CAF
Né tale prova, a giudizio della Commissione, può positivamente trarsi per
via deduttiva dalla circostanza che effettivamente De Santis abbia nel corso
della gara ammonito due calciatori del Bologna diffidati, anche tenendo conto
del fatto che, in base a quanto risulta dal rapporto dell’osservatore A.I.A. per
detta gara, il direttore della stessa ha fatto corretto uso dei propri poteri
sanzionatori, irrogando ammonizioni dovute ().
Nessuna concludente dimostrazione è poi dato ricavare dall’ulteriore
materiale probatorio in atti, ivi comprese le intercettazioni telefoniche
specificamente indicate dalla Procura, che non possono che essere considerate
meri indizi, in alcuni casi privi anche del requisito della concordanza, senza mai
assurgere al rango di piena prova delle condotte ascritte ai soggetti deferiti, in
difetto di seri riscontri probatori oggettivi, idonei a suffragare il convincimento
del giudicante.
Infine, nessun elemento di prova, neppure di carattere indiziario, può
ricavarsi dalle intercettazioni telefoniche afferenti alle vicende legate alla gara
Bologna - Juventus del 12 dicembre 2004, che sono relative a fatti non dedotti
in giudizio, dovendosi precisare che nella prospettazione della Procura, di tale
ultima gara si ipotizza alterato lo svolgimento in relazione agli accadimenti
propri esclusivamente della precedente gara Fiorentina - Bologna.
Occorre, dunque, procedere al proscioglimento di Moggi e di De Santis
dagli addebiti di illecito sportivo formulati nei loro confronti. |