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          GLI ARTICOLI DI GLMDJ
Farsopoli di F. FILIPPIN del 18/09/2015 08:09:45
Calciopoli le presunzioni della Cassazione

 

Abbiamo atteso qualche giorno per commentare nello specifico le motivazioni della sentenza n. 36350/15 della Corte di Cassazione con il quale sembra sia stata messa una parola fine, almeno in sede di giurisdizione ordinaria in Italia.

Questo perché, al di là di quello che per i forcaioli della prima ora sarebbe emerso dagli stralci della sentenza subito esibiti come trofei, ci aspettavano dal trovare soprattutto una cosa: delle risposte.
Non risposte convincenti, sia chiaro (avevamo capito subito dove si andava a parare), ma almeno qualche elemento su cui discutere e argomentare.
Siamo sinceri: non ne abbiamo trovate.

Essendo la Corte di Cassazione un giudice di legittimità e non di merito, non cui ci aspettavano ovviamente di “scoprire” fatti nuovi o diversi rispetto a quelli portati alla luce o rimasti nell'ombra nei primi due gradi di giudizio, ma almeno una lettura critica degli stessi, affrontati in maniera superficiale o del tutto distorta in precedenza.
Al termine delle 139 pagine di motivazione, però, le perplessità che avevano accompagnato le due precedenti sentenze, del Tribunale di Napoli e della Corte di Appello, sono rimaste tutte, anzi.
Le argomentazioni che hanno portato la Corte a riconoscere fondamento alle tesi dell'accusa, al di là delle ovvie considerazioni in punto prescrizione dei reati, non si discostano quasi per nulla da quanto già noto.

Partiamo dalla premessa che molte parti della sentenza (per esempio da pag. 44 a pag. 55), sono pressochè identiche a quella, pubblicata molto prima, e relativa alla sentenza Giraudo.
Così vengono ribaditi concetti come il fatto che la fattispecie in esame concretizzi un reato di attentato/ a consumazione anticipata, ma anche che “altre condotte ben più sintomatiche quali, in ipotesi, l'alterazione dei sorteggi arbitrali ovvero l'anomalia delle conduzioni arbitrali di determinate partite sono rimaste del tutto indimostrate”.
Le colpe che vengono attribuite a Moggi sono sempre le stesse: la questione delle schede svizzere, le riunioni con i vertici del mondo arbitrale che non sarebbero state “conviviali”, la presunta ingerenza nella formazione delle griglie arbitrali.

Schede telefoniche svizzere
La logica è quella nota: le schede (“inusuale e per certi versi ingegnoso sistema relazionale che costituisce la base fondante del funzionamento dell'associazione”) servivano per controllare e comandare arbitri e designatori.
C'è una qualche prova certa di ciò, dell'attribuibilità delle schede come ricostruito dalla Procura di Napoli e del contenuto delle conversazioni: no, solo “condivisibili giudizi della Corte”.
Le schede servivano a Moggi per evitare di essere intercettato con riferimento alle trattative di mercato, come sostiene la difesa? La giustificazione è stata ritenuta “a ragione implausibile dalla Corte”.
Il fatto che vi siano sentenze (non “difese implausibili di un imputato”) che hanno confermato intercettazioni illecite a danno di arbitri e giocatori ad opera di soggetti ben noti, evidentemente nulla ha insegnato...

Tralasciamo ogni commento sulla questione della necessità o meno di una rogatoria internazionale, esclusa dalla Corte di Cassazione: se, però, le schede potevano essere intercettate senza particolari problemi, sia dal punto di vista giuridico che tecnico, la circostanza che tanto non sia stato fatto non può certo giocare a sfavore degli imputati, dando il via a supposizioni e ragionamenti astratti su quale sia stato il contenuto delle conversazioni e su chi siano stati gli effetti interlocutori.

Illuminante quanto detto nella stessa sentenza con riferimento all'arbitro Bertini, assolto.
A pag. 59 si legge: “Le dichiarazioni rese dall'ufficiale di PG Di Laroni non appaiono persuasive dal punto di vista logico, profilandosi, invece, come possibili suggestive supposizioni che non resistono alle articolate censure sollevate dalla difesa del ricorrente, il quale (Bertini) ha con forza ribadito la propria estraneità alla scheda”.

Le riunioni "non "conviviali"
Sulle riunioni più o meno “conviviali” anche qui il principio è lo stesso: erano “riunioni che, nel contesto in cui venivano programmate e tenute avevano quale obiettivo - secondo il condivisibile giudizio espresso dalla Corte territoriale - una serie di accordi programmatici attinenti non solo alle sorti di alcune partite più importanti del campionato di serie A 2004/2005, ma anche decisive per gli assetti interni alla FIGC”.
Da cosa lo si ricava? E' noto il contenuto di queste riunioni?
Il ragionamento (già sostenuto dalle sentenza precedenti) secondo cui il fatto che a queste riunioni avrebbero partecipati i membri dell”associazione” riproverebbe l'esistenza della associazione stessa è un non senso.
Ciò che doveva contare era solo il contenuto di dette riunioni: quali sarebbero stati questi accordi e i loro effettivi risultati.

