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Domenica 12/05/24 ore 18,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          GLI ARTICOLI DI GLMDJ
Udienze Processi di E. LOFFREDO del 11/05/2009 16:07:59
Processo Calciopoli : la cronaca

 

Udienza del Tribunale di Napoli del 5 maggio 2009

Teresa Casoria: «Allora, cancelliere… allora iniziamo? Allora viene chiamata la causa Ambrosino Marcello e altri».

Preliminarmente il Presidente informa gli avvocati difensori che non ci sarà lo stenotipista, si utilizzeranno le registrazioni effettuate dall’Ing. Roberto Porto convocato dal Tribunale, la trascrizione sarà effettuata da un perito in un momento successivo. Il Presidente chiede il consenso delle difese sul modus procedendi prescelto.

L’Avv. Prioreschi: «ci ha colto di sorpresa», Teresa Casoria: «e questo è il modo di procedere della giustizia italiana, che volete?…». Le difese acconsentono, ma solo in via del tutto eccezionale.

Particolare interessante, per la registrazione si usano apparecchiature del Ministero della Giustizia.

Si apre la disputa sulle prove. Il Presidente seguendo il criterio del carico delle imputazioni, anche per motivi di “economia processuale” (‘a ridaje!) dà la parola alla difesa di Luciano Moggi.

L’avvocato Maurilio Prioreschi comincia ad estendere le sue eccezioni sui mezzi di prova proposti dall’accusa.
La prima riguarda l’abusività di una intercettazione effettuata privatamente su un telefonino. Il buon giorno si vede dal mattino…

I legali dell’ex Dg juventino contestano molti mezzi di prova, eccependo sia sulla eventuale coerenza processuale delle stesse (ad esempio: perché acquisire le dichiarazioni rese agli organi federali della FIGC se poi quei testi saranno chiamati a testimoniare? Tanto più che, come da altre difese sollevato, quei documenti non sono acquisibili nel processo), sia sul rispetto delle formalità nel confezionamento delle prove.

Per la difesa di Moggi poi, non è ammissibile la lista “aggiornata” dei testimoni d’accusa. Prioreschi chiede la non ammissione in quanto non sono capitolate le circostanze: si fa un elenco di nomi e si rimanda genericamente a dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o ai pm. Prioreschi “francamente non riesce a capire come il Tribunale possa ammettere i testi non conoscendone le dichiarazioni rese alla p.g. e ai pm. La lista è completamente inammissibile”. Non conoscendo il modus operandi e la giurisprudenza del foro napoletano, il legale sottolinea che a suo modo di vedere una siffatta lista nel foro romano non sarebbe stata ammessa.

I legali di Moggi chiedono inoltre di non ammettere i tabulati delle sim straniere, in quanto sostanzialmente tutte le acquisizioni degli stessi originerebbero da attività investigativa condotta in territorio svizzero senza le necessarie rogatorie.
Sulla scorta dell’illegittimità dell’attività investigativa svolta, Prioreschi evidenzia la non utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi De Cillis (venditore delle sim) e Bertolini (dipendente della Juve che avrebbe acquistato le sim) e soprattutto non possono essere ascoltati tutti gli ufficiali del nucleo operativo dei carabinieri di Roma (tra i quali Auricchio) che hanno svolto le attività di indagini che si ritiene illegittime.

Un secondo profilo di inutilizzabilità dei tabulati poggia su un principio pacifico in giurisprudenza:
in tema di intercettazioni di utenze mobili, non rileva -ai fini della giurisdizione competente- il luogo dove avvengono le conversazioni intercettate, ma bensì esclusivamente la nazionalità dell’utenza essendo tali apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica dello stato di appartenenza dell’ente gestore del servizio telefonico (anche qui si richiama la giurisprudenza della Cassazione).

Prevedendo la possibile eccezione dei pm, l’avvocato Prioreschi fa risaltare che trattandosi di traffico e conversazioni effettuato esclusivamente su schede straniere, non può ritenersi ammissibile l’acquisizione dei tabulati. Tale acquisizione sarebbe ammissibile solo per le conversazioni nelle quali fosse coinvolta una o più utenze italiane. Solo in quel caso –come afferma anche la Cassazione- si potrebbe fare a meno della rogatoria internazionale.

Per di più, secondo l’avvocato di Moggi, i decreti di autorizzazione sarebbero carenti dal punto di vista della motivazione: Prioreschi sottolinea che la motivazioni dei decreti di acquisizione si presentano formali ed apparenti.

