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Udienze Processi di E. LOFFREDO del 18/05/2009 11:36:39
Processo Calciopoli : la cronaca

 

Udienza del Tribunale di Napoli del 15 maggio 2009

Le prove, quali prove?

Teresa Casoria: «Allora possiamo iniziare con la causa Ambrosino Marcello?».

La solita chiamata degli imputati, è presente in aula Paolo Bergamo, unico tra gli imputati.

Il Tribunale scioglie la riserva della precedente udienza e si pronuncia sull'ammissibilità delle prove proposte da accusa e difesa.

Il Presidente del Tribunale: «I documenti depositati dalla parte pubblica e dalle parti private possono essere tutti acquisiti al fascicolo del dibattimento[...], con l'eccezione che segue: Non possono essere acquisiti i verbali delle prove, in particolare delle dichiarazioni degli imputati assunte nel procedimento disciplinare, così come chiesto dai pm».

I tabulati
Vengono ammessi i tabulati depositati dall'accusa: non si ravvisano ostacoli all'acquisizione dei tabulati attestanti flusso di traffico telefonico. I tabulati non sono intercettazioni e secondo i precedenti della Corte Costituzionale, per la quale sono dati esterni alla conversazione telefonica, possono acquisirsi al giudizio.
Per i tribunale l'attività di indagine svolta dalla p.g. non abbisognava di rogatoria. Non risulta che siano stati tenuti (da parte degli organi inquirenti) comportamenti presupponenti la rogatoria all'estero. L'acquisizione dei tabulati è la risposta di una richiesta a gestori italiani aventi disponibilità di un nodo posto in Italia.
L'attività investigativa precedente l'acquisizione fu svolta in Italia. Fu ininfluente nella dinamica delle investigazioni il contatto "avviato" in Chiasso tra i carabinieri di Roma e il venditore (italiano) di sim straniere, in quanto questi (è pacifico) le notizie le ha successivamente fornite in Italia.
Va sottolineato che i tabulati versati in atti sono stati forniti dalla Telecom e da altri operatori italiani.
Appare superfluo disporre la citazione dei gestori per chiarificazione sulla tecnica di formazione così come richiesto da talune delle difese.

Le intercettazioni
Le intercettazioni telefoniche possono essere utilizzate nei confronti di tutti gli imputati, anche del Meani. Non configura impedimento la circostanza che non è ammessa l'intercettazione per il reato di frode sportiva. Le intercettazioni sono effettuabili laddove esiste il ragionevole sospetto della commissione dei reati per cui sono previste, anche se poi il reato non si consuma. E non è necessario che gli indizi siano a carico dei soggetti intercettati incidentali.

Non sono nulli i provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni per mancanza delle formalità di cancelleria sollevate dalle difese. Come aveva ricordato lo stesso legale di Moggi, si può richiamare la giurisprudenza (quella meno rigorosa - ndr) che fa salvi i decreti di autorizzazione se può aversi comunque (aliunde) certezza della corretta formazione dell'atto.

Nei vari decreti di autorizzazione delle intercettazioni è motivata a sufficienza la decisività della prova desumibile dall'intercettazione. Esiste per i decreti un apparato motivazionale strutturato in maniera tale da far emergere l'esistenza di un'autonoma valutazione da parte del giudice in ordine alla presenza delle condizioni richieste per l'esecuzione delle intercettazioni. Non manca la sufficiente specificità se viene contemplato, quand'anche [i]per relationem, lo svolgimento di attività organizzativa dei reati fini dell'associazione a delinquere.

La remotizzazione
Quanto al collegamento dell'impianto di captazione delle telefonate ai locali della Procura della Repubblica, questo può anche essere assicurato da un sistema informatico che permetta l'ascolto simultaneo alla polizia giudiziaria. Quello che, dal tenore dei decreti autorizzativi, è avvenuto nella specie.
Non vi sono motivi per porre in dubbio che le registrazioni siano avvenute attraverso il server posto nei locali della Procura della Repubblica.

Non si può eseguire la trascrizione di tutte le telefonate intercettate, come richiesto dalla difesa di Moggi. Solo per quarantanove delle conversazioni indicate dalla difesa di Moggi (e in aggiunta alle trascrizioni richieste dell'accusa) si deve procedere a trascrizione. La trascrizione di queste telefonate si rende necessaria per il forte contrasto sulle stesse esistente tra accusa e difesa e allo stesso tempo per non comprime eccessivamente il diritto di difesa.

Il collegio giudicante invita l'accusa a mettere nella disponibilità della difesa Pairetto il materiale con le intercettazioni e si riserva di valutare ulteriori trascrizione qualora la difesa lo richiedesse.

Possono essere trascritte le intercettazioni disposte dal GIP di Torino. La comune contestazione del reato di associazione a delinquere rende ammissibile il ricorso alla intercettazione altrui.

Registrazioni private
Viene ammessa la registrazione di colloquio effettuata da Lodà. La registrazione non si può assimilare a intercettazione e si intende acquisita a processo ai sensi dell'art. 234 cpp. Il collegio stima comunque di doverne disporre la trascrizione.

