che cosa prevede? Che l'atto che ha autorizzato la chiamata in causa del responsabile civile per riaverlo nel processo venga quanto meno rinotificato. Voi vedrete che per ottobre a noi non è stato rinotificato, lo avete ai vostri atti, alcun provvedimento del magistrato, alcuna chiamata in causa del responsabile civile ma devo dire, molto ottocentescamente, con un savoire faire, con una delicatezza di damerini di altro tempo, “Invito a comparire” da parte del Brescia, “Comunicazione a comparire” da parte del Vittoria 2000.
Sono questi atti processualmente validi? O andava rinotificato la legittimazione anche al gentile invito, alla gentile comunicazione?
Noi crediamo che la testualità della norma, al di là di dottrine e giurisprudenza, ci diano ragione sulla illegittimità e irregolarità oltre che sul punto di notifica, e sul termine e sul luogo, anche relativamente a questo aspetto.
Il Tribunale oggi può decidere, al di là della natura assoluta della nullità così come dedotte, e se anche l'abbiamo sempre dedotte nelle forme per iscritto, quindi non c'è dubbio oltre alla forma orale verbalizzata che per iscritto vi abbiamo dati questi nostri punti di vista e queste nostre eccezioni. E allora qual è il problema? Il problema noi lo sottoponiamo alle vostre Signorie, con delle argomentazioni scritte che qua sto riprendendo, ovviamente ve ne rendete conto per sintesi anche se siamo soltanto a pag 20 rispetto alle 120 della trattazione.
È evidente che, come recita la Giurisprudenza e la Dottrina, “la particolare complessità della questione civilistica, perché l'azione civile nel processo penale è eccezione all'ordinaria esclusione della competenza, - sto citando la Giurisprudenza - è sempre possibile e può essere sempre ordinata dal Tribunale”.
Presidente, la lettura che noi diamo, vado qua per sintesi poi farò un'ulteriore nota scritta finale, la tesi da noi sostenuta relativamente al provvedimento della Cassazione è leggermente diversa dalla interpretazione che riteniamo, pur essendosi riservato il Tribunale di decidere alla fine all'esito, perché a nostro sommesso avviso la Cassazione non ha abbandonato completamente 50 anni di precedenti di Giurisprudenza che noi vi abbiamo richiamato e per la quale non era impugnabile l'ordinanza che escludeva la costituzione di parte civile. La Corte di Cassazione ha, a nostro sommesso avviso, semplicemente indicato la necessità di parametrare e motivare la esclusione della parte civile con canoni diversi da quelli dell'economia processuale che erano stati autorizzati. Vi prego di leggere quell’atto, perché se lo si legge nella sua interezza io credo che il senso non possa essere diverso dall'interpretazione che ne stiamo dando adesso, la conseguenza a voi non sfugge: anche sotto questo profilo le parti civili vanno completamente escluse, le parti civili vanno completamente eliminate, e l'eventuale ordinanza anche oggi di fatto sarebbe comunque inoppugnabile da parte di essa.
E allora, se questa è la questione della parte civile, toccherebbe a noi passare alle questioni giuridiche che sono state riproposte e di cui, grazie anche alla grande qualità degli interventi dei colleghi difensori degli imputati....ribadiamo noi abbiamo dovuto assumere questo profilo che vi stiamo esponendo.....relativamente a questioni procedurali, perché è evidente che il problema della genericità della contestazione, e questa difesa non ignora assolutamente Presidente e signori del Tribunale la vostra ordinanza su queste eccezioni, però troverete qualche piccola nota di risposta tecnica dal nostro punto di vista in questa situazione.
Di nuovo la proposizione della sentenza della Cassazione numero 49466, della Cassazione sezione terza del 2 marzo 2004, che anche in relazione all'articolo 24 della costituzione e all'art 101 del codice di procedura civile, è una sentenza strettamente in termini citata e riportata per intero, dichiara la nullità e l'inutilizzabilità degli atti assunti dal Tribunale durante l'assenza della difesa del responsabile civile, quindi la nullità e l'inutilizzabilità, come avevo anticipato prima, di tutto ciò che da marzo ad ottobre è stato compiuto dal Tribunale. E per onestà intellettuale e massima trasparenza, signor Presidente e signori del Tribunale, ritengo che questa nullità, quandanche non fosse rilevabile nei confronti degli imputati che hanno partecipato a quella fase processuale, non possa assolutamente riflettersi come conseguenza sulle decisioni in ordine al responsabile civile a seguito della valutazione dell'imputato.
Ecco quindi la nuova questione, la nuova proposizione della problematica.
E qua inserisco, Presidente e signori del Tribunale, lo riprenderò forse con maggiore chiarezza quando tratterò rapidamente i singoli episodi di frode sportiva per la parte che mi compete, perché non mi permetterei mai di rovinare con la mia incapacità l'ottimo lavoro dei difensori dei singoli imputati né come ho detto mi è stato possibile svolgere la difesa tecnicamente anche in questo senso, dicevo un'ulteriore questione si pone sulla base del provvedimento emesso, anche dalle Signorie Vostre e non solo, ho citato anche la Cassazione, relativamente all'utilizzabilità e validità di notizie di non diretta conoscenza da parte del teste, ma trasferite attraverso conoscenza o valutazione di atti e fatti non ammessi dal Tribunale. Chiarisco: voi avrete contezza, quando andremo ad esaminare partita per partita le frodi sportive, di come il teste fondamentale dell'accusa Auricchio abbia risposto, alle domande dei difensori che gli chiedevano quali fonti o quali verifiche egli avesse fatto delle vicende che aveva avuto all'attenzione attraverso l'interpretazione, anche di questo tratteremo, delle intercettazioni telefoniche, risponde “attraverso i giornali, attraverso contatti con persone” che non sono state indicate e sentite come testimoni.
Voi stessi Giudici avete ritenute anonime e non degni di valutazione probatoria i giornali che il pubblico ministero ha cercato di introdurre entro 507, voi stessi non potrete non dichiarare inutilizzabili le dichiarazioni di Auricchio e di quant’altri testi che hanno riferito di quanto letto su articoli di giornali, per altro di dubbia fonte, su articoli peraltro non firmati o su circostanze da essi non direttamente conosciuti ma veramente preparati.
E tutto questo, Presidente e signori del Tribunale, fa il paio..... ripeto ritratto per sintesi perché non mi permetterei mai di rovinare l'egregio lavoro dei colleghi....con la questione relativa alla nullità e inutilizzabilità di atti che in questo processo sono stati acquisiti senza il rispetto delle regole, relativi alla necessità di rogatorie internazionali, e ce ne sono. E non sono solo le schede svizzere. Ma di questo tratteremo, se pur brevemente, quando andremo a discutere dell'associazione per delinquere, della sussistenza e dei suoi eventuali riflessi, se possibili, su una posizione di un'eventuale responsabile civile.
E allora se questo è il dato, se nessun collegamento probatorio dagli atti processuali validi ed utilizzabile emerge circa la posizione della Juventus, perché è certo Presidente e signori del Tribunale, a maggior ragione alla luce dell'esorbità del mandato da parte del dipendente – ed è un dato certo, oggettivo, e vi abbiamo dato il riferimento dei limiti dei compiti - dovesse un attimo e per assurdo essere superato, ma certamente in questo processo prova avrebbe dovuto essere fornita del collegamento e dell'interesse della società, e di un collegamento di un interesse della società che fosse chiaro, evidente societario, non frutto di quegli interessi, non illeciti sportivi, che si appartengono a tutti coloro che, come testimoni o come indagati, sono stati coinvolti in questi in questo processo: gli arbitri che vogliono salire di categoria i guardalinee che desiderano assistere a incontri più valido e più capaci, soggetti che cedono e acquistano calciatori o hanno partecipazioni in società.
Dove la prova dell’interesse della Juventus football club?
