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          GLI ARTICOLI DI GLMDJ
Udienze Processi di E. LOFFREDO del 04/05/2009 22:33:13
Processo Calciopoli : la cronaca

 

Udienza del Tribunale di Napoli del 21 aprile 2009

La giornata per Teresa Casoria e gli altri inizia con la discussione della posizione stralciata di Antonio Dattilo.
Dopo la chiamata delle parti civili e dei responsabili civili (è assente la Juventus), via alle eccezioni e alle istanze di revoca dell’esclusione delle parti civili avvenuta nel filone principale del processo calciopoli.

In questa fase in verità si commistionano i due filoni e inevitabilmente si finisce col dibattere di quanto già deciso nell’udienza del 24 marzo e cioè dell’esclusione delle parti civili appunto.

Si susseguono gli interventi dei difensori. Di spessore l’intervento dell’avvocato Vigoriti dell’Avvocatura di Stato che si sofferma su quale sia il bene tutelato e per il quale i Monopoli di Stato e il Ministero delle politiche giovanili (già attività sportive) sarebbero legittimate a costituirsi Parti civili.

Molto “creativo” l’intervento dell’avvocato Catalanotti per il quale se l’esclusione delle originarie circa trenta parti civili poteva sostenere esigenze di economia processuale, essendone sopravvissute solo sette (le ricorrenti in Cassazione) tale esigenza non sopravviveva: sette parti civili, molto più composte processualmente(!), non sarebbero state “di impaccio”.

L’intervento dell’avvocato Merlini non poteva fare a meno di ricordare come il Bologna Calcio fosse stato danneggiato dagli illeciti vantaggi conseguiti da “altri”.
“Se in una gara di calcio una squadra viene illecitamente favorita, l’altra non può non essere sfavorita (mi ricorda –in termini inversi- la storia dell’alterazione della classifica senza alterare le partite. ndr)”. Qualcuno prima o poi lo dovrà dire ai felsinei che nel 2005 sono andati in B non solo per il pietoso girone di ritorno, ma anche perché hanno dilapidato il vantaggio acquisito nell’andata dello spareggio salvezza…

I pubblici ministeri condividono molte delle argomentazioni esposte dalle parti civili. Con ciò l’ufficio di procura si ritiene coerente con l’impostazione assunta sin dalla fase delle indagini. Il p.m. sollecita il Tribunale di adottare “un provvedimento che non determini la esclusione dal processo delle già costituite parti civili”.

Il Presidente e il collegio si ritirano in camera di consiglio per deliberare.

Rientrato in aula, il Presidente conferma l’esclusione delle parti civili, riunisce la posizione di Dattilo nel procedimento principale.

Le parti escluse chiedono al Presidente di sospendere il processo fino a definizione del ricorso pendente in Cassazione circa l’esclusione. Si associano i p.m..

In questa fase l’avv. Prioreschi (difesa di Moggi) “quotando” il collega Furgiuele, solleva l’insostenibilità della tesi dell’avv. Catalanotti circa la sopportabilità (per l’economia processuale) della presenza delle sette parti civili che hanno presentato ricorso per Cassazione. Come già fatto dall’avv. Furgiuele, Prioreschi ricorda come solo le sentenze possano essere impugnate in Cassazione e non già le ordinanze, che andrebbero impugnate insieme alle sentenze. Ugualmente viene ricordato che nel nostro ordinamento non vi sia alcuna norma positiva che consenta la sospensione del processo per l’impugnazione delle ordinanze.
Teresa Casoria, sempre pressata da esigenze di economia processuale, tira dritto e chiede ai pubblici ministeri e alle parti di avanzare la richiesta dei mezzi di prova.

Per i p.m.:
“La principale fonte di prova è rappresentata dal contenuto di «conversazioni intervenute su utenze fisse o mobili in uso a persone che poi in parte hanno assunto la qualità di sottoposte ad indagine ovvero di imputati» o di persone che non hanno assunto nessuna di dette due qualità.
Le conversazioni sono state registrate dal settembre 2004 al 29 maggio 2005, dall’autorità giudiziaria di Napoli. Ad esse si sono aggiunte le conversazioni acquisite per precedente procedimento dell’A.g. di Torino fra l’agosto ed il novembre del 2004. A queste si aggiungono gli elementi di prova che l’A.g. di Napoli e gli organi di Polizia giudiziaria hanno ritenuto di poter individuare dalle quali si evince come una serie di imputati avessero con costanza usato utenze telefoniche di gestori stranieri, in particolare gestori svizzeri e sloveni.”

Per il p.m. le intercettazioni acquisite (da utenze italiane), insieme alla circostanza del traffico su utenze di gestori stranieri, provano in modo solido le condotte addebitate agli imputati.
Su questo vorrei fare un commento, ma, come direbbe Teresa Casoria, “per motivi di scaramanzia processuale”, mi astengo…

Il pm ritiene di essere in grado di dimostrare che una di quelle utenze straniere (riservatissime!) è con certezza riferibile ad un imputato (Moggi?) e che ci sia stato traffico con altre riservatissime utenze straniere riconducibili ad altri imputati.
Questi collegamenti telefonici (e la riconducibilità agli imputati) è utile per integrare una serie di elementi che non era stato possibile individuare attraverso “le ordinarie operazioni di captazione” (è capzioso… ndr).

