Ho ricevuto la risposta ad una mia email, la più cortese, inviata allo pseudo giornalista della cacca rosa. Allego domanda e risposta:
Egregio sig. Direttore, Non Le chiedo un giudizio sul Palombo professionista e collega, ma Le sarei grato se volesse darmi il Suo parere su questa mia considerazione: non Le sembra che il vero clamoroso autogol, in realtà lo abbia fatto lo stesso Palombo? Egli scrive: "....per la giustizia sportiva, e deve essere chiaro una volta per tutte, questo è un reato (sportivo)....". Appunto, sig. Direttore, è violazione dell'art. 1. Lo stesso Palombo, rispondendo alla e-mail di un lettore, la definisce "monumentale violazione dell'art. 1″. E la serie B? E gli scudetti cancellati, la partecipazione alla Champions? Cosa c'entrano con l'art.
1 (quello che prevede al massimo un'ammenda e qualche punticino in meno in classifica). E poi ancora: mi sbaglio, o delle schede telefoniche all'epoca delle sentenze non si sapeva nulla?
Non Le sembra che, cercando di legittimare un processo con le prove acquisite dopo la sentenza, il Palombo ammetta implicitamente che si trattò di vero e proprio aborto giuridico?
RISPOSTA:
Mi perdoni ma lei è male documentato: nel vecchio codice di giustizia sportiva (dal 1 luglio 2007 è cambiato) la violazione dell'articolo 1 prevedeva per i tesserati da un minimo di un'ammonizione a un massimo di una squalifica di cinque anni con richiesta di radiazione (nel codice viene chiamata
), per le società da un minimo di ammonizione a un massimo di non ammissione ai campionati, passando per retrocessioni e penalizzazioni varie nonché per revoca degli scudetti. Moggi era direttore generale della Juventus, Giraudo amministratore delegato, le sanzioni a carico della società (responsabilità diretta) una conseguenza inevitabile.
Lei probabilmente è stato fuorviato dalla , che per la violazione dell'articolo 1 non aveva mai previsto l'applicazione più severa delle norme, anche perché un caso come quello di due anni fa non c'era mai stato.
Quanto alle prove acquisite dopo la sentenza sportiva, non c'è dubbio che gli elementi raccolti successivamente (tessere telefoniche) abbiano tolto ogni minimo dubbio, ma le ricordo che la giustizia sportiva, al contrario di quella ordinaria, non richiedeva secondo il vecchio codice quanto ragionevoli convinzioni accusatorie sulla base di sufficienti elementi indiziari. Le intercettazioni di Torino e di Napoli e qualche (rara) testimonianza avevano già disegnato quel quadro che per i magistrati Beatrice e Narducci era molto chiaro: il controllo (a cura di Moggi e Giraudo) via designatori e presidente Aia dell'intera classe arbitrale allo scopo di condizionarne il lavoro. Un quadro che è stato interpretato come tale dalla giustizia sportiva. E da moltissimi altri, incluso il sottoscritto.
Cordiali saluti,
Ruggiero Palombo (rpalomboçrcs.it)