Dove la prova della più antica società sportiva, della più forte società sportiva in quegli anni, per la qualità del materiale calcistico, per la solidità economica dei suoi bilanci, dai quali mai è uscita una cifra per acquistare alcunché, tantomeno mezzi di comunicazione?
Dove la prova della utilità per la Juventus di fatti illeciti da chiunque compiuti?
Vedremo che c'è invece la prova di fatti dannosi nei confronti della Juventus, che forse se fossimo stati Pubblica Accusa avremmo ritenuti illeciti.
..ma lo vedremo più avanti, non pensate che lanci la pietra e nasconda la mano.
Le premesse sono il modo di avviare anche su altri temi il discorso e se la scelta che abbiamo fatto di settorizzare non sarà pagante sarà nostra colpa, ma abbiamo ritenuto che per il Tribunale fosse meno disagevole affrontare queste problematiche, che riprendevano ottiche particolari, secondo tematiche pezzo pezzo, passo passo, non in un discorso complessivo che rischiava di stemperare o di confondere i dati processuali che intendevamo fornire nell'ambito del più grande disegno di carattere meramente fattuale.
Dove le intercettazioni?
Dove le operazioni della società Juventus?
Dove, in qualsimodo voglia, rinvenite in atti una prova di questo genere, una prova nei confronti di Juventus Football Club?
Dove avete la prova che la Juventus non abbia fatto investimenti di valore economico notevolissimo?
Rivedete Del Piero 14/7/2010 che vi dice le entità delle somme che nonostante il parco giocatori la Juventus ancora investiva.
Su internet qualcuno ha ironizzato sul fatto che avessi già inserito Iaquinta. Veniva inserito perché sarà acquistato l'anno dopo, proprio per dimostrare la capacità economica.
Mi dispiace non essere stato tanto chiaro verso l'ignoto diffamatore via internet su questo punto. Adesso l’ho chiarito meglio, ma sempre e soltanto nell’interesse della società.
E allora, se questo è Presidente, se a questa prova si aggiunge una prova unica, realmente scientifica e documentata, che la prova fornita dalla dott.ssa Beccacece, la quale con un ragionamento che non è frutto di illazioni ma analisi matematica rigorosa e statistica, vi ha chiarito come per alterare il campionato - e ricordatevi il problema della contestazione, perché non è mai stata contestata la regolarità del campionato, solo l’andamento delle singole partite, quindi il fatto non costituisce reato – ha dimostrato, la dott.ssa Beccacece, che era impossibile alterare il campionato con quel numero di squadre, tredici, che poi riprenderà l’ottimo consulente del Brescia, che era assolutamente inconcepibile immaginare un accordo che non coinvolgesse pure quelle società, e quelle partite, che in questo processo non sono affatto menzionate per aversi il risultato di alterazione del campionato.
Una chicca, signor Presidente: la famosa partita Brescia-Fiorentina, quella che si conclude per 3-0 con tre reti nel primo tempo della Fiorentina, se fosse stata non dico vinta dal Brescia ma pareggiata, avrebbe permesso al Brescia di salvarsi indipendentemente da qualsivoglia risultato di qualsivoglia altra squadra, e anche questo è documentato.
Presidente e Signori del Tribunale, se quella gara, Brescia-Fiorentina, fosse stata una gara talmente importante come è stato per il Brescia ci sarebbe stato qualche episodio osservato dall’osservatore Gabellato consulente tecnico Cornieti che potesse destare sospetto?
Niente!! La partita decisiva del Brescia nel campionato non è stata interessata da alcun episodio e tanto meno da alcun sospetto. Il Brescia non ha saputo giocare, il Brescia ha meritato con le sue forze la retrocessione in serie B!!
Non può oggi venirci a dire “Hanno complottato contro di noi, Rondinelle, dal glorioso passato...1928...secondo posto in campionato 1974..partecipazione al Torneo Anglo-Italiano”.
Ma ve li ricordate i Tornei Anglo-Italiani?
E lasciamo perdere chi arriva secondo...
Però il Brescia ci ha citato come fonte del suo danno...
Credo che Adamo ed Eva abbiano ancora qualcosa da dare nell’ottica della richiesta del risarcimento, perché il peccato, si sa, è sempre originale.
Ma torniamo ai consulenti.
Presidente e Signori del Tribunale, ma vi pare una prova concreta...ma vi pare una prova processuale...ma vi pare una prova tecnica l’osservazione di tal Sig. Cornietti? Delle cui capacità tecniche io tutto ignoro ma posso desumere, senza offenderlo, che siano pari alle mie...quelle di un normale ignorante delle cose calcistiche se non mero fruitore talvolta di spettacoli televisivi, ma vi pare che la prova fornita sia determinata dalla osservazione che Cornietti fa sul videotape di alcune partite, delle quali, peraltro, ignora episodi gravissimi e violentissimi guarda caso in danno di giocatori della Juventus. Cito, non me ne vogliano i tifosi, il rigore negato a un certo giocatore di scarso peso..con un certo nome...come si chiama....Ibra...Ibra...Ibrahimovic mi pare. Quanto costa?? Un pochino, credo...Ibrahimovic mi pare che giochi ancora, per sentito dire...mi pare che abbia contribuito...
Casoria: Avvocato, però....
Riprende Vitiello
: lo so, Presidente..mi rendo conto. Mi dia atto però che le mie deviazioni sono minime dal tema processuale, ma è necessario ed è doveroso che io analizzi la cosiddetta prova di contro parte sotto questo aspetto.
E allora Cornietti non ha disciplina, non ha rigore scientifico...ha delle dimenticanze e dei buchi per le partite che pure dice di avere osservato, ricordano solo episodi che secondo lui, senza neanche il supporto della tanto anonima, inutilizzabile, stampa Gazzetta .....poi mi chiedo sempre perché non anche Tuttosport??...bah...sono curiosità dell’Avvocato della Juventus. Mi pare che l’autorevolezza delle testate sia quanto meno equipollente
. Forse uno fa un attimo più attenzione alle problematiche di una squadra, l’altra è rosa quindi col colore stempera meglio i propri orientamenti, anche se però poi pare che, nelle dimenticanze di trascrizioni telefoniche, ci sia caduta prima degli altri e più degli altri..ma questo è altro discorso
.
E allora andiamo a vedere Regazzoni, il quale è un teste completamente disinteressato. Perché è soltanto Presidente del Collegio Sindacale del Brescia...beh mi pare giusto che io porti a testimoniare mio fratello, non ne ho...ho solo una sorella, in questo processo...per lo meno non è di parte.
O forse dobbiamo pensare che Regazzoni sia di parte?
E per Cerverizzo non dobbiamo porci la stessa domanda?
Regazzoni è un consulente molto particolare, Presidente, perché non analizza e dimentica la mancanza di investimenti del Brescia. Ma soprattutto non esamina in alcun modo, e vado per sintesi seguendo l’invito del Presidente, il problema del danno.
Potrei parlare solo per 20 minuti solo su Cerverizzo..perché ogni sua singola affermazione, indimostrata...soltanto asserita, e noi stiamo cercando di dimostrare e provare fosse pure solo logicamente, non ha alcun pregio e non potrebbe trovare spazio, così come quello di Cerverizzo, che, nell’empito di creare un buco pari al buco fallimentare, attraverso questo danno che il Brescia avrebbe ricevuto dalle partite vinte e da altre situazioni ancora non chiarite, ma le chiariremo noi, confonde il danno economico col danno morale. E non evidenzia in alcun modo, questo signori del Tribunale dovrebbe essere un ulteriore elemento di riflessione, alcun tipo di danno diretto.
Ma cosa ancora mirabile che cosa utilizza Cerverizzo, scusatemi per questo modo di dirlo che potrebbe sembrare poco simpatico, come fonti delle sue valutazioni?? I giornali.
Abbiamo già detto dell’utilizzo di questa fonte, abbiamo già detto dei riflessi sulle difese, la riproponiamo come validità della prova del cosiddetto consulente.
