Da tuttosport di ieri: FEDERICO MASINI
MILANO. Non colpevole. Ergo, innocente. L’Inter - in base alla sentenza pronunciata dalla dottoressa Peragallo,
giudice di Milano - ha vinto la causa intentata ai suoi danni dal giovane portiere Simone Brunelli.
Per la serie: altro che mobbing: la società nerazzurra ha seguito, accudito e dunque non penalizzato né tantomeno vessato il suo giocatore. Distinguo doveroso: non si parla qui dell’inchiesta su bilanci e plusvalenze (Brunelli è uno degli 8 ragazzi che Inter e Milan si scambiarono nell’estate 2003, valutandoli milioni di euro), bensì della vicenda legata alle cure che, secondo il ragazzo, il club di Moratti non gli avrebbe garantito nel periodo intercorso fra i due infortuni rimediati con le maglie della Pro Sesto (luglio 2003) e della Vis Pesaro (luglio 2004), squadre alle quali ai quali l’Inter, proprietaria del cartellino, lo aveva prestato.
I fatti, finiti un po’ nel dimenticatoio negli ultimi mesi (la sentenza è datata 29 maggio), sono noti. Brunelli, portiere di belle speranze ai tempi del settore giovanile del Milan e da ormai un paio d’anni ex calciatore, aveva accusato la società di via Durini di non aver ottemperato ai propri obblighi medico-sportivi e di avergli riservato un trattamento configurabile come “mobbing”, costringendolo ad allenarsi da solo o con la formazione Primavera. Per tutti questi motivi, gli avvocati del ragazzo (fra cui Pierfilippo Capello, figlio dell’ex tecnico di Juventus e Real Madrid) avevano chiesto al Tribunale di Milano un risarcimento economico per tutti i danni, fisici e morali, provocati al proprio assistito. Il giudice ha però respinto le richieste dell’accusa: innanzitutto perché i due succitati infortuni sono avvenuti quando Brunelli era in prestito ad altre società (appunto Pro Sesto e Vis Pesaro) e quindi il suo contratto all’epoca apparteneva, seppur temporaneamente, a un’altra società. Peraltro, si legge nella sentenza, «i contratti hanno rispettato le disposizione dell’articolo 102 Noif (tutela medico-sportiva, ndr) che disciplina la cessione temporanea, come quella di cui è causa...». Inoltre, «il passaggio del ricorrente alla Pro Sesto è avvenuto in forza di cessione temporanea del contratto alle condizioni e nei limiti di cui alla norma della federazione.
La fattispecie descritta non può configurare ipotesi di “distacco”», come richiesto invece da Brunelli. Inoltre, «va comunque rilevato - si legge ancora nella sentenza - che l’Inter ha fornito collaborazione e sostegno mediante propri medici». A tal proposito, il giudice spiega che nel periodo fra l’infortunio alla Pro Sesto (luglio 2003) e il prestito alla Vis Pesaro (luglio 2004), Brunelli si era regolarmente allenato nel centro sportivo dell’Inter e che gli erano state messe a disposizione le strutture per la riabilitazione e l’allenamento: dunque non può essere prefigurata alcuna ipotesi di “mobbing” nei suoi confronti, anche perché la scelta di farlo allenare da solo o con la Primavera doveva essere e va ritenuta una decisione tecnica. Mentre la «disponibilità » offerta dall’Inter alle cure, «al di là di qualsiasi obbligo giuridico o contrattuale, non può essere tradotta come una assunzione di fatto di obblighi contrattuali che non potevano sussistere».
A poche settimane dall’archiviazione da parte della Procura Federale del procedimento a carico di alcuni suoi dirigenti - in merito ai presunti pedinamenti commissionati a investigatori privati nei confronti dell’arbitro
De Santis e di alcuni calciatori, tra cui Vieri, Ronaldo, Mutu e Jugovic - a Palazzo Durini si festeggia dunque un’altra vittoria fuori dal campo.
Infortunatosi durante il prestito a Pro Sesto e Vis Pesaro, dunque senza responsabilità del club titolare del cartellino, il ragazzo fu comunque accudito dai sanitari nerazzurri
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