SECONDA PARTEPer la Cassazione le cene tra Moggi, Giraudo e i designatori sono rivelatrici del malaffare. Pur di fronte a quella che ci sembra una plausibile spiegazione dello scambio di doni natalizi, si preferisce rinviare a qualcosa di illecito che non è stato dimostrato e che però deve esserci stato per forza (un'inversione dell'onere della prova?). Se questa è la logica certificata dal giudice di legittimità, c'è qualcosa che non va non solo nel
dictum del giudice di merito, ma proprio nell'iter di legittimazione degli Ermellini. La Suprema Corte, proprio come i giudici di Napoli, rifiuta la tesi della innocua «
convivialità» degli incontri, lasciando però inevaso l'obbligo di comprovare e motivare l'illiceità degli incontri e del loro contenuto.
Persino la normale attività istituzionale di Giraudo diviene indimostrato elemento di conferma del teorema accusatorio: occupandosi l'ex Ad bianconero degli aspetti di politica sportiva (elezione dei vertici di Federazione e Lega), cosa che normalmente farebbe qualunque dirigente nella sua posizione, è palese che lo fa per gli illeciti scopi associativi. Ci chiediamo il perché. E non si pensi che questo sia argomento di cosiddetto merito, è un aspetto di logicità motivazionale che investe (dovrebbe investire) la Cassazione, la quale dovrebbe illuminare proprio questi aspetti. Siamo di fronte a un teorema indimostrato nel suo iter logico.
Il peso in termini associativi del ruolo di vertice di Giraudo in seno alla Juventus e alla F.I.G.C., viene rimarcato varie volte dalla Cassazione. Anche quando i giudici si soffermano sugli elementi del reato di frode sportiva (ce ne occuperemo separatamente), ribadiscono che «
la posizione di vertice all'interno della federazione calcistica o di organismi interni ad essa» (pag. 25) merita una valutazione più severa.
D'altra parte per la Suprema Corte anche la visita e i complimenti che alla fine di Juventus-Udinese Giraudo fa alla terna arbitrale «
sono state ritenute, a ragione, sintomatiche non solo dell'appartenenza del Giraudo a questa organizzazione delinquenziale orchestrata dal Moggi di cui si è dinnanzi discorso, ma anche del diretto interesse del Giraudo all'alterazione della gara in questione attraverso quel sofisticato e ingegnoso meccanismo della predisposizione delle griglie» che in precedenza è stato configurato come attività accessibile solo a un esponente di vertice.
La cosiddetta "
predisposizione delle griglie arbitrali" è argomento che merita uno spazio proprio, motivo per cui, anche nell'ottica dell'economia espositiva, abbiamo deciso di trattarlo "a parte" come direbbe qualcuno. E' stato affrontato in un diverso articolo (
Link).
Ovviamente anche per Giraudo non poteva mancare il riferimento alle
sim straniere. Proprio proseguendo nella lettura di pagina 13 delle motivazioni, è riportato (e successivamente recepito) l'iter argomentativo del giudice di merito. In tutti e tre i gradi di giudizio si afferma che la predisposizione di una rete di sim straniere rappresenta la manifestazione esteriore del più importante elemento dell'associazione (anche su questo punto ci esprimeremo brevemente in altro intervento). Sintetizzando: non rileva che Giraudo non fosse «
né possessore o mero detentore delle cd. "schede telefoniche estere"» potendosi trarre «spunto per l'inserimento del Giraudo nella compagine associativa da elementi di segno diverso quali gli incontri, già in parte segnalati e giudicati anomali, tra lo stesso Giraudo, il Moggi e i due designatori arbitrali». Qui occorre fare una piccola pausa e ricordare (ad abundantiam) quanto qualsiasi sportivo minimamente informato sa: gli incontri non erano anomali (Facchetti dormiva a casa di Bergamo, tanto per dire) e in genere i rapporti tra designatori (mai gli arbitri) e dirigenti non erano solo ammessi, ma incentivati dalla Federcalcio al fine di evitare il divampare di polemiche mediatiche orchestrate da questo o quel tesserato per presunti torti arbitrali. Cosa nota ai tifosi e ignota ai giudici della Repubblica...
Proseguendo, la Cassazione ricorda come «la Corte territoriale, pur prendendo atto [obtorto collo?, ndr] della mancata consegna al Giraudo di schede estere, ha ritenuto non decisivo (al fine di dedurre l'insussistenza della fattispecie associativa come preteso dai difensori) il mancato possesso di tali schede, in considerazione dei fittissimi e continuativi rapporti più che confidenziali tra costoro che rendevano superflua tale operazione». In effetti era quantomeno sospetto che Moggi e Giraudo si vedessero tutti i giorni. Siccome lo facevano, bastavano le schede di Moggi, Giraudo gli rimaneva di fianco quando il Dg le utilizzava...
Insomma, le sim straniere rappresentano l'architrave della struttura associativa e la più importante manifestazione esterna, o sono elemento superfluo alla bisogna?
In buona sostanza la Cassazione conferma che le motivazioni dei giudici di merito sono logiche e non carenti. Cosa che sulla quale ci resta più di qualche modestissima perplessità. Per assurdo, nei passaggi sopra esposti (ma anche in altri) si potrebbero ravvisare proprio nelle motivazioni della Cassazione quelle contraddizioni e quei vizi logici che essa dovrebbe sanare.
Cassazione: motivazioni calciopoli
ARTICOLI CORRELATI
Campionato regolare? Condanniamo comunque!
Calciopoli: copia-incolla e non motiva
La Cassazione non interessa?
Calciopoli, Giraudo secondo la Cassazione – parte 1
La nostra pagina facebook
La nostra pagina twitter
Commenta con noi sul nostro forum!