Però Cerverizzo ci dà un elemento di riferimento, perché involontariamente, a nostro sommesso avviso, scivola sulla buccia di banana perché egli deve convenire che la lotta per la retrocessione in serie B coinvolse lo stesso numero di squadre che ha indicato la dott.ssa Beccacece. E non porta nessun elemento che sconfessi o sminuisca, o renda attaccabile o poco credibile, la tesi della dottoressa circa la incredibile possibilità di potere alterare il risultato senza il previo accordo di tutte quante le squadre.
E allora, se questo è il problema, andiamo a vedere il problema dal punto di vista della sussistenza o meno del reato associativo.
Signor Presidente, so che meriterei, se volessi addentrarmi nell’esegesi dell’ art. 416, una violenta reprimenda anche dalla vostra squisitezza e dalla vostra cortesia, però ci sono alcuni piccoli passaggi che mi dovrete concedere.
Presidente e signori del Tribunale, io ho già sostenuto la genericità della contestazione, perché voi stessi, dalla lettura dei capi, vi renderete conto che, contrariamente ad altri processi che avete trattato, la Procura non ha saputo ben distribuire ruoli, funzioni, predominanza, mezzi di intimidazione, modalità violente, non ha saputo determinare le singole operazioni fine né ha saputo collegarle alla chiarezza della identificazione del programma criminoso, dei ruoli, e soprattutto della connessione a monte fra i soggetti che accomuna in questo meraviglioso calderone, che tanto simpaticamente viene definito “calciopoli” dai giornali inneggianti, che ha portato ad onori e ad alti incarichi tutti coloro i quali vi hanno preso parte...compreso gli avvocati, è evidente, tranne l’avvocato Vitiello che si è pigliato solo parolacce su internet perché..non si sa.
Bene, Presidente, la domanda che io pongo è questa: se in queste vicende di art. 416....l’oggetto dell’art. 416 è l’ordine pubblico, e se la associazione è un delitto contro l’ordine pubblico che postula la costituzione di un organismo, distinto dalla fase di attuazione dei singoli soggetti e dei singoli delitti-scopo, nella quale organizzazione i compiti devono essere ripartiti in vista della realizzazione di un numero indeterminato di reti, bisogna necessariamente chiedersi, ad avviso di questo difensore, dove in questi atti si trovi la rispondenza della ipotesi della associazione per delinquere.
È chiaro che se noi ci chiediamo se nel concetto di ordine pubblico possa rientrare anche una partita dobbiamo dare una risposta. Perché a questo punto parrebbe sostenersi che l’ordine pubblico a cui si fa riferimento è l’ordine pubblico delle partite....ma, Presidente, l’ordine pubblico delle partite..la disciplina a bordo campo...il controllo del tifo più violento..è l’oggetto della associazione che l’Ufficio del PM ha introdotto o è qualcosa di diverso??
Che cosa hanno a che dividere le partite di cui si assume il turbamento nello svolgimento attraverso i criteri di designazione, non solo con il risultato che ho detto prima, ma con l’ordine, con la sicurezza e con la tranquillità sociale?
Non bisogna confondere quello che è il concetto di stadio.....con quello che accade allo stadio, che è frutto di animi esagitati e di episodi del momento, con l’oggetto della tutela che la Norma vuole dare con il 416. Perché il 416 in questa visione io avrei dovuto volere non solo l’alterazione del campionato, non contestato, ma attraverso l’alterazione delle partite...attraverso il non contestato alterazione del risultato avrei dovuto avere come scopo dell’associazione come oggetto l’alterazione della sicurezza e della tranquillità sociale.
Avrei dovuto avere la predominanza di condizioni..avrei dovuto avere una serie di assoggettamenti...una serie di intimidazioni...dove è la prova??? Dove è l’assoggettamento?? Dove è l’intimidazione??? (Vitiello sta urlando)
Ipotesi? Accordi? Ma sono cose ben diverse, concetti giuridicamente totalmente distanti del concetto associativo.
Non possiamo commettere l’errore di creare una nuova figura giuridica confondendo l’associazione per delinquere col concorso delle persone in reati, in singoli reati, in singole situazioni.
Quando il pactum sceleris non è provato come finalizzato a questo turbamento dell’oggetto giuridico tutelato dall’associazione per delinquere.
E non sta a me ricordare, con tutte le conseguenze in ordine alla chiamata del responsabile civile, che tutta la giurisprudenza si è sempre espressa per l’inammissibilità della costituzione di parte civile del privato nei processi per associazione per delinquere, ammettendola soltanto per i reati fine...rapine...estorsione o quant’altro.
Non c’è sentenza di merito di questo Tribunale che non abbia sempre escluso, e io spesso sono stato parte Civile in questi reati, la Parte Civile per il delitto associativo.
L’oggetto, la tutela, del 416 è sempre stato chiaro: io privato non posso costituirmi per un delitto che turbi la sicurezza, la tranquillità sociale, l’ordine pubblico nella sua accezione tecnica, non l’ordine pubblico nello stadio. È un altro concetto.
E allora se l’ordine pubblico deve essere turbato è necessario che l’organizzazione svolga delle attività che dimostrino che questo ordine pubblico sia stato turbato.
Dove è la prova in questo processo? Dove è la condizione? Dove è l’assoggettamento di cui parlavo prima?
Se diversamente noi ragionassimo è evidente che qualunque reato comprometterebbe l’ordine pubblico. E due fratelli, facenti parte di una famiglia criminale...quindi un vincolo strettissimo, che vanno per abitudine o per necessità a compiere furti, ognuno per i fatti suoi, sarebbero automaticamente a rispondere anche per associazione per delinquere..se seguissimo il concetto diverso.
È evidente quindi che l’interesse pubblico generale è cosa ben diversa dall’ordine pubblico dello Stato.
È evidente che si presuppone che l’associazione sia capace di piegare alle regole della convivenza civile attraverso modalità intimidatorie, condizioni di assoggettamento e soprattutto attraverso la presenza sul luogo del territorio che domina al fine di controllare il territorio.
Dove avete questi elementi nel delitto che ci occupa? Io credo da nessuna parte.

E, ribadisco, non è ammissibile per questo la chiamata in causa della Juventus Football Club.
Presidente, per assurdo...perché vedo delle perplessità sul punto: se fosse stato contestato che il comportamento aveva provocato la rissa negli stadi avremmo anche potuto capire. Non è stato contestato. Ecco perché dico non c’è nessuna possibilità e non c’è nessuna indicazione in questo senso.
E allora se questo è, se nessuna telefonata...nessuna intercettazione risulta estesa a soggetti gravitanti nella società Juventus, facenti parte organicamente della società Juventus, se nessun tipo di situazione è apparsa, ma se ancora di più le telefonate che sono apparse in questo processo, diverse da quelle riguardanti personaggi anche collegati a Juventus, non sono state evidenziate..non possiamo pensare che vi sia stato un vizio nella costruzione del teorema accusatorio?
Non possiamo pensare, come un attimo fa eravamo deviati dall’idea che l’ordine dello stadio potesse essere confuso con l’ordine pubblico tutelato dalla norma del 416, che ci sia stata una specie di prevenzione logica con riferimento a quella che all’epoca era la società più forte, e che inevitabilmente vedeva intorno a se una piccola corte . Una corte che veniva ad utilizzare la Juventus. Ma certamente non era necessaria né veniva utilizzata dalla Juventus per vincere lo scudetto, o per alterare i risultati di partite.
Vede Presidente, sempre nell’ambito delle confusioni che, sempre a nostro sommesso avviso, il tema che appassiona soprattutto gli sportivi e ancor di più i tifosi, e la moltitudine di tifosi sappiamo quale sia, crea inevitabilmente una confusione fra quelle che sono le condotte, come ho detto prima, ispirate a personalismi e ad ambizioni di carattere soggettivo, per cui è evidente che un ulteriore esame che il Tribunale dovrà porsi come momento di riflessione è cercare di comprendere se queste ambizioni, se questi personalismi, se questi desideri specifici dei singoli soggetti abbiano in se la dimostrazione della consapevolezza che ogni singola azione di questo singolo soggetto era finalizzato a un dato di carattere associativo. Che non è l’ignorare o meno...la Giurisprudenza lì è stata chiara.