Per l’ammissibilità delle intercettazioni la partita si gioca sulla questione della cosiddetta “remotizzazione”.

Secondo anche quanto ha avuto modo di chiarire la Cassazione, è condizione necessaria per l’utilizzazione delle intercettazioni che l’attività di “remotizzazione” avvenga come di seguito:
la registrazione -che consiste nei dati captati dalla centrale dell’operatore telefonico e nella immissione nella memoria informatica centralizzata (server)- deve avvenire per mezzo degli impianti installati in Procura, anche se le operazioni di ascolto, verbalizzazione e trascrizione avvengono presso gli uffici della polizia giudiziaria.
A detta del collegio difensivo dell’ex Dg della Juve, per le intercettazioni del processo a Moggi queste condizioni non sono state rispettate. In particolare il provvedimento di autorizzazione del 4 novembre 2004, non si limita ad autorizzare l’ascolto fuori dagli uffici della Procura, ma “autorizza l’uso del SISTEMA SITO della TRS di Roma (società fornitrice del servizio) per l’ESECUZIONE delle intercettazioni di sedici utenze telefoniche”. Il giorno successivo il pm autorizza i carabinieri ad installare (presso il reparto operativo) diciotto linee telefoniche con il sistema e noleggiare il sistema. Per effettuare la remotizzazione però, è sufficiente una sola linea telefonica attraverso la quale il server fornisce ai pc siti negli uffici della polizia giudiziaria le intercettazioni da ascoltare.
Non ha alcun senso installare un server presso gli uffici di p.g. con relative linee telefoniche (diciotto) se non per effettuare delle registrazioni.

Alla fine dell’intervento del collega Prioreschi, l’avvocato Trofino specifica che la difesa di Moggi si oppone all’acquisizione di tutti i verbali di tutti i soggetti che hanno reso dichiarazioni davanti all’ufficio indagini della FIGC.

Le difese degli altri imputati sostanzialmente associano le proprie eccezioni a quelle presentate dai legali di Moggi.

Esauriti gli interventi delle difese, Teresa Casoria: “Allora, diamo la parola al pm. Sentiamo che ha da dire”.
Eh, sentiamo.

Il pm anziché rispondere in modo puntuale su tutte le singole eccezioni sollevate, preferisce enunciare i motivi di ammissibilità delle prove presentate.
Prova testimoniale, prova documentale, tabulati e intercettazioni.

La lista testi per i pm può essere formulata in modo sintetico in relazione ai fatti del procedimento. Se le difese conoscono i fatti del procedimento, secondo giurisprudenza pacifica e a detta dei pm, la lista testi non deve necessariamente indicare le circostanze contestate per le quali si richiede un determinato teste.
Per i pm non c’è una indistinta lista di nomi, ma c’è un riferimento recettizio su tutta la vicenda processuale.
Per la seconda lista testi i pm non vedono pregiudicati i termini di ammissibilità, dovendosi fare riferimento come avviene sempre alla prima udienza di apertura del dibattimento. Tanto più che l’incremento è di solo tre nomi ulteriori e non è sostanzialmente differente, in più consta solo di qualche giocatore del Cagliari (così tanto per gradire. ndr).
Né si può dire che il tribunale non possa apprezzare la rilevanza dei testi richiesti, posto che il tribunale non può avere conoscenza delle informative, e può ben essere sufficiente un’indicazione onnicomprensiva delle dichiarazioni rese in sede di indagine.

Per la prova documentale:
la registrazione “Lodà” per i pm è ammissibile in quanto la registrazione effettuata da un privato non lede il suo diritto alla riservatezza in quanto registrando le sue medesime parole, non deve prestare il consenso e in una conversazione può benissimo raccogliere anche le parole del suo interlocutore.

Per i tabulati:
Per i pm i tabulati delle sim straniere sono ammissibili perché la rogatoria è necessaria solo per l’attività giudiziaria, non si deve confondere l’attività giudiziaria con l’attività investigativa, per la quale a detta di pm non vi è necessità di rogatoria. Per di più l’elenco delle sim straniere è stato portato spontaneamente dal Bertolini, a Roma e messo nella disponibilità dei pm (ah, quelli dello smile collaborano sempre con la giustizia: collaborazionisti! ndr). Non si tratta di documenti acquisiti tramite rogatoria.
Per di più i pm fanno notare che i tabulati non soggiacciono alla “giurisdizione dello stato dell’operatore telefonico”, perché questa regola attiene esclusivamente alle intercettazioni e non anche ai tabulati. C’è da sottolineare anche che, secondo un principio mai messo in discussione, qualsiasi attività svolta all’interno dello Stato italiano non ha bisogno di rogatoria internazionale. I tabulati poi, sono stati acquisiti tramite i gestori italiani.

