Milan e Inter deferiti per le plusvalenze
L'accusa per le due societa' e' quella di aver violato negli anni 2003 e 2004 la legge 231 sui bilanci. I dirigenti interessati sono Galliani, Oriali, Moretti, Ghelfi, e Gambaro. Stralciate e rinviate invece le posizioni di Parma, Sampdoria e Chievo
Roma, 5 febbraio 2008 - Inter e Milan sono state deferite per le plusvalenze. L'accusa per le due societa' e' quella di aver violato negli anni 2003 e 2004 la legge 231 sui bilanci. I dirigenti interessati sono Adriano Galliani, vicepresidente e amministratore delegato del Milan, Gabriele Oriali, direttore tecnico dell'Inter, Massimo Moretti, all'epoca direttore generale nerazzurro, Rinaldo Ghelfi, gia' amministratore delegato e poi vicepresidente dell'Inter, e Mauro Gambaro, ex dirigente nerazzurro.
Stralciate e rinviate per nuovi accertamenti invece le posizioni di Parma, Sampdoria e Chievo. Sull'argomento la giustizia ordinaria ha gia' fatto il suo corso, prosciogliendo il 31 gennaio scorso Galliani, Ghelfi e Gambaro perche' "il fatto non costituisce reato". Ora tocca alla giustizia sportiva.
"Deferiti Milan, Inter e alcuni dirigenti delle due societa'- dice il comunicato- Stralciata e rinviata per nuovi accertamenti la posizione delle altre tre societa': Parma, Sampdoria e Chievo Verona.
Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
• Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell'A.C. MILAN,
A) per rispondere della violazione dei principi di lealta', probita' e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti di cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione delle medesime prestazioni sportive;
B) per rispondere della violazione dei principi di lealta', probita' e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S e dall'art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, oggi trasfuso nell'art. 8, comma 1, del C.G.S., per aver contabilizzato nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili;
C) per rispondere della violazione dei principi di lealta', probita' e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S e della violazione di cui all'art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., per aver posto in essere condotte consistite nella mancata svalutazione nei bilanci chiusi nel 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive gia' contabilizzate al 30 giugno 2003, tutte condotte connesse fra di loro e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
• la societa' A.C. MILAN per responsabilita' diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al suo vice presidente vicario ed amministratore delegato
• Gabriele ORIALI, all'epoca dei fatti direttore tecnico, attualmente dirigente della F.C. INTERNAZIONALE per rispondere della violazione dei principi di lealta', probita' e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti di cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione delle medesime prestazioni sportive;
• Massimo MORETTI, all'epoca dei fatti direttore generale della F.C. INTERNAZIONALE per rispondere della violazione dei principi di lealta', probita' e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti di cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione delle medesime prestazioni sportive;
• Rinaldo GHELFI, gia' amministratore delegato e poi vice presidente della F.C. INTERNAZIONALE per rispondere della violazione dei principi di lealta', probita' e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., per aver posto in essere la condotta consistita nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, nonche' le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive gia' contabilizzate al 30 giugno 2003 tutte condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 8 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti.
• Mauro GAMBARO, all'epoca dei fatti amministratore delegato della F.C. INTERNAZIONALE per rispondere della violazione dei principi di lealta', probita' e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S e le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell'art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., per aver posto in essere le condotte consistite nella mancata svalutazione nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive gia' contabilizzate al 30 giugno 2003, tutte condotte connesse fra di loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
• la societa' F.C. INTERNAZIONALE per responsabilita' diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell'art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali Rappresentanti;
ha disposto lo stralcio delle posizioni riguardanti le societa' PARMA F.C. S.P.A, U.C. SAMPDORIA S.P.A., A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. per l'acquisizione di ulteriore documentazione riservandosi all'esito i conseguenti provvedimenti".
|