Ma dove è la prova che loro avessero la consapevolezza di voler migliorare la posizione arbitrale, la posizione di guardialinee, la posizione di procuratori, la posizione di dipendente, per fare un beneficio per l’universo della società? Per il pactum sceleris.. .da nessuna parte!
E allora facciamo un esempio: se non c’è il pactum sceleris, se non c’è l’affecto societatis, dove si nasconde l’elemento per la costituzione dell’associazione per delinquere?
Se noi avessimo trovato in questo procedimento un collegamento, e lo vedremo, avremmo ragione.
Quale era la finalità di questa associazione? Condizionare gli Organi Federali di Giustizia Sportiva, lo dice l’Accusa.
Bene..Carraro e Ghirelli, Presidente e Segretario della FIGC, si sarebbero adoperati per consentire alla pretesa associazione di condizionare gli Organi di Giustizia Sportiva, era questa l’accusa.
Bene... Carraro e Ghirelli sono stati entrambi assolti.
Ma Presidente, c’è un dato che ancora di più ci stupisce: se loro dovevano condizionare, come diceva il capo di imputazione, gli Organi di Giustizia Sportiva vogliamo vedere se, di questi Organi, qualcuno sia stato sentito e abbia detto di essere pressato..condizionato..intimidito..assoggettato, gli elementi dell’associazione?? Non c’è soltanto una persona...nessun componente della Corte Federale o della Commissione Agenti dei Calciatori che sia stato ascoltato sul punto. Nessuna prova è stata fornita di questo assoggettamento, di questo condizionamento, di questa intimidazione, elementi essenziali del diritto di associazione.
Ma, se questo lo dicessimo solo noi, voi avreste ragione di dubitare “lo dice pro domo sua”.
Presidente lo stesso GUP De Gregorio , alla sentenza si sono rifatti tutti, se non mi sbaglio ha detto che “ le finalità di condizionamento della CAF contestata dall’accusa non specifica – sto leggendo – in quale condotta si estrinsechi detta intenzione. Nessuna attività di indagine, neppure interpretazione o intercettazione ha fornito notizie idonee” . Così parlò il GUP De Gregorio, che certamente non era un tenero.
E allora se lo stesso Giudice che ha affrontato lo stesso tema ed ha prosciolto Carraro e Ghirelli vi dice che assolutamente, aldilà dell’assenza di prova, nemmeno nel tentativo logico e nel tentativo di collegamento esiste, e che “il movente – sempre il dott. De Gregorio per Carraro – appare privo di supporto né adeguato né razionale e comunque insostenibile, anche perché gli elementi – non prove – di accusa sono quantitativamente poco e di scarso rilievo nel senso esposto” .
Presidè..allora qualcosa non quadra.
Ma sapete perché qualcosa non quadra? Perché c’è una brutta intercettazione..eh sì, è brutta per l’Accusa, Presidente.
Noi l’abbiamo citata a pagina 52. Prima della partita Juventus-Inter del 26/11/2004 c’è una telefonata fra Carraro e Bergamo.
E fra di loro nuovamente subito dopo la partita Roma-Juventus del 05/02/2005.
Sapete quale è la preoccupazione di Carraro in questa telefonata? Loro fanno interventi presso gli Organi Federali “affinché gli arbitri non facciano errori a favore della Juve altrimenti sarebbe un disastro” (Vitiello sta urlando).
Cioè la preoccupazione è di non favorire in alcun modo, neanche con l’errore inconsapevole, la Juventus.
E questi sarebbero i personaggi condizionati, assoggettati, intimiditi, attraverso operatività di dipendenti della Juve???

Se questo non fosse convincente, Presidente, ed è chiaro che quando un clima è incandescente, astioso e fazioso, e vuole interpretare come volontà dolosa, finalizzata a favorire qualcuno, e comunque ad interpretare quello che è un inevitabile errore dell’attività umana, qualsiasi attività umana..anche la nostra, è evidente che si deve leggere in un altro modo.
Ma se lo sguardo è preconcetto, se lo sguardo avviene con equilibrio, se lo sguardo vuole veramente porgere alla verità l’attenzione, non ha mento il colloquio di Carraro quando viene sorteggiato l’arbitro Rodomonti per Inter-Juventus..... ”Eh, ma se c’era Collina anche se sbagliava nessuno gli diceva un cazzo. Ma Rodomonti, se sbaglia a favore della Juve, succede un ira di Dio”.
Vi rendete cioè conto, Presidente e Signori del Tribunale, che evidentemente gli Organi Federali di tutt’altro si preoccupavano..che non della Juventus. Dove è la prova dell’assoggettamento?
Queste frasi valgono più di un intero capitolo di intercettazioni.
Ma ancora di più: si dice che ci fosse un controllo sugli arbitri. Benissimo, sono stati interrogati tutti gli arbitri e tutti gli assistenti di linea del Campionato 2004/2005, tutti quelli non indagati. E sono stati sentiti come testi.
Nessuno di questi arbitri riferisce mai di aver avuto pressioni per agevolare o danneggiare questa o quella squadra di calcio.
Gli unici due che avanzano delle lamentele, di ordine strettamente professionale, sostenendo di essere stati sottovalutati come arbitri dagli Organi di Giustizia Sportiva, sono Nucini e Pirrone.
Guardate quante partite hanno arbitrato nonostante questo e guardate i risultati di quelle partite.
Ma che ci sia qualche scontento su 150 persone, compresi gli assistenti di linea, è normale; sarebbe stato anomalo se non ve ne fossero stati due scontenti o discontinui.
Ma sarebbe anche anormale se questa discontinuità e questo scontro fosse avvenuto solo nel periodo Bergamo/Pairetto.
Se voi verificherete l’arbitro Mazzoleni, vi ha riferito di un suo scontro con il Designatore Arbitrale, che non era Bergamo, non era Pairetto, ma era Mattei quello successivo ai due.
E allora che cosa dobbiamo dire? Io non so se i Giudici del Tribunale siano mai stati in uno stadio ad assistere a una partita. Io ho assistito a partite dell’Italia, ho assistito a Torino, ospite della Juve, ad una partita Juventus-Roma.
Lo stadio è una bolgia, lo stadio è una presenza viva...e si parla non a caso, e lo so pure io che non sono un esperto del calcio, del tredicesimo uomo in campo, nemmeno dodicesimo...tredicesimo, per dire la forza del pubblico. È notoria la passione dei tifosi del San Paolo, è notoria la passione dei tifosi della Juve.
E quando un arbitro entra in quella che noi possiamo paragonare all’antica Arena di Roma, il Colosseo, dove sì c’erano le belve e i gladiatori ma la folla era la stessa...voleva il sangue. La folla, oggi, è sempre folla....vuole sempre il sangue, vuole lo scontro fisico, vuole far prevalere le proprie ragioni, vuole liberarsi anche di problematiche giornaliere, vuole scaricare purtroppo allo stadio pressioni e pulsioni diverse, e voi pensate che quei 22 giovanissimi....perché noi li vediamo i calciatori, entità, ma in realtà sono dei ragazzi, sono giovanissimi....e quell’arbitro e i due guardialinee lì, a contatto con il pubblico...e meno male che non siamo in Inghilterra dove non ci sono barriere che non so quanto durerebbero, e quel quarto uomo.
Pensate che debbano essere completamente immuni da pressioni e condizionamenti, pensando che un loro gesto, un loro atto atletico, viene criticato...giudicato in quel momento da 40, 50, 60 mila persone e la sera da milioni di persone in televisione con dei commentatori che, per sollevare e suscitare il pubblico, già durante la settimana con gli organi di stampa hanno buttato i temi caldi, i motivi di scontro, hanno creato il villaggio, la voce, il pentolone in cui far ribollire tutte le tensioni?