Per le motivazioni dei decreti di acquisizione dei tabulati, che secondo le difese sono apparenti, il pm fa notare che la motivazione può ben essere succinta come consente la norma.

Per le intercettazioni:
Per la questione della “remotizzazione” il pm invita a leggere nella sua interezza la sentenza citata dalla difesa di Moggi, e non limitarsi alla lettura di alcuni stralci.

Cercando di far chiarezza su quale sia il corretto modo di adottare la modalità di “remotizzazione” per l’acquisizione e l’ascolto delle conversazioni telefoniche, il pm ripercorre il pronunciamento della Cassazione già richiamato dal legale di Moggi.
«La remotizzazione è un’attività per la quale determinate operazioni relative alle intercettazioni telefoniche avvengono non nei locali della Procura della Repubblica, ma avvengono al di fuori, normalmente presso i locali della polizia giudiziaria che sta svolgendo le indagini».
Per la Cassazione l’attività di intercettazione è suddivisibile in più segmenti.
Il primo segmento fondamentale è quello della captazione, che avviene non nei locali della Procura, né nei locali della p.g., essa avviene presso l’ente gestore.
Il secondo segmento è quello della registrazione. Oggi la registrazione avviene in modo digitale, c’è uno scaricamento di dati che vengono immagazzinati nel server che si trova necessariamente in Procura. La giurisprudenza fa riferimento al fatto che la “prima registrazione” viene effettuata nei locali della Procura. I difensori hanno la possibilità di accedere a questi primi originali della registrazione.
Contemporaneamente, secondo quanto ammesso anche dalla giurisprudenza, l’attività di registrazione può essere effettuata anche in locali diversi da quelli della Procura, purché presso la Procura vi sia il “primo originale” della intercettazione. L’attività può essere “duplicata” presso i locali della p.g. perché c’è la garanzia dell’esistenza dell’originale presso il server della Procura.

Il pm prendendo a prestito le parole di una sentenza della Cassazione cerca di chiudere la questione della remotizzazione: «Non vi è alcun concreto elemento fattuale da cui poter inferire che i dati captati presso la centrale dell’operatore telefonico non furono poi registrati per mezzo di impianti installati nella Procura». Le eccezioni della difesa sarebbero perciò « congetture e come tali prive di qualsiasi significato probatorio».

Per le prove richieste dalle difese i pm si rimettono al collegio giudicante. Non mancano però di far notare che ritengono sovrabbondanti alcune liste dei testimoni (quella di Moggi? ndr) e che giudicano incoerente richiedere per un verso l’acquisizione e per l’altro l’esclusione degli atti della giustizia sportiva.

La Corte si riserva di pronunciare ordinanza nell’udienza del 15 maggio 2009.

Teresa Casoria:”Allora il 15 maggio!”.

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11/05/2009 requisitoria rito abbreviato

I pm Giuseppe Narducci e Filippo Beatrice hanno concluso la requisitoria nel processo che si sta celebrando con rito abbreviato davanti al giudice Edoardo De Gregorio. Dopo cinque udienze i pm chiedono 5 anni di reclusione, per l'ex amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva.
Krogh, avvocato di Antonio Giraudo ha così commentato: 'Il pm ha iniziato il processo e nel suo ruolo e' logico che lo concluda con una richiesta di condanna''. Commentano la richiesta di condanna : ''e' priva di elementi di sostegno'' . Il fatto stesso che il pm abbia discusso 12 ore per la posizione di Giraudo ''e' significativo di quanto sia faticoso e in salita il percorso dell'accusa''.
Le condanne complessivamente richieste sono 11 e oltre a Giraudo sono stati richiesti: 2 anni per l'ex presidente dell'Aia, Tullio Lanese, 3 anni e 6 mesi per l'ex arbitro Tiziano Pieri, 3 anni per l'ex assistente Duccio Baglioni, 2 anni per gli ex arbitri Stefano Cassarà e Marco Gabriele, tutti per forde sportiva. Per gli altri imputati l'accusa è invece di concorso in frode sportiva: 2 anni e 200.000 euro per Paolo Dondarini, 1 anno e 10000 euro per Gianluca Rocchi, 1 anno per Domenico Messina e 1 anno e 8000 euro per gli ex assistenti Giuseppe Foschetti e Alessandro Griselli.
La prossima udienza si svolgerà il 4 giugno, mentre la sentenza è attesa per l'autunno.


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