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          IL MURO
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I commenti del Muro non rappresentano necessariamente le idee dell'Associazione
 
#36207 #post 36201
scritto il 15/10/2007 12:11:52 da LORE FERRARA
INVIATE LE MAILS. Avanti!
 
#36206 X PALAZZI
scritto il 15/10/2007 12:11:05 da MARCO
http://www.blogquotidiani.net/?p=724#comments
 
#36205 X Mino46
scritto il 15/10/2007 11:50:42 da JAMES, AMSTERDAM
Per prima cosa mi scuso per l'uso di parole un po' forti e sicuramente frettolose. Al momento di scrivere ero solo a conoscenza dello stipendio di Blanc e mi sembrava, sbagliandomi, che quello di Giraudo fosse superiore. Comunque Giraudo al momento di approdo in borsa ha avuto un pacchetto di azioni che hanno costituito un bonus sostanziale (nonche meritato). Per quanto riguarda i risultati ottenuti, vediamo a fine anno
 
#36204 I FALSI MORALISTI!
scritto il 15/10/2007 11:33:38 da GUIDO LAVESPA
Padovan nell'intervista rilasciata a Hurrà afferma (ma non è certo una novità, visti i suoi editoriali su Tuttosport): 1. che la Juve certamente non era la sola colpevole per i fatti di Calciopoli; 2. che il Milan era l'unica società ad avere un tesserato che teneva stretti rapporti con la classe arbitrale; 3. che l'Inter non aveva i requisiti economici per iscriversi al campionato 2005/2006 e che tale mancanza di requisiti è stata coperta con il reato di falso in bilancio, cose che tutti noi ci ripetiamo ogni giorno, compreso il povero Padovan, con la speranza di vedere la giustizia sportiva intervenire con la stessa fermezza e la stessa solerzia dimostrata nell'estate dello scorso anno nei nostri confronti; purtroppo fino ad ora non è successo assolutamente nulla e gli altri quotidiani sportivi continuano a ignorare tutto. Io sono ormai convinto che non succederà più nulla, Milan e Inter possono dormire sonni tranquilli, almeno fino a quando ci saranno Palazzi e Borrelli, perchè non saranno mai chiamate a rispondere di nulla. Ma quello che più mi addolora è che non c'è nessuno in Italia, considerata la culla del Diritto, che intervenga per evitare un simile vergognoso scandalo.
 
#36203 Allora perchè la condanna?
scritto il 15/10/2007 11:24:57 da MINO46
La Corte Federale, composta dai Sigg.ri: - Prof. Piero SANDULLI – Presidente - Avv. Salvatore CATALANO – Componente - Prof. Mario SANINO – Componente - Prof. Mario SERIO – Componente - Prof. Silvio TRAVERSA - Componente assistita dal Segreterio Avv. Ludovico Capece, nella riunione, tenuta in Roma dal 22 luglio al 25 luglio 2006, ha adottato le decisioni, le cui motivazioni, qui di seguito si trascrivono.... .... .... PAGINA 33 6. La Commissione ha, inoltre, ritenuto che non fosse emersa, con sufficiente grado di certezza, la responsabilità di Moggi e dell’arbitro De Santis con riferimento, per quanto concerne il primo, all’illecito di cui all’art.6, comma 1, C.G.S. in relazione alle gare Juventus-Lazio e Bologna-Juventus, nonché Juventus-Udinese contestata ai sensi dell’art.1 C.G.S., e, per quanto concerne il secondo, con riguardo alle gare Bologna-Juventus ed alla precedente Fiorentina-Bologna, che avrebbe costituito la premessa per l’alterazione di quella successiva. Conseguentemente veniva esclusa la responsabilità diretta della società Juventus. In particolare, la Commissione non ha reputato raggiunta la prova concludente dell’avvenuta realizzazione dell’ineliminabile segmento della condotta integrante gli estremi dell’illecito sportivo, costituito dalla circostanza che le richieste di Moggi fossero (quantomeno) effettivamente pervenute all’arbitro De Santis. PAGINA 70 e 71 A questo proposito la Corte rileva che la configurabilità dell’illecito ex art. 6 CGS non può che fondarsi su una prova solida ed al di là di ogni ragionevole dubbio che l’atto umano oggetto di incolpazione riveli (oltre che la sua idoneità al raggiungimento del risultato vietato) la volontà dell’agente di realizzare, con dolo specifico, l’illecito, in quanto il paradigma normativo, nell’utilizzare il termine “diretti” con riferimento agli atti, pone un rapporto di necessaria implicazione tra la natura dell’atto in sé ed il fine illecito che, tramite lo stesso, l’autore si propone. Il difetto della prova che ad ispirare la condotta dell’incolpato fosse il conseguimento del risultato illecito non può che risolversi, come esattamente osservato dalla CAF, ed infondatamente contestato dalla Procura Federale, nel fallimento dell’ipotesi di ricorrenza dell’illecito. Ora, nel caso di specie, non vi sono elementi che consentano di affermare, con certezza, che gli appellati, tramite condotte pur deontologicamente reprensibili ex art. 1 CGS, come si dirà, avessero un interesse chiaro, diretto ed inequivoco a favorire la Juventus, né una convincente prova, in tal senso, è stata fornita o dedotta: resta il fatto in sé di condotte scorrette o sleali, ma ciò non basta a far presumere che vi fosse il fine palese o occulto di determinare l’alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di adeguato movente.
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