Le liste
La seconda lista testimoni dei pm (sulla formazione della quale aveva eccepito l'Avv. Prioreschi - ndr) è ammissibile in quanto appare rispettato il termine di sette giorni antecedenti la prima udienza (in questo caso il 24 marzo). In base ad un criterio di elasticità inoltre, si deve ritenere ammissibile agganciar genericamente la lista testimoni a tutti i capi di imputazione.
Sulla scorta delle dichiarazioni dell'accusa, che ritiene prova fondamentale le intercettazioni telefoniche, il collegio ammette solo cinquanta dei testimoni della lista. Il tribunale si riserva l'ammissione di altri testimoni qualora ve ne fosse bisogno.

In considerazione degli stessi principi di proporzione si devono ridurre le liste proposte da alcune delle difese.
Per la lista proposta dalla difesa di Moggi, pur tenuto conto del carico delle imputazioni, appare adeguato ascoltare solo alcuni degli esponenti delle categorie ivi indicate (Presidenti, direttori sportivi, responsabili CAN...). Si devono quindi ridurre a cinquanta i testi della difesa di Moggi.
Per le stesse esigenze, i testi a difesa si riducono a: diciotto per Pairetto, a quattordici per Fabiani, a dodici per Bergamo, a dieci per Mazzei, a sette quelli a difesa di Lotto, sei per Della Valle e Mincucci, quattro per Dattilo e Titomanlio.
Il collegio di riserva di una valutazione suppletiva a fronte di specifiche e motivate richieste di contenuto determinato in valutazione anche con il contenuto dei testimoni esaminati.

Le richieste delle parti non menzionate nell'ordinanza devono intendersi rigettate.

Vengono quindi ammesse, oltre a varie prove documentali quali filmati, registrazioni televisive, schede di valutazione, eccetera..., le seguenti fonti di prova:

-I fascicoli fotografici del nucleo dei carabinieri di Roma del maggio 2005 e gli otto DVD che contengono filmati di servizi di osservazione e pedinamenti svolti dagli stessi organi di p.g.;

- La copia dell'agenda di Fiorella Bocchini, segretaria della FIGC;

- Le annotazioni dell'ufficio indagini antecedenti e relative alla partita Lecce-Bologna del 29 maggio 2005;

- L'esito delle indagini della federcalcio in seguito alle dichiarazioni dell'arbitro Racalbuto con riferimento alla partita di calcio Cagliari-Juventus del 16 gennaio 2005;

- L'esito dell'attività svolta dall'ufficio indagini della FIGC dopo la richiesta di archiviazione della procura della Repubblica di Torino nelle more della decisione sul conflitto di competenza tra Napoli e Torino;

- I verbali delle assemblee del consiglio federale dal 07/09/04 al 15/03/05 e quelli della lega calcio dal 18/10/04 al 06/02/05;

- La documentazione relativa alla predisposizione delle griglie arbitrali, dei sorteggi e delle designazioni degli arbitri e degli assistenti per la stagione 2004-'05;

- Le sfere utilizzate per il sorteggio arbitrale (corpo del reato);

- La copia delle polizze stipulate tra la Juvents FC nella persona di Girando e l'INA Assitalia nella persona di Bergamo;

- La copia delle sentenze della Giustizia sportiva, cd. sentenze Ruperto e Sandulli;

- I tabulati telefonici;

- Le intercettazioni di questo procedimento e di quello di Torino;

- La trascrizione di tutte le intercettazioni di cui sopra;

- La "registrazione Lodà" e la relativa trascrizione;

- L'esame dei testimoni ammessi e degli imputati;

Viene conferito l'incarico delle trascrizione ai tre periti che prestato giuramento, chiedono di eseguire le trascrizioni separatamente e di avere novanta giorni di tempo a partire dal 25 maggio 2009. I periti rappresentano anticipatamente la difficoltà a rispettare il termine dei novanta giorni richiesto.

L'istruttoria dibattimentale viene fissata per la successiva udienza del 19 maggio, come da calendario.
Il presidente Casoria chiede ai pm di indicare di volta in volta i testimoni che intende ascoltare nelle udienze successive, con l'avvertenza (fino ad avvenuta trascrizione) di citare testi di cui non si devono trascrivere intercettazioni e che non coinvolgano la posizione di Meani.
I pm rappresentano la difficoltà a dare certezza della presenza di uno dei due testi previsti (Romeo Paparesta e Armando Carbone) chiede alle difese di ritirare (il giorno antecedente l'udienza) presso la propria segreteria la lista testimoni. La difesa di Moggi chiede di rinviare il tutto alla prevista udienza del 26.
Stante l'esigenza di non prolungare oltremodo l'iter dibattimentale e in considerazione dell'annullamento dell'udienza del 12 giugno, il Presidente Casoria conferma l'udienza del 19 maggio con l'audizione dei testi Paparesta (padre) e Carbone.

More solito, segue la caciara da fine della lezione...

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