REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter
Composto dai Magistrati:
Italo RIGGIO Presidente
Giulia FERRARI Componente
Stefano FANTINI Componente relatore
ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
ai sensi dell’art. 23 bis della legge 6/12/1971, n. 1034, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla legge 21/7/2000, n. 205, sul ricorso n. 12270 del 2006 Reg. Gen. proposto dall’Associazione “Giulemanidallajuve”, in persona del legale rappresentante pro tempore Belviso Giuseppe, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Antonucci ed Antonio Molentino;
CONTRO
- C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Angeletti;
- C.C.A.S. presso il C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti
- della F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Medugno;
- del Ministero per i Giovani e lo Sporto, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;
- della Juventus Football Club, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
- della F.C. Internazionale Milano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Mucciarelli, Francesco Perli ed Adriano Raffaelli;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei resistenti C.O.N.I., F.I.G.C. e della controinteressata F.C. Internazionale Milano S.p.a., liquidate in complessivi euro duemila/00 (2.000,00) per ciascuna parte creditrice.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.5.2008.
Italo Raggio Presidente
Stefano Fantini Componente, Est.
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