Io credo che anche loro, povere persone, siano soggette a questa forma di condizionamento ed anche per questo possono sbagliare senza che vi sia dolo nel loro sbaglio.
Intercettazione del 06/03/2005, Pairetto-Bergamo su Roma-Juventus e circa alcune critiche lette sui giornali.
Gli errori ci sono e ci saranno sempre. Il gol purtroppo irregolare era quello della Juventus.
Bergamo “Pisacreta purtroppo non lo ha visto. E’ una giornata nera, cosa ci vuoi fare?”
Poi parlano di Pisacreta ricordando i trascorsi di arbitro internazionale e di come sia uno dei migliori arbitri.
E sapete di cosa parlano subito dopo? Di stress arbitrale. E soprattutto si pongono un interrogativo che, a nostro avviso, se fossero realmente sodali in una associazione ma nemmeno per scherzo per telefono se lo potrebbero dire.
“Bisogna mandare gli arbitri internazionali perché non si regge più la carica psicologica..le bastonate che ti danno”
E’ ovvio che le bastonate gliele danno i tifosi.
Anche questa telefonata che cosa prova? La consapevolezza che la classe arbitrale, anche fin dai massimi rappresentanti, si pone coscientemente e correttamente il rischio dell’errore involontario degli arbitri nella valutazione. E capisce e comprende come e perché un arbitro possa sbagliare. Capisce perché quella pressione infrasettimanale finisca comunque per tenere in tensione gli arbitri.
E capisce come anche la valutazione al millesimo di millimetro, e con strumentazioni elettroniche che non sono più la moviola ma sono le triangolazioni da ogni punto di vista, dall’alto...dal basso...di lato...di fianco...tutto, effettuate contemporaneamente da più televisioni.
E’ evidente che tutto questo corrisponde ad una pressione.
E cosa fa la classe arbitrale? Questa classe arbitrale che, secondo l’accusa, nei suoi vertici è corrotta, assoggettata, intimorita e intimidita - dove li troverete questi argomenti non lo so, ma li diamo per assunto - sanziona gli arbitri e gli assistenti di linea che commettono errori, sia quelli che hanno sbagliato a favore della Juventus sia quelli che, altrettanto involontariamente, hanno adottato decisioni contro e a favore di altre squadre.
La prova, Presidente? L’arbitro Racalbuto e l’arbitro Dattilo.
Questi due arbitri sono stati sospesi. Racalbuto per ben otto turni, sapete perché? Per decisioni favorevoli alla Juventus. Credo che nessun altro arbitro abbia avuto una sospensione di questo tipo, così lunga.
Fino a quando Catilina abuserai della pazienza nostra?
Perdonate l’irriverente paragone con uno dei più grandi oratori e uno dei più grandi avvocati della storia e dell’umanità e il riferimento alla sua Catilinaria.
Ma qua, come non mai, l’interrogativo è: fino a quando si vorrà far pagare alla Juve?
Quanto ancora si vorrà far pagare la Juve?

Quanto si vorrà attribuire alla Juve e all’amore che i suoi tifosi, i suoi tecnici, i suoi giocatori, gli amministrativi della società a questa tradizione gloriosa porta?
Fino a quando si vorrà abusare del fatto che colpire la società storicamente più valida d’Italia significhi dimostrarsi terzi o estranei?
Perché è un apparire...e abbiamo visto da altre intercettazioni che così non è.
Fino a quando si vorrà maltrattare questa società che ha saputo pagare con dignità cose che forse non erano a lei attribuibili e cose che potevano ben essere attribuite, e lo scopriamo ancora di più oggi, ad altre società?
Presidente, all’udienza del 23/03/2010, l’investigatore Auricchio, oggi anche lui passato a miglior carica, è costretto ad ammettere che la Juventus ha fatto, in media, meno punti con gli arbitri ritenuti partecipi e amici che con quelli nemmeno lambiti dalle indagini.
Cioè avete l’elemento oggettivo, determinato, consacrato, e riferito dallo stesso investigatore, che gli arbitri amici hanno fatto fare alla Juventus meno punti!!!!!

(Vitiello sta urlando..)
Ma quale interesse nella Juventus alla corruzione, alla frode e all’illecito?????
La società aveva interesse a vincere, non a perdere, con gli arbitri amici.
Trovatemi una prova diversa, superate questo un elemento come nesso di causalità! Non credo...
E allora lo stesso discorso vale per gli assistenti di linea.
Anche lì, Presidente, voi avrete da verificare tutti i dati e vedrete la stessa condizione.
Però se andrete ad esaminare l’udienza del 16/06/2009, il contro esame di Paparesta, un arbitro che pure aveva sbagliato pesantemente in Reggina-Juve, Paparesta ammette di aver sbagliato e non trova da obiettare sulla propria sospensione. Per giunta riferisce che la sua sospensione non può essere giudicata esemplare, e sapete perché? Perché nello stesso periodo di tempo ha arbitrato oltre 40 partite, anche internazionali.
Io, a pag 39 della nostra nota vi ho elencato queste parole di Paparesta. E Paparesta, che certamente è un teste, quando viene interrogato se abbia mai ricevuto da Pairetto, o da qualcuno, richieste di favorire qualcuno, risponde seccamente di non averne avuto nessuno.
E Paparesta, Presidente, quando viene sentito non è più arbitro, è fuori dalla congrega. È ancor di più credibile.
E allora vediamo se potevamo, o qualcuno avrebbe mai potuto, attraverso la manipolazione delle griglie arbitrali o attraverso i sorteggi, alterare alcunché.
Non ripeto quello che ho detto sulle contestazioni, però Manfredi Martino che è un teste “pietra angolare” dell’accusa...tant’è che gli ha fatto cento mila contestazioni, ha dovuto ammettere che per truccare vi era necessità di consapevolezza, al momento dei sorteggi, da parte dell’arbitro (ndr: voleva dire notaio) e da parte dei giornalisti. Nessun notaio è stato incriminato, nessun verbale dei notai è stato impugnato di falso, nessuna accusa di falso è stata portata ai notai...come i Notai Ioli e Tavassi, stiamo parlando dell’udienza del 01/06/2010 e dell’udienza del 12/10/2010, Ioli e Tavassi, come pure Capone Antonello stessa udienza, hanno chiarito tutte le modalità con le quali si svolgeva il sorteggio. Hanno detto che il sorteggio era pubblico e vi assistevano sia addetti ai lavori ma anche e soprattutto spettatori terzi, i cosiddetti tifosi, perché io non vado a vedere delle persone che prendono delle palline se non sono un tifoso, se non voglio sapere, se non voglio vedere...vedremo poi che significato ha sapere anticipatamente.
Nessuno descrive irregolarità, nessuno avanza sospetti sul prelievo delle biglie.
Il notaio Ioli descrive lo svolgimento delle operazioni, descrive il mescolamento delle palline. Anche lui evidenzia che il giornalista viene cambiato ad ogni estrazione. E vi hanno detto che i giornalisti venivano chiamati all’ultimo minuto, tutti ve lo hanno detto, spesso anche di supplenza quando le operazioni erano pronte e dovevano essere iniziate.
Il Notaio Ioli vi dice che “non si è mai verificato che all’ingresso degli uffici da parte dei designatori, e dopo il sorteggio, vi sia stata inibizione. Se io avessi avuto anche un minimo sospetto avrei sospeso l’estrazione” , e ovviamente lo avrebbe verbalizzato. Voi avete acquisito tutti i verbali,
e non vi è traccia di alcun elemento di dubbio, non c’è traccia di alcun elemento di sospetto.