Si parla soprattutto di arbitri (ma sappiamo bene di come si è passati nel corso dei vari giudizi il numero dei membri della Cupola si sia assottigliato): ci si è preoccupati di verificare il comportamento effettivo di questi arbitri e la loro carriera?
O bastano le suggestioni delle ammonizioni preventive di qualche giocatore minore?

Le griglie arbitrali
Il discorso si lega a quello della composizione delle griglie arbitrali, altro pilastro dell'accusa, una volta sgretolatasi la teoria dell'alterazione dei sorteggi (portata avanti sappiamo bene come...).
Partiamo dalla “fine”: “Altre condotte ben più sintomatiche quali, in ipotesi, l'alterazione dei sorteggi arbitrali ovvero l'anomalia delle conduzioni arbitrali di determinate partite sono rimaste del tutto indimostrate”.
Ovvero, sorteggi regolari (dove si dovevano effettivamente assegnare gli arbitri “amici” alle partite di interesse) e partite regolari (dove gli arbitri “amici” avrebbero dovuto favorire le squadre di interesse).
E' così che si costruisce un sistema per controllare il calcio?

Arrivati,poi, a pagina 112 siano trasaliti; queste le parole della Corte: “Di sistema illecito nel mondo del calcio parlano altri soggetti come il teste de relato Monti che ha riferito di notizia in questo senso apprese da Facchetti Giacinto”.
E questo che vorrebbe dire? Quello stesso Facchetti che, giova ricordarlo, solo qualche giorno prima una sentenza di un Tribunale della Repubblica aveva indicato come protagonista di “una sorta di intervento di lobbing da parte dell'allora presidente dell'Inter nei confronti della classe arbitrale" , con un comportamento "significativo di un rapporto di tipo amicale" e "preferenziale" con "vette non propriamente commendevoli".
Grande prova, non c'è che dire...

Ed ancora: “A riprova di questa inusitata ed volte persino irruenta forza di penetrazione in ambito federale, le sue incursioni negli spogliatoi al termine delle gare, in occasione delle quali il Moggi non lesinava giudizi aspramente negativi sull'operato dei direttori di gara. Vero è che all'epoca dei fatti vi era una circolare della Lega professionisti che consentiva l'accesso dei dirigenti di società di calcio negli spogliatoi: ma è innegabile che un simile potere di visita aveva quale presupposto solo un sentimento di cortesia e rispetto verso la terna arbitrale che non può essere confuso con quel potere di interlocuzione aggressiva e minacciosa, frutto soltanto di un esercizio smodato del potere”.
Siamo alle solite: lo facevano tutti, era consentito, ma se lo faceva Moggi era sintomo del suo smodato potere e degli illeciti a questo collegato.

Meriterebbero un lungo commento i continui e reiterati richiami al potere di Moggi di condizionamento dei media (con quali effetti concreti non si è ancora mai capito), che si sarebbe concretizzato in particolare sull'influenza nei confronti della trasmissione “Il processo del lunedì” e soprattutto nella figura di Baldas.
Ora, chiunque abbia mai davvero seguito quel programma, non può che sorridere nel pensare che prova di una responsabilità penale la possa trovare in una trasmissione così.
Così come è abbastanza risibile pensare che carriere di arbitri e sorti di campionati possano essere influenzati in qualche modo dalle risultanze della moviola biscardiana, che, al massimo, poteva costare qualche sfottò all'arbitro da parte degli amici al bar la mattina dopo.

Nella sentenza, ci sono, comunque cose interessanti, come la già citata parte relativa all'arbitro Bertini e a quello su Dattilo.
A pag. 63: “Le argomentazioni della Corte costituiscono il frutto di una serie di supposizioni sulla base di circostanze tra loro completamente scollegate e dunque prive di logica.
Ne consegue il travisamento di una prova ritenuta decisiva dell'argomento secondo il quale vi sarebbero stati intensi contatti tra il Moggi e Dattilo in prossimità della partita in esame”.


E ancora a pag. 92, dove la Cass. rileva un totale travisamento della prova da parte della Corte di Appello per Juve - Lazio (arbitro Dondarini) (la Corte aveva collegato direttamente una telefonata di Moggi e la partita che però sono avvenute a tre mesi di distanza).

Suggestive supposizioni prive di logica, circostanze scollegate, travisamento della prova: tutti elementi condivisibili che, però, ci pare abbiano contraddistinto tutte le indagini e le conclusioni dei diversi giudizi (il modus operandi è stato lo stesso) e non sono parti di questi e che avrebbero dovuto portare ad una revisione critica di tutto l'iter processuale che ha portato ad un risultato che riteniamo assurdo.


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