Le conversazioni intercettate, facendo supporre “sicuramente” altre conversazioni avvenute su utenze non intercettate, danno la certezza del sodalizio criminoso.
A ciò si aggiunga che grazie “alla esuberanza telefonica dell’imputato Moggi” p.m. e polizia giudiziaria hanno avuto la possibilità di ascoltare non solo una conversazione con l’interlocutore telefonico, ma anche “in ambientale” un’altra conversazione telefonica.

Oggi scopro che Moggi oltre che inopportuno è pure esuberante!

Tra le innumerevoli fonti di prova i p.m. chiedono l’acquisizione della documentazione reperita dalla GdF di Livorno relativa alla stipula di polizze sottoscritte dalla Società Juventus F.C. (nella persona di Antonio Girando) e la compagnia INA Assitalia nella persona dell’agente di Livorno, l’imputato Paolo Bergamo.

Ma non aveva detto che non c’era niente di illegale? Boh!

Tralascio tutte le richieste di acquisizione degli imputati, riporto solo quella dell’avvocato Prioreschi.

L’Avv. Maurilio Prioreschi anticipa due eccezioni di inutilizzabilità relative sia alla richiesta di acquisizione dei tabulati delle SIM di gestori stranieri, sia alle intercettazioni telefoniche.
Per quanto alla inutilizzabilità delle intercettazioni, si anticipa una memoria difensiva e relativi allegati basata sugli argomenti di cui agli artt. 266 e ss. c.p.p. Per l’inutilizzabilità dei tabulati delle SIM straniere, l’eccezione fonda sulgli artt. 191, 696 co 1° e 729 n.1 c.p.p. (sarebbe stata necessaria la rogatoria internazionale).
In subordine all’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni si richiede la trascrizione integrali di TUTTE le conversazioni intercettate. 171.000 telefonate! Un elenco di 2600 pagine. (Salute! ndr). Qualora il Tribunale non accettasse si presenta un elenco ridotto di solo una parte delle telefonate.
L’avvocato non manca di evidenziare alcune anomalie: con riferimento ad alcuni numeri di utenze molto attive ci sono dei lunghi periodi (giorni, settimane, 10/20 giorni) in cui non si registra traffico telefonico. Si chiede l’acquisizione presso i gestori (italiani) dei tabulati originali relativi a quelle utenze e a quei periodi. Ricorda la circostanza delle intercettazioni di Bergamo dalle quali si evincono le chiamate mancanti effettuate da Moratti a Bergamo («poi vedrete quando faremo le trascrizioni, lui dice alla Fazi, “mi ha chiamato Moratti ha parlato degli arbitri, delle designazioni e quant’altro”…» ). Non si trovano nel materiale messo a disposizione dalla Procura queste telefonate di Moratti e le altre di Facchetti .
Tutto questo è rilevante per la difesa in quanto sono comportamenti speculari a quelli di Moggi, Bergamo informava Moratti (e Facchetti) proprio così come informava Moggi. Per Moggi è frode sportiva e associazione per delinquere e per Moratti, beato lui, non è nulla.

Ulteriormente si pone l’accento su alcuni testi indicati dalla difesa, questi sono: Tronchetti, Moratti, Tavaroli, Cipriani, Buora, Ghioni, Melloni Preatoni. In una contestuale vicenda giudiziaria milanese questi sono accusati di aver pedinato, intercettato e indagato su Moggi (parte lesa in quel procedimento). Ebbene nell’attività di pedinamento, gli spioni del Tiger Team (all’opera per conto di Tronchetti?) per comunicare usavano SIM svizzere! (Narducci o Beatrice interrompe, gli incomincia a bruciare? ndr).

Per la lista testi, apparentemente sovrabbondante (ma si anticipa disponibilità alla riduzione), si sottolinea come essa sia commisurata alle incolpazioni da cui Moggi si deve difendere (già, cosa non ha combinato Big Luciano?). Segue elencazione delle condotte addebitate e che bisogna illuminare nella loro reale consistenza e veridicità.
L’avv. Prioreschi quindi chiede l’ammissione dei testi della difesa, il controesame dei testi dell’accusa, l’esame dei testi delle altre parti e degli altri imputati.
Si riserva produzione documentale.

Dopo le richieste di acquisizione di prove di tutte le altre parti, il Presidente offre possibilità di “disputare” sulle prove proposte. Le difese preferiscono averne prima la disponibilità e scelgono di rimandare alla successiva udienza.

Segue discussione sulla disponibilità delle prove proposte dai p.m. e sulla necessità di garantire una difesa “adeguatamente attrezzata”. Alcune difese chiedono formalmente di avere più di una settimana a disposizione per l’analisi del voluminoso corpo probatorio.

Si contesta da parte delle difese la selezione dei tabulati effettuate dai pubblici ministeri…

Segue piccola caciara…

Raffrontandosi sulla compressione dei lavori del tribunale con gli ulteriori impegni delle difese, l’avv. Trofino(?) esclama: “non dobbiamo salvare l’Italia con il processo a Moggi!”.

Il presidente raccogliendo le difficoltà delle difese, aggiorna il processo al 5 maggio.

Teresa Casoria raccomanda all’Ufficio di Procura di depositare celermente il materiale probatorio per non comprimere le difese e non offrir loro spazio a contestazioni.

Teresa Casoria: “Vabbé, andiamo jà!”.

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