Lo stesso Tavassi, nel confermare la situazione così come è stata descritta - Presidente sto andando veramente per sintesi perché mi rendo conto che sto abusando... Presidente, comprenderà, ci hanno chiesto la miserrima cifra di 135 milioni di euro, non l’ho letta nemmeno su Paperino di cui sono cultore o su Paperon dei Paperoni che leggevo su Topolino – chiarisce e conferma la tesi, tant’è che egli descrive anche cosa accadeva con le palline, anche quando si aprivano come venivano rimesse. E ripete, per ben due volte, che non sarebbe mai stato possibile leggere, quando pure c’era l’apertura, per la modalità di piega o del nome della società. Chiarisce come erano distribuiti i ruoli, chiarisce con quale ordine venivano immessi, chi interveniva e tutto altro.
Ma, Presidente, sapete perché sono interessanti i verbali? Non perché confermano con un notaio per atto pubblico una regolarità, che viene messa in dubbio senza che l’atto pubblico venga attaccato e i responsabili incriminati...e anche questa è una riflessione che il Collegio dovrà fare sulla validità dell’accusa, ma per una semplice considerazione: dalla lettura di questi verbali emerge una circostanza fondamentale, gli orari.
Che c’entrano gli orari dei verbali? E’ semplice....perché dall’esame delle telefonate intercettate, contenuto ed orari, si vede che si parla degli abbinamenti arbitrali non prima che gli abbinamenti avvengano ma dopo che gli abbinamenti sono avvenuti.
È sufficiente, e lo cito come prova, udienza 13/11/2009, anche i lanci dell’ANSA, quelli a cui faceva riferimento Moggi, vengono presentati come orario, la difesa di Moggi lo ha prodotto, precedente la telefonata in cui Moggi fa riferimento a quei nomi contenuti in quel lancio ANSA.
E addirittura, e lo rivedremo più avanti e lo riprenderemo come tema sull’interrogatorio di un Presidente di una società di calcio di cui si cerca di captare la benevolenza facendogli intendere che si è capito l’interpretazione. Anche quello stesso presidente che viene sentito non sa indicare, non sa segnalare se questo tipo di colloquio sia avvenuto o no prima o dopo l’apertura e la pubblicazione.
Addirittura, Presidente, per quanto riguarda questa posizione, stiamo parlando di Zamparini relativamente alla partita di calcio Verona-Palermo nella quale viene sorteggiato Rizzoli, Zamparini sostanzialmente vi dice “Badate bene, io non ricordo quando questo viene detto, se prima o dopo”
. Però c’è un motivo per il quale Moggi poteva lasciare intendere, se anche lo avesse lasciato intendere, che lui sapeva dei nomi, che abbiamo visto erano stati già estratti, perché Moggi in quel periodo stava trattando proprio con Zamparini la compravendita di due giocatori ed aveva interesse ad accattivarlo..la captatio benevolentiae è cosa di tutti i giorni.
Anche nei nostri siti pare che non vi fossero in un mondo così particolare come il mondo del calcio?
Io credo che da questo punto di vista non vi sia assolutamente nessuna difficoltà, nessun problema.
Ancora, Presidente, andiamo ad esaminare dopo i sorteggi, e faccio grazia al Tribunale perché tanto è tutto scritto quindi potrete subire gli argomenti che volevo esporvi oralmente per iscritto....e sono sicuro che lo farete, passiamo invece al problema delle griglie arbitrali.
Presidente, esiste un gioco, ci cui pure io che non sono tifoso non ignoro l’esistenza, che si chiama Fantacalcio. Il Fantacalcio è un gioco nel quale delle persone si inventano delle squadre e fanno un campionato e giocano con dei giocatori, acquistandoli e vendendoli, non conosco nemmeno le dinamiche interne. Ed è un gioco che viene pubblicato su un giornale sportivo, pubblicando i risultati, i premi, chi indovina la migliore squadra, chi ha i migliori giocatori ed altro..
Però io ignoravo, prima di questo processo, che esistesse il Fantagriglia. Che cosa è il Fantagriglia?
Presidente, si è a lungo favoleggiato in questo processo dell’alterazione delle griglie arbitrali. In realtà la creazione delle griglie arbitrali, come ho finalmente capito in questo processo, avviene in base a dei criteri estremamente precisi ed estremamente rigidi: un arbitro non può arbitrare più di sei volte una società; un arbitro non può arbitrare una squadra della propria città; un arbitro può arbitrare a seconda dello stato di forma.
Esistono cioè dei parametri che sono noti a tutti prima ancora dell’inizio dei campionati. E c’è una gara, anche da parte dei cronisti sportivi ad indovinare, tenendo conto di questi parametri che sono perfettamente chiari e fanno riferimento anche all’interesse che la partita può suscitare non solo in relazione al nome ma anche alla capacità in quel momento della squadra o in relazione alla posizione che la squadra occupa nella classifica, dell’arbitro da assegnare.
Questa circostanza che l’avv. Vitiello vi sta producendo viene provata anche da numerose intercettazioni, vi prego di verificare sul punto pagina 66 della mia nota. In particolare, fra le tante telefonate ve ne è una abbastanza interessante.
Telefonata del 17/12/2004., precedente alla XVI giornata del 19/12/2004. A colloquio sapete chi sono? Pierluigi Pairetto e tal Nello Governato, che è, guarda caso, un dirigente del Brescia. Calcio.
In questa conversazione, che interviene alle 10.39, Pairetto anticipa al dirigente del Brescia....non della Juve, del Brescia...quello maltrattato dalla Juve....la griglia, che sarà ufficialmente resa noto solamente un’ora dopo.. Guardate l’orario della intercettazione, 10.39. E il Brescia sarà in prima fascia, per la quale sono compresi: Collina, miglior arbitro del mondo, Bertini, Paparesta e Rosetti.
Perché ho richiamato proprio questa fra le tante situazioni? Non tanto perché riguarda il Brescia calcio, a cui a questo punto con riferimento anche agli altri episodi, se fossi un cattivo PM o una parte civile cattiva, potrei pensare a male, ma perché questo dimostra che non esisteva nel mondo del calcio una categoria di privilegiati per queste informazioni sui sorteggi e sulle griglie.. Tutti quelli che stavano nel mondo del calcio potevano, volendo, attivarsi per accedere. Certo non glieli pubblicavano tutti i giorni, ma chiunque fosse nell’ambiente era in grado, era in condizione, e non era escluso dall’accesso alle informazioni.
Se io non me lo voglio andare a prendere è una mia scelta. Se io me le voglio andare a prendere., vedi Brescia...probabilmente gli faceva comodo in questa occasione, me le vado a prendere. E da chi me le vado a prendere? Da quello che sarebbe il mio nemico e in quell’ambiente io non lo so, lo scopro solo con il processo di calciopoli? Direbbe un grande artista “Ma mi faccia il piacere...” , Totò insegna.
E allora se questa è la situazione lei potrebbe dire, Presidente e anche voi illustri Giudici: “Caro avvocato Vitiello, ma sei tu che fai queste illazioni”.
Io però che sono sprovveduto ed incapace ho preferito sostituire alle mie parole quelle di una persona sicuramente più qualificata, il Procuratore della repubblica di Torino., e vi ho allegato e vi ho documentato e vi ho trascritto con la logica e con l’aggancio, e ve ne faccio grazia perché questo è tutto scritto, l’intervento con il quale egli ha chiesto l’archiviazione per le medesime contestazioni, per i medesimi fatti e per i medesimi indagati per cui c’è questo processo. .
Voi avete un provvedimento che la Procura di Torino scolpisce, come dato oggettivo sullo stato del calcio in quell’epoca, dove parla di tutte quelle situazioni e di tutti quelli che sono i condizionamenti e i problemi che sono nel mondo del calcio, ed afferma che non vi era alcuna irregolarità né nei sorteggi né nelle griglie., tutte specificamente attivate.
E allora se anche la Procura di Torino con questo ampio provvedimento...mi si può dire in che modo l’accusa ancora pretenda di sostenere l’alterazione delle griglie e l’alterazione dei sorteggi?
