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          GLI ARTICOLI DI GLMDJ
Farsopoli di G. FIORITO del 22/03/2014 10:13:52
Motivazioni_ Quello che Il Fatto non trascrive

 

In risposta all’articolo di Paolo Ziliani, pubblicato dal Fatto quotidiano in data 20 marzo 2014 (Link ), riportante alcune citazioni tratte dalle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo di calciopoli, noi “juventini sedicenti vittime”, avendo ingaggiato “una guerra civile contro il resto del mondo”, riteniamo di doverle integrare con qualche altro passaggio, al fine di far comprendere al lettore quanto sia facile esser tratto in inganno da una lettura parziale. In similitudine con quanto facciamo da otto anni, considerato ciò che accadde a partire dal 2006, quando si iniziarono, dopo una selezione ad hoc del materiale probatorio, i processi di calciopoli e fu dato il via ad una campagna mediatica ai danni della Juventus e dei suoi dirigenti di allora, specialmente Antonio Giraudo e Luciano Moggi, che riteniamo non essere ancora cessata.

Pag 102. "… non è necessaria un'organizzazione formale, con gerarchie interne e precisa distribuzione di cariche, né risulta rilevante l'esistenza di una complessa predisposizione di mezzi, essendo sufficiente la consapevolezza (dolo specifico) da parte di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo casuale, alla realizzazione del programma criminale”.
Grazie a questo assioma, si è reso possibile:

- Che Moggi e Dattilo per il Capo B, riguardante Brescia Udinese, siano stati condannati anche se:

a) L’espulsione di Janculovskj era motivata;

b) la segnalazione fu fatta dall’assistente di gara, mai indagato. A tal proposito le motivazioni, nella parte riguardante le sentenze sugli arbitri sono abilmente se non capziosamente precedute a partire da pag. 149 da un sermone sulla figura dell’arbitro, al quale solo deve spettare la responsabilità delle decisioni prese sul terreno di gioco;

c) pag 190. “Il fatto poi che i tre calciatori non saltarono il turno nella successiva partita, non incide sulla condotta fraudolenta e né ha rilevanza che l’espulsione di Jankulovskj fosse stata segnalata dall’assistente di gara”. I tre calciatori ammoniti da Dattilo non erano diffidati e avrebbero giocato la partita successiva contro la Juventus. Ciò dimostra come questa sentenza sia stata affidata a giudici in grado di maneggiare come un giocattolo il diritto, ma del tutto digiuni delle regole del calcio giocato, potendosi infliggere una giornata di squalifica per regolamento solo dopo due ammonizioni e corrispondendo la definizione di diffidato ad averne già subito una. Tale corretto ragionamento, alla luce del regolamento del gioco calcio, annulla il tentativo di frode e le condanne che ne sono derivate per Dattilo, Moggi e Giraudo. d) Giraudo e Moggi commentarono la partita dopo che fu giocata e non si capisce come possano aver tentato la frode, cioè cercato di alterarne il risultato a posteriori, ma si ringrazia la Gazzetta dello Sport per aver pubblicato l’intercettazione e aver convinto pure i giudici che era precedente alla partita.

- Che Moggi (e Giraudo separatamente) siano stati condannati per il Capo Q Juventus 2 Udinese 1 del 13 02 2005, per il quale l’arbitro Rodomonti è stato assolto per insufficienza di prove. Come si può truccare una partita senza arbitro e assistenti? Ci vuole cosa? Telecinesi? Telepatia?

- Che anche il povero Foti abbia subito la stessa sorte per il Capo S riguardante Sampdoria 3 Reggina 2 del 20 02 2005, con l’arbitro Dondarini non imputato.

A pag 105. Dopo aver spiegato di condividere quanto affermato dal pm e cioè che la valutazione dei fatti non deve essere slegata da tutti i risultati delle indagini e della fase dibattimentale e tenendo conto della peculiarità del contesto ambientale, secondo i giudici in special modo vanno valutati “quelli provenienti dagli esiti delle intercettazioni (sulla cui validità non vi è alcun dubbio), che per la loro natura, molteplicità di numero e di fonti richiedono una visione "ampia“ del loro portato…”. Con quale coraggio si può fare una simile affermazione ben sapendo che su 172.000 telefonate ne sono state prese in considerazione dagli inquirenti un pugno? E selezionate a dovere?

Pag. 108. “Infatti, appare indubbio che sia emerso dagli atti dibattimentali un sistema ben collaudato (per altro operante dagli anni 1999/2000…)” (la “bomba” di Ziliani). Anche tralasciando che il campionato di serie A 1999/2000 non è mai stato oggetto di indagine, si tratta dell’anno del diluvio universale di Perugia. Arbitro Collina. Nelle motivazioni è scritto che De Santis era il protetto di Moggi. Se avessero veramente curato una visione “ampia” del portato delle intercettazioni forse si sarebbero resi conto che Collina era il protetto di Meani e Galliani. Chi ha fatto carriera tra i due arbitri internazionali che le motivazioni dipingono allora in competizione?

Pag. 111. Sulle sim bisognerebbe leggere per intero, ma proponiamo questo dettaglio: “Dunque, seppur esistono diversi sistemi informatici per l’elaborazione dei dati desunti dai tabulati telefonici, nulla vieta che i dati possano essere confrontati manualmente per altro da soggetti appartenenti alla P.G… “. Seppur esistono, non ci deve interessare.

Pag 114/115.. “Anche la testimonianza de testi di p.g. (il Col. Auricchio, il m.llo Nardone) che hanno effettuato anche le videoriprese effettivamente non rinvenute negli atti trasmessi a questa corte dal tribunale”. Si tratta del video che i carabinieri avevano girato a Coverciano sul sorteggio, in assenza del quale hanno prodotto in aula una sequenza sbagliata (taroccata?) di immagini tratte dal filmato sparito (o fatto sparire?).