Mi rifaccio integralmente alla Procura di Torino, un ultimo passaggio: si è sostenuto il condizionamento degli organi di Informazione.. Badate bene..si parla di condizionamento, non si parla di sopraffazione o intimidazione...nessuno è stato minacciato, anzi...
Sono stati sentiti Paris, Failla, Maffei e Giubilo., udienza 26/10/2010. Tutti, con riferimento alla posizione del giornalista Scardina che sarebbe stato un passaggio fondamentale per l’alterazione, per lo svolgimento dei compiti associativi...ed è un perno, hanno escluso nella maniera più assoluta che Scardina possa mai aver fatto pressioni in alcun modo per parlare bene o male di questa o di quell’altra squadra..
Ma ancora di più. La sentenza sul Mobbing del Tribunale di Roma. sulla Sanipoli, l’altra giornalista, ha chiarito che la Sanipoli non è mai stata oggetto di Mobbing., che la Sanipoli non è mai stata demansionata, che la Sanipoli soltanto per ragioni della sua maternità e per ragioni connesse alla sua situazione soltanto per un certo periodo non assunse servizi che richiedessero un particolare impegno e una particolare pressione che potevano rifarsi sulla salute della Sanipoli stessa. Non certamente a pressione di Moggi, come ha voluto sostenere l’accusa.
Io non so se sia onere dell’accusa provare, ma so che finora siamo noi provando che tutte le tesi dell’accusa vengono sconfessate e vengono sconfessate dai loro testi, dai loro argomenti e dai loro mezzi di prova.
Ancora di più. Si è sostenuta un’incidenza sugli spettacoli televisivi..
E qual è l’elemento forte che la Procura ha voluto portare a sostegno di questa sua tesi? . Una trasmissione, purtroppo, in grande decadimento all’epoca dei fatti, non per motivi di modifica della struttura stessa, in quanto da programma specificamente sportivo era stato portato a programma di intrattenimento, vuoi per spostamento su rete a diffusione, mi sia concesso dire, regionale se non locale quale è “Il Processo di Biscardi”. E si badi che in esso l’intervento di Moggi era un intervento a difesa non della correttezza degli arbitri ma della qualità del gioco e della attività svolta dalla squadra Juventus.. Non vi è prova assolutamente diversa.
Soltanto la cattiva interpretazione, come quella dell’avvocato Vitiello circa il termine, può portare la Pubblica Accusa a sostenere pressioni di tipo diverso.
E allora, Presidente e signori del Tribunale, andiamo ad affrontare il problema delle frodi sportive..
Il reato...ma lo facciamo per esercizio logico, lo diciamo per la memoria, perché non sappiamo più da che cosa dobbiamo difenderci, non sappiamo più di cosa dobbiamo parlare.
Noi qua abbiamo fornito al Tribunale un altro elemento oggettivo e terzo: per ogni singola partita vi abbiamo richiamato e riprodotto integralmente il referto del quarto uomo., cioè l’osservazione dell’osservatore da bordo campo di tutte le attività svolte dall’arbitro partita per partita; con tutta la valutazione delle condotte, con tutta la valutazione degli atteggiamenti.
“Valutazione dell’osservatore, Siena-Juventus, osservatore Luci Luciano, arbitro Bertini. Applicazione regole del gioco: rileva e punisce correttamente gli interventi fallosi, equilibrato nella applicazione delle regole nei confronti delle squadre, attento alle eventuali infrazioni del portiere, punisce in modo adeguato la condotta gravemente sleale, interpreta e punisce i falli di mano, ulteriore osservazione..preciso e puntuale...” .
Cioè per dirvi quanto sia peculiare, quanto sia specifica l’analisi che del comportamento degli arbitri viene fatto dall’osservatore a bordo campo.
Allora, se per il delitto di frode sportiva le condizioni sono “l’offrire, promettere o donare utilità o vantaggi a taluno dei partecipanti alla competizione”, e mi pare che di questo non se ne parli, “compiere atti fraudolenti finalizzati alla alterazione del regolare esito della competizione”...regolare esito della competizione! Non è alterazione dell’andamento, è alterazione del risultato, che qui non è assolutamente contestato. .
Ed è pur vero che questo è un reato a consumazione anticipata, perché determinati atti preparatori possono essere colpiti, però a questo punto che cosa è necessario? È necessaria la dimostrazione o di una corruzione o di un altro accordo fraudolento. E non pare a questa difesa che da nessuna parte, tranne se non attraverso la maliziosa finalizzata interpretazione delle intercettazioni telefoniche, emerga un qualsiasi elemento che possa sostenere e che possa giustificare un illecito sportivo. .
Tuttalpiù, mi scusi Presidente, può provare il pettegolezzo., la necessità, l’utilità, del singolo ad avere in qualche modo lo sfogo di quell’ambizione personale di cui abbiamo più volte parlato.
La designazione dell’arbitro. E qua, ancora una volta, vi prego di leggere a pagina 65 e seguenti della mia nota. La designazione dell’arbitro, da sola, non può assolutamente integrare gli estremi della frode sportiva.. Così anche l’alterazione del sorteggio, così anche un eventuale alterazione delle griglie.
Non lo dice l’avvocato Vitiello, lo dice con dovizia di particolari, e le assicuro che anche qui mi sto ulteriormente comprimendo nell’esercizio di ciò che sento di dover e voler dire ma accolgo l’indicazione del Tribunale, non per timore ma per rispetto, e ringraziandolo per la pazienza e l’attenzione con la quale mi avete ascoltato nonostante la mia incapacità.
Voi troverete in questa nostra nota scritta tutti i riferimenti che la Procura di Torino ha dato per escludere la sussistenza dell’illecito sportivo.
Presidente e signori del Tribunale, dovrei a questo punto iniziare, capo per capo: Siena-Juventus 0-3 del 23/10, Juventus-Chievo del 31/10/2004...dovrei leggervi partita per partita, come ho letto, i passi del testimone Auricchio.
Ve ne faccio grazia, vi parlo del metodo. Il metodo è quello che vi ho anticipato.
In questo metodo il Colonello Auricchio. dice “Io non ho verificato niente, non ho mai completamente accertato nulla, non ho mai riscontrato quello che intuito dalle intercettazioni telefoniche” che egli stesso definisce “mera ipotesi investigativa” . Se volete vi cerco quel punto, ma lo avete qua.
Ancora...vi dovrei citare l’episodio Lecce-Juventus 0-1 del 14/11/2004, perché ancora una volta sono gli stessi testi dell’accusa che sconfessano il PM. In questo caso l’illecito sarebbe consistito nell’aver fatto giocare la partita nonostante ci fosse un acquazzone in corso. Bene, il teste d’accusa Zeman, e Zeman lo abbiamo tutti valutato e conosciamo la posizione e i riflessi anche psicologici della persona, vi dice che non c’è niente da dire e che era normale quello che è successo. “Si è giocato” dice Zeman “anche su campi peggiori” ..
E qui non c’è molto da dire. Ma se fosse stato solo Zeman il fustigatore, l’uomo dell’anti doping, l’anticalcio negato..... .anche il calciatore Ledesma., capitano del Lecce, espressamente interrogato riferisce che “vi era stato l’accesso dell’arbitro De Santis prima dell’inizio della gara, che riferendosi alle condizioni del campo, disse che la partita sarebbe iniziata e che ci sarebbe stato ancora modo nel corso dell’incontro la possibilità di proseguire o di interrompere la gara. Non rammento episodi particolari avvenuti durante la partita” . sull’incalzare del PM “né frasi particolari pronunciate dall’arbitro De Santis o dai suoi assistenti nei miei confronti o nei confronti dei miei compagni” .
Lo stesso Del Piero conferma quello che lo stesso Ledesma ha detto in un altro punto “che l’arbitro parlò con entrambi i capitani delle squadre” ed aggiunge Del Piero “le condizioni del terreno, rispetto alle nostre condizioni fisiche, per come eravamo abituati a giocare noi, erano contrarie al nostro momento fisico dell’epoca”.
Cioè vi offre un elemento non controvertibile, un elemento fondamentale.
Noi, Presidente, non abbiamo parlato di altro e abbiamo trattato anche degli accessi degli arbitri. Abbiamo letto su quelle che erano le affermazioni di Auricchio “Lei ha visto la partita? Ci sono stati episodi particolari che lei ricorda?” “No!” .. Auricchio 23/03 su Juventus-Lazio 2-1. .
Ma ripeto, Presidente, sarebbe sinceramente stancante per le vostre intelligenze e per il lavoro enorme che avete dovuto affrontare.
Mi si dirà che non ho saputo difendere fino in fondo la Juve, non affrontando da tifoso più che da tecnico tutte le partite. Ma il buon senso del difensore, dopo 33 anni di esercizio dell’attività professionale, mi porta fortunatamente a comprendere quando ho abusato troppo della pazienza di chi mi ascolta, però due attimi e termino.
Dell’inammissibilità della costituzione di parte civili ho fatto cenno in relazione al 416. Due brevissime parole.
Come può il Brescia ritenere che la sua permanenza di cinque anni in serie B sia causa delle partite citate?
E come possa far ciò risalire il danno complessivo della società Brescia di cinque anni, quando abbiamo visto non ha saputo vincere nemmeno la partita che relativa alla permanenza in A? E soprattutto dimentica, aldilà dei gloriosi e citati episodi, che la B è stata una costante per le Rondinelle.
.
Come si fa da parte del Brescia a sostenere una perdita di chanche?
Voglio evitare di fare qualsiasi commento di fronte a magistrati che della perdita di chanche hanno buon senso e sanno far ministero. Lo porto soltanto come punto di riferimento e soltanto per quello che può essere.
Come possono i suoi cosiddetti consulenti...dico cosiddetti perché ho avuto già modo di intervenire sui parametri scarsamente tecnici e scarsamente verificabili e malamente applicati dal loro parlato?
Il Brescia è rimasto per cinque anni in serie B con tutti i suoi giocatori. Si duole del parco giocatori che è costretto ad allenare, dimenticandosi che Hamsik vien ceduto due anni dopo la retrocessione ed è stato acquistato, credo, a17 anni. Dimentica che Hamsik lo hanno acquistato per 50.000 euro ed è stato rivenduto per 5 milioni e 500 mila euro. Dimentica che Santacroce è una persona che hanno venduto tre anni dopo la retrocessione....sto citando i giocatori citati nella conclusione del Brescia. Dimentica che Mannini è stato ceduto tre anni dopo la retrocessione e che poi è andato in Sampdoria in serie B. Santacroce nel Napoli non è che abbia avuto molte occasioni di giocare in serie A. Dimentica di dire, quando cita Baggio come grande campione, che Baggio proprio nell’anno 2004 ha abbandonato il calcio e che nel successivo anno 2005 non era iscritto con nessuna società. E’ evidente, anche per quanto riguarda la posizione di Toni, che i toni usati dal Brescia sono solo toni impressionistici, senza nessun riferimento concreto, senza nessuna logica aziendale, senza nessun piano di programmazione e lo dimostrano le finanze del Brescia stesso e lo dimostra la permanenza in serie B.
Cosa vi hanno detto persone esperte di calcio? Che per permanere ai massimi livelli occorre investire. Guardate i bilanci del Brescia e guardate se abbia mai investito qualcosa, tranne nella speranza di ottenere un risarcimento milionario dalla Juventus. .
Per quanto riguarda la Vittoria 2000., e questo con riferimento anche ai problemi di provvisionale sollecitati, che noi abbiamo semplicemente dannati ed espongo qua i profili. La consulenza tecnica a cui fa riferimento il rappresentante della Vittoria 2000, sempre Cicero pro domo sua...per amor di Dio...lungi da me qualunque intento che non dannarne la validità e credibilità processuale, non è stata ammessa e depositata nel processo penale. Sostiene che il parametro per determinare il danno è dato dal fatto che nel 2001 ci fu un acquisto del 10% del Bologna FC da parte di altro acquirente, Trolli mi pare si chiamasse, per 3.357.000 euro, mentre nell’anno 2005, attenzione non anno 2004/2005 perché anche su questi piccoli errori di scrittura si basa la interpretazione, che nell’anno 2005, cioè quando il Brescia già era in serie B non 2004/2005 quando il Brescia era ancora in serie A, la Vittoria 2000 cedette il Bologna FC per 924.000 euro. C’è un piccolo particolare, che questo 924.000 euro sapete a cosa corrisponde esattamente? All’utile dell’anno precedente, 2004/2005, del Bologna.
Un esperto di calcoli, non l’avvocato Vitiello, vi spiegherebbe perché la Vittoria 2000 in fallimento dovette fare questa cessione a questo prezzo del Bologna e perché venne acquistato così.
Ma ancora di più, Presidente, le partite di cui ci si duole., quelle del 05 e 12/12/2004, non sono le partite di conclusione campionato, sono le partite di inizio campionato, quando c’erano tante giornate da giocare e il risultato non era deciso.
Lo stesso discorso vale per il Lecce, 09/03/2005. Presidente, abbiamo parlato prima del problema dell’associazione per delinquere e per il piano. Ma voi avete veramente la prova in atti che all’inizio del campionato, dopo sette giornate, l’associazione avesse già deciso chi dovesse essere retrocesso o meno?
E se anche la aveste, erano tanto cretini che si giocavano la partita Brescia-Fiorentina all’ultima giornata e le altre retrocessioni all’ultimo giorno? Io credo che sia un insulto
all’intelligenza di una associazione per delinquere che certamente, nel concreto e in sostanza, non sussiste. Come non sussiste assolutamente nessuna possibilità di danno, né tanto meno di condanna generica della Juventus FC per i danni.
E chiudo non con mie parole, ma come sempre con le parole dei magistrati a cui spetta la decisione.
Cassazione Civile, sezione III, 17/12/2010, numero 25638. La produrrò per non farvi perdere tempo nel testo integrale.
“Ai fini della condanna generica il risarcimento dei danni, ai sensi dell art 278 CPC, non è sufficiente accertare una sentenza di re mesi fa, l’illegittimità della condotta del responsabile del danno – e non siamo noi – ma occorre anche accertare, sia pure con modalità sommarie e di valutazione, la portata dannosa senza la quale il diritto al riconoscimento di cui si chiede anticipatamente la tutela non può essere configurato. Nel caso di condanna generica infatti ciò che viene inviato al separato giudizio è soltanto l’accertamento del danno, e la sua determinazione quantitativa, mentre l’esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all’andebeatur e di esso va dato la prova, seppur sommaria, in quanto costituisce il presupposto per la pronuncia di condanna”.
In altri termini, anche al fine di conseguire una pronuncia di condanna generica è onere del ricorrente, le cosiddette parti civili, dare la prova che esiste un nesso di casualità fra la condotta della controparte e il danno denunciato.
Io credo che nessuna prova, da nessuna delle controparti di Juventus FC, sia stata fornita, sia stata documenta, sia stata sostenuta, e abbia raggiunto il valore e dignità di prova.
Chiudo il mio intervento chiedendovi di tenere conto non tanto della povertà della esposizione difensiva ma di tutti i criteri di diritto che hanno sempre informato la Giustizia in questo Tribunale di Napoli, come negli altri Tribunali della penisola. Di valutare con attenzione che non si trasformi in speculazione dettata da altri interessi un’azione civile avvalendosi di un processo penale. Che vanga ricondotto nella correttezza e nell’alveo della pretesa giuridicamente vera, forte, sostenibile e provata qualsivoglia tesi affrontata da controparte e che riteniamo di aver, seppur sommariamente e con i vincoli del rispetto dell’impegno, esposto e sottoposto alle Signorie Vostre.
Vi ringrazio per l’attenzione.


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