Pag.115/116. “In ultimo va osservato che l’escussione di più di un notaio (Ioli, Tavassi) quali testi, sulla regolarità o meno dei sorteggi effettuati in loro presenza presso la sede dell’AIA o CAF è apparsa quanto mai ininfluente su qualsiasi giudizio, atteso che l’eventuale affermazione positiva avrebbe comportato una chiara falsità dell’attestazione dello stesso effettuata al termine del sorteggio medesimo e dunque una sua eventuale responsabilità anche penale”. Danno dei bugiardi ai professionisti che garantivano la regolarità dei processi nell’esercizio delle loro funzioni di notai, accusandoli palesemente di falsa testimonianza? E vale pure per i giornalisti che hanno partecipato ai sorteggi e testimoniato a Napoli, in rappresentanza di tutta l’USSI?

Pag 122. Paparesta. Sì, ancora lui, l’arbitro che non voleva passare alla storia come quello chiuso negli spogliatoi, come dichiarò in un’intervista ad Antonello Piroso per La7. “Appaiono eclatanti sul punto le diverse incursioni del Moggi (insieme col Giraudo) negli spogliatoi… come ad esempio nel caso di Gianluca Paparesta”.

A pag. 123. Nonostante le ”sensazioni” del teste Cellino, del quale si cita l’inimicizia con Moggi appellata dalle difese, o “del teste de relato Monti (che riporta quanto appreso da Giacinto Facchetti deceduto, sulla esistenza di un sistema nel mondo del calcio al cui vertice vi era il Moggi, ma tale asserzione ha trovato ampia e più precisa conferma nella deposizione resa da Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto e dunque non può trattarsi di un mero pettegolezzo”. Ricordiamo che il foglio con gli appunti portato in aula come prova da Gianfelice non è stato annesso agli atti del processo perché mancante della firma autografa di Giacinto. In questo processo i testimoni erano Cellino, che la difesa di De Santis definisce “inattendibile per le vicende che lo hanno allontanato dal mondo del calcio”, Zeman, sul quale le motivazioni fanno più avanti le battute, Manfredi Martino, considerato reticente, Baldini, anch’egli nemico giurato di Moggi (i due si sono combattuti a colpi di udienze anche fuori dal tribunale di Napoli e l’ha spuntata l’ex ds della Juventus), Nucini, che ha testimoniato da arbitro in attività non solo la sua amicizia con Facchetti, ma i favori dei dirigenti interisti che lo raccomandavano per un posto di lavoro, già ridicolizzato dalla giudice Casoria.

Da pag.139 si discute la frode sportiva - “… è sorta l’esigenza di tutelare il bene giuridico della lealtà e correttezza nella attività sportiva agonistica”. Tranne se l’Inter spia, falsifica passaporti, trucca bilanci, come il Milan. O la Roma si salva dal fallimento con fidejussioni false o gioca un intero campionato e lo vince con qualche extracomunitario in più. O Carraro al mattino salva la Lazio dalla bancarotta come bancario e alla sera la iscrive al campionato come presidente della FIGC.

Pag. 14 6. Dopo aver ammesso un paio di volte che la frode sportiva è teoria dalle diverse interpretazioni e che quindi si è deciso secondo questa corte quali opzioni preferire: “A parere di questa corte, occorre piuttosto operare fra le varie attività (rectius pluralità di atti) desunti dall’intero compendio probatorio, al fine di valutare specifiche condotte non solo dirette a ledere il bene tutelato dalla norma, ma anche e soprattutto concretamente influenti (perché “turbative”) sul regolare svolgimento delle varie gare sportive…”. Dunque le condanne sono state impartite per una interpretazione della Corte. Che sembra aver trovato nel principio di reato di attentato la formula magica per condannare da una parte e non accontentare chi pretendeva risarcimenti dall’altra. Lasciando l’amaro in bocca per essere sostanzialmente rimasti ancorati alla sentenza sportiva, basata su un giudizio etico che escludeva la messa in atto di illeciti se non strutturati, cioè in qualità di comportamenti antisportivi in qualche modo rimanenti nell’alveo dell’etica. Per i quali la Juventus e i suoi dirigenti, piaccia o non piaccia, hanno pagato e continuano a pagare un prezzo altissimo, diversamente da altri che si sono visti prescrivere una serie di illeciti ben più gravi. Base del ricorso presentato da Andrea Agnelli alla FIGC e che forse fa più paura di quanto nessuno voglia ammettere.

Pag.149/150. “Non vi è dubbio che nell’ampio concetto di atto fraudolento, così come determinato, si presti ad essere ricondotto, secondo il giudizio di questa Corte, anche l’accordo mediante colloqui, omissioni comunque finalizzati a far svolgere la competizione sportiva, non secondo un principio di lealtà e correttezza nell’applicazione delle regole in questione e, dunque, attraverso “espedienti” (identificabili anche attraverso un apparente corretta conduzione di gara da parte dell’arbitro e dei suoi assistenti) diretti a simulare o dissimulare un comportamento dell’arbitro, volto a favorire una certa squadra o a creare situazioni prodromiche per la suddetta squadra”. Quando una gara ha un’apparente conduzione corretta e pertanto la si deve porre sotto indagine? Quando bisogna incastrare l’arbitro a tutti i costi per accusare i dirigenti della Juventus? Non vorrei che qualcuno dalle parti di chi invoca sempre “er sistema” se ne accorgesse.

Pag 195. “Infatti dagli atti processuali non è emersa la concreta alterazione dei dati del campionato di serie A per gli anni 2004/2005”.

p.s. Pag. 130. Dattilo, Bertini, De Santis hanno rinunciato alla prescrizione.








 
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